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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15066/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 583 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che il primo motivo prospetta in modo del tutto assertivo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, senza l'indicazione delle ragioni di diritto o dei dati di fatto che sorreggono la censura; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con cui si contestano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e alla prova del reato di lesioni, da dichiarare improcedibile per mancanza di querela previa assoluzione dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello ha fornito una motivazione adeguata, esaustiva e sorretta da corretti argomenti giuridici in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. pagg. 6 e 7) e all'integrazione del reato di cui all'art. 582 cod. pen., comprovato dal referto medico e correttamente ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10, cod. pen. (cfr. pag. 8); Considerato, infine, che, quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena il motivo, prospettato del tutto genericamente, è altresì manifestamente infondato, non presentando vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso il beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 583 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che il primo motivo prospetta in modo del tutto assertivo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, senza l'indicazione delle ragioni di diritto o dei dati di fatto che sorreggono la censura; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con cui si contestano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e alla prova del reato di lesioni, da dichiarare improcedibile per mancanza di querela previa assoluzione dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello ha fornito una motivazione adeguata, esaustiva e sorretta da corretti argomenti giuridici in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. pagg. 6 e 7) e all'integrazione del reato di cui all'art. 582 cod. pen., comprovato dal referto medico e correttamente ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10, cod. pen. (cfr. pag. 8); Considerato, infine, che, quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena il motivo, prospettato del tutto genericamente, è altresì manifestamente infondato, non presentando vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso il beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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