CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di Appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 marzo 2022, con cui il Tribunale di '[OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di ricettazione. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento. 3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell