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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 02593/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Villacidro avverso la sentenza del 11/02/2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la nota inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 209 del 1990, così modificata la rubrica, condannandolo con le generiche equivalenti e con la riduzione per il rito alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in quanto, essendo stata applicata la recidiva reiterata, pur equivalente alle attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione non avrebbe potuto essere inferiore ad un terzo ai sensi dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., mentre il Tribunale sulla pena base di anni due mesi quattro ed euro 2.800,00 di multa aveva operato un aumento di soli mesi due ed euro 200,00.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in quanto è stata contestata ed applicata la recidiva reiterata, confluita in giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti.

Ciò comporta che l'aumento per la continuazione non possa essere inferiore ad un terzo ai sensi dell'art. 81, comma quarto cod. pen., mentre il Tribunale ha operato un aumento largamente inferiore sulla pena base di anni due mesi quattro ed euro 2.800,00.

La pena deve essere dunque direttamente ricalcolata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen., operando l'aumento di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 933,00 di multa, per un totale di anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 3.733,00 di multa, da ridursi ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni due e giorni tredici di reclusione ed euro 2.488,00 di multa.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni due'giorni tredici di reclusione ed euro 2.488,00 di multa.

Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RiccOteelli Angel rtanzo '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Villacidro avverso la sentenza del 11/02/2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la nota inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 209 del 1990, così modificata la rubrica, condannandolo con le generiche equivalenti e con la riduzione per il rito alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in quanto, essendo stata applicata la recidiva reiterata, pur equivalente alle attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione non avrebbe potuto essere inferiore ad un terzo ai sensi dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., mentre il Tribunale sulla pena base di anni due mesi quattro ed euro 2.800,00 di multa aveva operato un aumento di soli mesi due ed euro 200,00. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto è stata contestata ed applicata la recidiva reiterata, confluita in giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti. Ciò comporta che l'aumento per la continuazione non possa essere inferiore ad un terzo ai sensi dell'art. 81, comma quarto cod. pen., mentre il Tribunale ha operato un aumento largamente inferiore sulla pena base di anni due mesi quattro ed euro 2.800,00. La pena deve essere dunque direttamente ricalcolata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., operando l'aumento di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 933,00 di multa, per un totale di anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 3.733,00 di multa, da ridursi ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni due e giorni tredici di reclusione ed euro 2.488,00 di multa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni due'giorni tredici di reclusione ed euro 2.488,00 di multa. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RiccOteelli Angel rtanzo '
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