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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17914/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 07/03/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 7 marzo 2022 ha confermato la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

2. Avverso la condanna in appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce: a) violazione di legge in riferimento alla omessa traduzione della sentenza di appello in inglese, lingua conosciuta dall'imputato che invece non comprende l'italiano (è stato assistito da interprete nel corso del processo); b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.; c) violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., anche sotto il profilo putativo; d) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso teleologico tra la condotta - asseritamente - violenta dell'imputato e le lesioni cagionate al PU; e) violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 bis cod. pen. (da ritenersi comunque assorbita nella fattispecie di resistenza a PU); f) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso relativi alla dedotta non configurabilità del reato di resistenza e della mancanga 91e1 nesso teleologico tra 1),./lhty) questa fattispecie e le lesioni cagionate ai' J. Su tali profili, la sentenza impugnata motiva in modo non illogico, evidenziando che l'imputato, soggetto a provvedimento di espulsione amministrativa, all'atto del controllo da parte di personale della Polizia di Stato, si è rifiutato di seguire gli operanti presso gli uffici dando in escandescenze e quindi colpendoli con pugni e calci, cagionando a sei di essi lesioni personali lievi.

Le censure contenute nel ricorso tendono ad introdurre elementi relativi a giudizio di fatto non proponibili in sede di legittimità.

Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280691).

3. Ugualmente manifestamente infondato è il motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., di cui si era invocata l'applicazione, se del caso nella forma putativa.

Anche in questo caso, i motivi di ricorso sono reiterativi di quelli di appello, ai quali la sentenza impugnata fornisce risposta adeguata.

3.1. Invero, con motivazione certamente non illogica la Corte di appello ha escluso che potesse ricorrere detta causa di non punibilità (nemmeno nella forma putativa) in quanto difettano elementi per ritenere che l'attività dei pubblici ufficiali che volevano procedere ad identificare in modo compiuto l'Hudu fosse illegittima.

E' stato dunque osservato il principio ricavabile dal più recente orientamento di questa Sezione, in base al quale ai fini dell'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 393-bis cod. pen., la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (così, Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, Guarnieri, Rv. 282906).

Anche per quanto riguarda il profilo relativo alla putatività dell'esimente, la Corte di appello chiarisce che, anche a voler concedere che nella fase iniziale dell'intervento Hudu non si fosse reso pienamente conto di trovarsi di fronte personale della Polizia, certamente detta consapevolezza è intervenuta quando - sempre nel medesimo contesto spazio temporale immediatamente precedente alla reazione violenta - uno degli operanti, conoscitore dell'inglese, si è rivolto in tale lingua all'imputato qualificando sé stesso e i suoi colleghi e chiedendogli di esibire i documenti di identità.

4. Per quanto poi riguarda il dedotto assorbimento della aggravante ex art. 576 comma 1 n. 5 bis cod. pen. nel delitto di resistenza (negato dalla sentenza impugnata e oggetto del quarto motivo di ricorso), è stato recentemente precisato che questa aggravante è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo, né si verifica un assorbimento tra tale aggravante e quella del "nesso teleologico" (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283159; Sez. 6, n. 3372 del 24/11/2022- dep. 2023, Capellazzo, non massinnata).

5. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla sentenza impugnata , in ragione della "gravità dei fatti commessi a danno di una pluralità di Pk1 ed il precedente penale specifico": motivazione sintetica ma insindacabile in sede di legittimità.

6. Infondato risulta, infine, il primo motivo di ricorso.

In effetti dagli atti non risulta che la sentenza di appello - a differenza di quella di primo grado - sia stata tradotta in inglese.

Peraltro da tale omessa traduzione non deriva la nullità invocata nel ricorso.

Invero, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa (nel caso di specie neppure indicati dal ricorrente) l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275103). 6.1 Né una lesione dei diritti di difesa può derivare - come sostenuto nel ricorso - dalla circostanza che Hudu «non ha potuto effettuare, con o senza il suo difensore, alcuna valutazione circa la fondatezza delle argomentazioni della sentenza che statuiva la sua condanna».

Sotto tale profilo, rileva il Collegio che le Sezioni unite, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, hanno evidenziato come l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende del tutto ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (sent. n. 8914 del 21/12/2018 - dep. 2019, Aiello, Rv. 272011).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 07/03/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 7 marzo 2022 ha confermato la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. 2. Avverso la condanna in appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce: a) violazione di legge in riferimento alla omessa traduzione della sentenza di appello in inglese, lingua conosciuta dall'imputato che invece non comprende l'italiano (è stato assistito da interprete nel corso del processo); b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.; c) violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., anche sotto il profilo putativo; d) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso teleologico tra la condotta - asseritamente - violenta dell'imputato e le lesioni cagionate al PU; e) violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 bis cod. pen. (da ritenersi comunque assorbita nella fattispecie di resistenza a PU); f) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso relativi alla dedotta non configurabilità del reato di resistenza e della mancanga 91e1 nesso teleologico tra 1),./lhty) questa fattispecie e le lesioni cagionate ai' J. Su tali profili, la sentenza impugnata motiva in modo non illogico, evidenziando che l'imputato, soggetto a provvedimento di espulsione amministrativa, all'atto del controllo da parte di personale della Polizia di Stato, si è rifiutato di seguire gli operanti presso gli uffici dando in escandescenze e quindi colpendoli con pugni e calci, cagionando a sei di essi lesioni personali lievi. Le censure contenute nel ricorso tendono ad introdurre elementi relativi a giudizio di fatto non proponibili in sede di legittimità. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280691). 3. Ugualmente manifestamente infondato è il motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., di cui si era invocata l'applicazione, se del caso nella forma putativa. Anche in questo caso, i motivi di ricorso sono reiterativi di quelli di appello, ai quali la sentenza impugnata fornisce risposta adeguata. 3.1. Invero, con motivazione certamente non illogica la Corte di appello ha escluso che potesse ricorrere detta causa di non punibilità (nemmeno nella forma putativa) in quanto difettano elementi per ritenere che l'attività dei pubblici ufficiali che volevano procedere ad identificare in modo compiuto l'Hudu fosse illegittima. E' stato dunque osservato il principio ricavabile dal più recente orientamento di questa Sezione, in base al quale ai fini dell'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 393-bis cod. pen., la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (così, Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, Guarnieri, Rv. 282906). Anche per quanto riguarda il profilo relativo alla putatività dell'esimente, la Corte di appello chiarisce che, anche a voler concedere che nella fase iniziale dell'intervento Hudu non si fosse reso pienamente conto di trovarsi di fronte personale della Polizia, certamente detta consapevolezza è intervenuta quando - sempre nel medesimo contesto spazio temporale immediatamente precedente alla reazione violenta - uno degli operanti, conoscitore dell'inglese, si è rivolto in tale lingua all'imputato qualificando sé stesso e i suoi colleghi e chiedendogli di esibire i documenti di identità. 4. Per quanto poi riguarda il dedotto assorbimento della aggravante ex art. 576 comma 1 n. 5 bis cod. pen. nel delitto di resistenza (negato dalla sentenza impugnata e oggetto del quarto motivo di ricorso), è stato recentemente precisato che questa aggravante è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo, né si verifica un assorbimento tra tale aggravante e quella del "nesso teleologico" (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283159; Sez. 6, n. 3372 del 24/11/2022- dep. 2023, Capellazzo, non massinnata). 5. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla sentenza impugnata , in ragione della "gravità dei fatti commessi a danno di una pluralità di Pk1 ed il precedente penale specifico": motivazione sintetica ma insindacabile in sede di legittimità. 6. Infondato risulta, infine, il primo motivo di ricorso. In effetti dagli atti non risulta che la sentenza di appello - a differenza di quella di primo grado - sia stata tradotta in inglese. Peraltro da tale omessa traduzione non deriva la nullità invocata nel ricorso. Invero, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa (nel caso di specie neppure indicati dal ricorrente) l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275103). 6.1 Né una lesione dei diritti di difesa può derivare - come sostenuto nel ricorso - dalla circostanza che Hudu «non ha potuto effettuare, con o senza il suo difensore, alcuna valutazione circa la fondatezza delle argomentazioni della sentenza che statuiva la sua condanna». Sotto tale profilo, rileva il Collegio che le Sezioni unite, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, hanno evidenziato come l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende del tutto ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (sent. n. 8914 del 21/12/2018 - dep. 2019, Aiello, Rv. 272011). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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