CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2026 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];è Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata al predetto la pena concordata tra le parti per i reati in contestazione (plurime violazioni della legge sugli stupefacenti, evasione). Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa impugnazione in sede di legittimità. Considerato che la doglianza - in ogni caso - non trova riscontro in sentenza, avendo il Tribunale evidenziato, attraverso il richiamo all'esito delle indagini, come non emergesse alcuna causa di proscioglimento immediato del ricorrente. Considerato che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M