CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2019 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, quale giudice d'appello, ha, con la sentenza impugnata, in totale riforma di quella emessa dal Giudice di pace, condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], quantificati equitativamente in euro diecimila, avendo ritenuto integrati i reati di diffamazione ascritti all'imputato. La pronuncia è stata emessa su impugnazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], indirizzata originariamente alla Corte di Cassazione e da questa trasmessa al Tribunale di Roma, ex art. 569 cod. proc. pen., previa riqualificazione del ricorso come appello. dP-t 2. L'accusa mossa a Marsullo è quella di avere, in due distinte occasioni, comunicando con più persone, offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] (presidente dell'ANAS), accusandolo di fatti non veri. In particolare, per avere, in data 24/8/2015, inviato, via PEC, una nota a varie autorità (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidente della Repubblica, ANAC) nonché all'Avvocatura dello Stato, in cui imputava alla "nuova governance" dell'ANAS una gestione non trasparente di fondi pubblici e comportamenti scorretti, volti a coprire reati commessi dai dirigenti dell'Ente; nonché per avere, in data 14/9/2015, inviato una e-mail all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui stigmatizzava la "notevole scorrettezza dell'ANAS", che non si attivava per assicurargli il compenso dovuto per le sue collaborazioni con l'Ente, "al fine evidentemente di proteggere situazioni di non tracciabilità dei cospicui fondi strutturali" pervenuti all'ANAS nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] di Sostegno 2000-2006. 3. La sentenza illustra in quadro in cui si inserisce la vicenda per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto, nel periodo 2001-2002, attività di consulenza esterna a favore dell'ANAS, finalizzata al conseguimento di finanziamenti da parte della Comunità Europea. L'Ente non era rimasto soddisfatto dell'attività del consulente, per cui, dopo aver effettuato alcuni pagamenti, rifiutò, a partire dal 2002, di effettuarne altri, pure pretesi da Marsullo. Ne era nato un contenzioso giudiziario protrattosi per anni e perdurato anche dopo che, il 17/2/2005, era intervenuta una transazione a carattere "tombale". Infatti, anche dopo il febbraio 2005 l'imputato si attivò in vario modo e presso vari enti per ottenere il soddisfacimento delle sue pretese economiche, persistendo nell'accusa di non tracciabilità dei fondi pervenuti all'ANAS, e avviò una specifica azione, nel 2013, dinanzi al giudice civile. Quindi, nel 2015 si attivò nella maniera che gli è contestata in questo processo e per cui è stato condannato, sul presupposto che le sue accuse siano false. 4. Contro la sentenza del Tribunale la presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con sei motivi. 4.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 560, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 20 e 21 del D.Lvo. n. 274/2000 per il fatto che l'impugnazione contro la sentenza del Giudice di pace era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale Presidente dell'ANAS nonostante fosse stata esclusa, già dal Giudice di pace, la legittimazione dell'Ente. 4.2. Col secondo motivo deduce la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, perché la parte civile avrebbe impugnato la sentenza del Giudice di pace elusivamente sotto il profilo penale, chiedendo la condanna dell'imputato a pena di giustizia, senza alcun riferimento agli effetti civili avuti di mira, tant'è che tutto il ricorso si è sviluppato su argomentazioni di matrice penale, senza alcun cenno al danno e alla metodologia di calcolo. Tanto, senza considerare che la parte civile ha già chiesto al Giudice civile, tramite domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni, quantificati in C 300.000. 4.3. Col terzo motivo lamenta "l'errata applicazione della legge 103/2017" per il fatto che la riforma, in appello, della sentenza assolutoria di primo grado è intervenuta senza la riassunzione delle testimonianze poste a base della decisione e senza motivazione rafforzata. 4.4. Col quarto motivo si duole della mancata sospensione del processo in pendenza della questione di costituzionalità dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevata dalla Corte d'appello di Venezia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.5. Col quinto motivo lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto della giurisprudenza della Corte dei Conti, che ha mosso all'ANAS le stesse critiche contenute negli scritti che gli sono imputati e che ha sempre richiamato gli organi apicali degli Enti al rispetto della buona fede, assicurando al professionista che si sia incolpevolmente affidato alla P.A. il riconoscimento del giusto compenso. 4.6. Col sesto motivo lamenta che sia stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in assenza di richiesta di parte. Fa inoltre questioni sull'istituto della provvisionale e sull'efficacia esecutiva della sentenza. 5. Con "note di accompagnamento alla discussione orale" trasmessa a mezzo PEC il 14/10/2021 il ricorrénte ha lamentato la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto per gli stessi fatti sarebbe stato condannato, in sede civile, con sentenza del Tribunale di Roma del 18/1/2021. 6. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria trasmessa a mezzo PEC il 6/10/2021, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Procedendo all'esame dei motivi di ricorso nell'ordine in cui sono stati proposti si rileva quanto segue. 1. Il fatto che il primo giudice abbia escluso la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'Ente ANAS non toglie che sia stata ammessa quella di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, il quale era, pertanto, legittimato all'impugnazione della sentenza di primo grado. Infatti, anche le statuizioni civili sono state emesse, all'esito del giudizio, a favore di quest'ultimo. La doglianza del ricorrente è, pertanto, priva di fondamento. 2. La parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento del giudice penale. Nel fare ciò deve instare per la dimostrazione delle condizioni dell'azione proposta, tra cui quella - fondamentale - della responsabilità dell'imputato per il reato attribuitogli, dal momento che alla stessa sono collegati i profili risarcitori azionati in giudizio. Del tutto correttamente, pertanto, l'appellante ha insistito sulla colpevolezza dell'imputato, giacché proprio dalla sussistenza del fatto, dalla sua illiceità penale e dalla sua attribuibilità a Marsullo dipendeva l'esito della domanda risarcitoria riproposta in appello. Ciò non toglie, però, stante la natura dell'azione proposta, che il petitum non fosse quello dell'azione civile, atteso che l'oggetto del giudizio incardinato ex art. 576 cod. proc. pen. è la sola eventuale responsabilità civile dell'imputato, mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all'azione penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero. 3. La riforma, in appello, della sentenza assolutoria di primo grado è intervenuta, come chiaramente esposto a pag. 15 della sentenza impugnata e come si desume agevolmente dall'esame della motivazione esibita dal giudicante, sulla base della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, atteso che i rapporti intrattenuti da Marsullo con l'ANAS hanno tutti un'evidenza documentale e atteso che documentalmente sono state provate le contumelie rivolte dall'imputato alla dirigenza dell'Ente. Nessun obbligo aveva, pertanto, il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e a nulla rileva lo sporadico riferimento fatto, a pag. 15 della sentenza impugnata, alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al "rafforzamento" della motivazione in appello, la semplice lettura della sentenza impugnata dimostra che il giudizio di responsabilità è ancorato a prove granitiche e si sviluppa secondo un percorso logico ineccepibile, che tiene conto del dissidio insorto intorno alle spettanze economiche di Marsullo e all'attività da lui prestata a favore dell'ENTE, nonché dello sviluppo avuto dalla controversia tra le parti, fino all'accusa, rivolta ai dirigenti dell'ANAS e non dimostrata, di una gestione opaca dei fondi pubblici, effettuata al fine di coprire i "gravi reati" da questi commessi. Detta lettura dimostra anche che sono stati esaminati i profili giuridici della diffamazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, attraverso una puntuale e corretta critica della sentenza del Giudice di pace, di cui sono stati evidenziati gli aspetti riduttivi del fatto - indebitamente sminuito nella sua portata - e l'erroneo inquadramento dell'elemento soggettivo. Tanto consente di affermare che la sentenza impugnata ha una forza dimostrativa decisamente maggiore di quella riformata e che è rispettato, pertanto, il criterio di valutazione invocato dal ricorrente.4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 176 del 3 aprile 2019, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, della Cost., nella parte in cui consente alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata nel grado precedente. Con la medesima sentenza la Corte ha ritenuto, altresì, la legittimità della sedes nnateriae stabilita dal legislatore (il giudice penale, invece che quello civile). Corretta e lungimirante è stata, pertanto, la decisione del giudice d'appello di ritenere manifestamente infondata la questione a suo tempo proposta. 5. Il fatto che la Corte dei Conti abbia potuto muovere critiche alla dirigenza ANAS non toglie che quelle mosse dal ricorrente siano diffamatorie, dal momento che non rispettano la continenza richiesta e non ne è stato dimostrato il fondamento. Per giurisprudenza costante, infatti, mai messa in discussione da trent'anni, la critica può anche essere aspra, ma deve basarsi su fatti veri, otre ad essere continente. Nella specie, invece, l'accusa mossa ai dirigenti ANAS di gestire in maniera opaca i fondi pubblici e di coprire reati non è mai avuto - per quanto si evince dalla sentenza impugnata - nemmeno un principio di dimostrazione, per cui nessun parallelismo è possibile effettuare tra le critiche della Corte dei Conti (peraltro, del tutto genericamente richiamate in ricorso) e quelle mosse dall'imputato. 6. Generiche e manifestamente infondate sono anche le doglianze in punto di statuizioni civili, atteso che nessuna critica ragionata viene svolta in ordine a quanto esposto in sentenza, ove si dà atto che la parte civile è stata presente nel giudizio di appello, ha argomentato oralmente le proprie conclusioni, trascritte a verbale, riportandosi nella sostanza a quanto scritto nell'atto introduttivo dell'impugnazione (pag. 2). Nella medesima sentenza è richiamata, poi, la costante giurisprudenza di legittimità - ostentatamente ignorata dal ricorrente - secondo cui la mancata presentazione di conclusioni scritte non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorché quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese (cass. n. 34922 del 29/4/2016; sez. 5, n. 29675 del 2/5/16; sez. 4, n. 39595 del 27/6/2007). Non conferenti, poi, sono le questioni sulla provvisionale - non accordata dal giudicante, che ha invece quantificato esattamente il danno - e sulla esecutività della sentenza d'appello, che dipende dal passaggio in giudicato della stessa (nessuna formula di provvisoria esecuzione è contenuta nella decisione). 7. E' inammissibile, infine, per mancanza di specificità anche il motivo proposto con memoria del 14 ottobre 2021, giacché nessuna prova è stata fornita del trasferimento dell'azione civile nella sede propria, dal momento che non è stata allegata al ricorso la sentenza del giudice civile, che si sarebbe pronunciata sulla domanda di risarcimento avanzata dall'Armani; sentenza richiamata genericamente nelle "note di accompagnamento alla discussione orale" e altrettanto genericamente indicata nell'allegato atto d'appello, con la conseguenza che questa Corte non è stata messa in condizione di valutare la dedotta coincidenza del petitum e della causa petendi. 8. Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi manifestamente infondati, va dichiarato inammissibile. Consegue altresì, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in ragione dei motivi dedotti, si reputa equo quantificare in C 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de