CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all' omessa concessione della sospensione condizionale della penale, in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, con applicazione della recidiva; considerato che con memoria il difensore della ricorrente ha prodotto certificato del casellario da cui non risultano precedenti penali; considerato che la censura è manifestamente infondata, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314) , in quanto la ricorrente ha già beneficiato due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena prima di commettere il reato per cui si procede, come risulta dal casellario generale agli atti, ove sono indicati due precedenti penali per il reato di furto e di rifiuto dell'accertamento dello stato di ubriachezza, per i quali la ricorrente ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. perì., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Presidente