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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:147
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997B0213 - IT Avis juridique important | 61997B0213 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 2 ottobre 1997. - Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton), [OSCURATO:PERSONA] für Spinnerei und [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, H. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co., [OSCURATO:PERSONA] GmbH, FA Kümpers GmbH & Co., Tenthorey SA, HGP-GAT tissages, Etablissements des fils de [OSCURATO:PERSONA] SARL, Filatures & Tissages de Saulxures-sur-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] contro Consiglio dell'Unione europea. - Procedimento sommario - Antidumping - Mancata adozione di misure definitive - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori. - [OSCURATO:PERSONA]213/97 R. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01609 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Applicazione di dazi definitivi - Competenza del Consiglio - Apprezzamento degli interessi della Comunità - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Domande urgenti per far ingiungere al Consiglio di adottare la proposta della Commissione di applicare dazi antidumping definitivi - Rigetto (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, n. 4, e 10, n. 2) 2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Domanda di sospensione di un atto negativo - Rigetto (Trattato CE, artt. 185 e 186) 3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Danno finanziario (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) 4 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - Interesse specifico del ricorrente - Imprese del settore interessato - Associazioni che assumono la difesa degli interessi collettivi delle imprese del settore in questione (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

[OSCURATO:PERSONA]

5 Conformemente agli artt. 9, n. 4, e 10, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96, spetta al Consiglio, secondo la procedura ivi stabilita, pronunciarsi sull'imposizione di dazi antidumping definitivi nonché, se necessario, sulla riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Conferendogli questo potere, il legislatore comunitario lo ha lasciato libero di decidere se e in quali limiti occorra conformarsi alla proposta della Commissione.

Di conseguenza, esso non è obbligato, prima facie, ad adottare comunque la proposta.

In questa fase della procedura contemplata dal regolamento di base, il Consiglio dispone quindi dell'ampia discrezionalità spettante alle autorità comunitarie allorché decidono su misure di protezione in virtù di detto regolamento, dopo aver vagliato in particolare gli interessi della Comunità, il che presuppone l'esame di situazioni economiche complesse.

Senza che il giudice dell'urgenza debba precisare i limiti di questa discrezionalità del Consiglio, in particolare rispetto a quella di cui dispone la Commissione nell'ambito dell'indagine, occorre constatare che un'ingiunzione al Consiglio di adottare la propposta della Commissione di applicare dazi antidumping definitivi rappresenterebbe, a prima vista, un'intrusione in detta discrezionalità, incompatibile con la ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni della Comunità, e non può quindi venire presa in considerazione. 6 Se la sospensione dell'esecuzione di un atto è richiesta per un atto negativo e non ha, in particolare, per conseguenza di obbligare l'istituzione interessata ad adottare i provvedimenti auspicati, non presenta alcun interesse per l'istante e non può, perciò, venir concessa dal giudice dell'urgenza. 7 L'urgenza di una domanda di sospensione o di provvedimenti provvisori dev'essere valutata alla luce della necessità di pronunciarsi in via provvisoria per evitare che un danno grave e irreparabile venga arrecato alla parte che richiede il provvedimento provvisorio.

Detta parte deve dimostrare che non potrebbe attendere la conclusione del procedimento principale senza subire un danno di questo tipo.

Un pregiudizio di carattere puramente finanziario non può, se non sussistono circostanze eccezionali, considerarsi irreparabile o anche solo difficilmente risarcibile, giacché può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva. 8 Per stabilire se sussistono i presupposti per concedere la sospensione o per adottare provvedimenti provvisori, al fine di accertare l'urgenza dalla quale scaturisce la domanda, l'istante non può limitarsi ad invocare, uti singulus, come impresa del settore interessato o associazione che tutela gli interessi collettivi dei membri, interessi che non sono o, nel caso dell'associazione, che non comprendono, quantomeno e a seconda dei casi, quelli che essa si ripropone di tutelare.

Spetta al giudice dell'urgenza tener conto degli altri interessi in gioco, ad esempio dell'interesse alla difesa dell'impiego, per stabilire se si deve accogliere la domanda di provvedimenti provvisori.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0213 - IT Avis juridique important | 61997B0213 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 2 ottobre 1997. - Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton), [OSCURATO:PERSONA] für Spinnerei und [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, H. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co., [OSCURATO:PERSONA] GmbH, FA Kümpers GmbH & Co., Tenthorey SA, HGP-GAT tissages, Etablissements des fils de [OSCURATO:PERSONA] SARL, Filatures & Tissages de Saulxures-sur-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] contro Consiglio dell'Unione europea. - Procedimento sommario - Antidumping - Mancata adozione di misure definitive - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori. - [OSCURATO:PERSONA]213/97 R. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01609 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Applicazione di dazi definitivi - Competenza del Consiglio - Apprezzamento degli interessi della Comunità - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Domande urgenti per far ingiungere al Consiglio di adottare la proposta della Commissione di applicare dazi antidumping definitivi - Rigetto (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, n. 4, e 10, n. 2) 2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Domanda di sospensione di un atto negativo - Rigetto (Trattato CE, artt. 185 e 186) 3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Danno finanziario (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) 4 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - Interesse specifico del ricorrente - Imprese del settore interessato - Associazioni che assumono la difesa degli interessi collettivi delle imprese del settore in questione (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] 5 Conformemente agli artt. 9, n. 4, e 10, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96, spetta al Consiglio, secondo la procedura ivi stabilita, pronunciarsi sull'imposizione di dazi antidumping definitivi nonché, se necessario, sulla riscossione definitiva dei dazi provvisori. Conferendogli questo potere, il legislatore comunitario lo ha lasciato libero di decidere se e in quali limiti occorra conformarsi alla proposta della Commissione. Di conseguenza, esso non è obbligato, prima facie, ad adottare comunque la proposta. In questa fase della procedura contemplata dal regolamento di base, il Consiglio dispone quindi dell'ampia discrezionalità spettante alle autorità comunitarie allorché decidono su misure di protezione in virtù di detto regolamento, dopo aver vagliato in particolare gli interessi della Comunità, il che presuppone l'esame di situazioni economiche complesse. Senza che il giudice dell'urgenza debba precisare i limiti di questa discrezionalità del Consiglio, in particolare rispetto a quella di cui dispone la Commissione nell'ambito dell'indagine, occorre constatare che un'ingiunzione al Consiglio di adottare la propposta della Commissione di applicare dazi antidumping definitivi rappresenterebbe, a prima vista, un'intrusione in detta discrezionalità, incompatibile con la ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni della Comunità, e non può quindi venire presa in considerazione. 6 Se la sospensione dell'esecuzione di un atto è richiesta per un atto negativo e non ha, in particolare, per conseguenza di obbligare l'istituzione interessata ad adottare i provvedimenti auspicati, non presenta alcun interesse per l'istante e non può, perciò, venir concessa dal giudice dell'urgenza. 7 L'urgenza di una domanda di sospensione o di provvedimenti provvisori dev'essere valutata alla luce della necessità di pronunciarsi in via provvisoria per evitare che un danno grave e irreparabile venga arrecato alla parte che richiede il provvedimento provvisorio. Detta parte deve dimostrare che non potrebbe attendere la conclusione del procedimento principale senza subire un danno di questo tipo. Un pregiudizio di carattere puramente finanziario non può, se non sussistono circostanze eccezionali, considerarsi irreparabile o anche solo difficilmente risarcibile, giacché può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva. 8 Per stabilire se sussistono i presupposti per concedere la sospensione o per adottare provvedimenti provvisori, al fine di accertare l'urgenza dalla quale scaturisce la domanda, l'istante non può limitarsi ad invocare, uti singulus, come impresa del settore interessato o associazione che tutela gli interessi collettivi dei membri, interessi che non sono o, nel caso dell'associazione, che non comprendono, quantomeno e a seconda dei casi, quelli che essa si ripropone di tutelare. Spetta al giudice dell'urgenza tener conto degli altri interessi in gioco, ad esempio dell'interesse alla difesa dell'impiego, per stabilire se si deve accogliere la domanda di provvedimenti provvisori.
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