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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 03525/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12605/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso di lui in Roma, via Cola di Rienzo 163; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito 41, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1635/2017, pubblicata il 16ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Catanzaro del 25 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell’ASP di Catanzaro al l’erogazione del trattamento economico spettante al direttore di struttura complessa, comprensivo dell’indennità di incarico di struttura complessa e della indennità di esclusività, dal 1° febbraio 2010 in avanti sul presupposto di avere svolto mansioni superiori.

Il Tribunale di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 140/2016, ha accolto il ricorso.

L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appelloe [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale.

La Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1635/2017, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha depositatoil 4 dicembre 2023 atto di rinuncia al ricorso, che è stato formalmente accettato dalla P.A. controricorrente.

Ne consegue che il giudizio è dichiarato estintoex art. 390 c.p.c.

Non sono assunti, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e atteso l’esito della causa , provvedimenti in ordine alle spesee al c.d. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12605/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso di lui in Roma, via Cola di Rienzo 163; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito 41, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1635/2017, pubblicata il 16ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Catanzaro del 25 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell’ASP di Catanzaro al l’erogazione del trattamento economico spettante al direttore di struttura complessa, comprensivo dell’indennità di incarico di struttura complessa e della indennità di esclusività, dal 1° febbraio 2010 in avanti sul presupposto di avere svolto mansioni superiori. Il Tribunale di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 140/2016, ha accolto il ricorso. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appelloe [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale. La Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1635/2017, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha depositatoil 4 dicembre 2023 atto di rinuncia al ricorso, che è stato formalmente accettato dalla P.A. controricorrente. Ne consegue che il giudizio è dichiarato estintoex art. 390 c.p.c. Non sono assunti, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e atteso l’esito della causa , provvedimenti in ordine alle spesee al c.d. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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