CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 35841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28521/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di p rocuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C/O [OSCURATO:PERSONA] LANZOn.79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] via Falcone e Borsellino n. 23 presso lo studio Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 736/2018 depositata il 04/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava le domande proposte in rivendica e negatoria servitutisda Rosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Massimo, Michelangelo e [OSCURATO:PERSONA], e in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti Salvatore e [OSCURATO:PERSONA],dichiarava che l’area estesa circa metri quadri 13,97 nella corte antistante il fabbricato ricadente nella particella catastale 485, sito in Trabia, contrada Pilieri, apparteneva in proprietà esclusiva ai convenuti in forza di usucapione e che costoro avevano acquisito allo stesso titolo la servitù di passaggio per la porzione di quella corte di proprietà degli attori confinante con la particella 71. 2. Gli attori soccombenti proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 3. Si costituivano le controparti chiedendo il rigetto del gravame. 4. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione e - in riforma della sentenza e in accoglimento della domanda attorea - dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] occupava senza titolo legittimante la corte antistante il fabbricato di cui sopra e lo condannava a rimuovere ogni struttura e materiale collocati a Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 ridosso del detto fabbricato, dichiarava inoltre che i convenuti non vantavano alcun diritto di servitù di passaggio sulla parte della corte antistante il fabbricato e li condannava a cessare ogni ulteriore utilizzazione di tale area, rigettava inoltre le domande riconvenzionali di quest’ultimi. In particolare, secondo la C orte d’ A ppello , nel caso in cui vi fosse, come nella specie,un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, l’insufficienza del quadro probatorio doveva ricadere in danno della parte sulla quale gravaval’onere della prova, comportando il rigetto della domanda. Sulla base di questa premessa,la Corte d’Appello evidenziava che il quadro probatorio formatosi all’esito dell’attività istruttoria esperita in primo grado presentava profili di contraddittorietà ed incoerenza che apparivano non risolvibili mediante lo scrutinio ed il confronto critico dei diversi apporti testimoniali. Esclusa la possibilità di soppesare l’attendibilità dei testimoni in funzione del grado del legame familiare tra gli stessi e le parti ed evidenziato che l’eventuale nullità della prova testimoniale assunta in violazione dell’articolo 246 c.p.c. erasanata, in quanto non dedotta subito dopo l’assunzione della prova e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex articolo 346 c.p.c., la Corte giudicava non provatoil momento di costruzione del manufatto da parte dei Battaglia. Di conseguenza, doveva rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo di accertamento dell’usucapione della proprietà, mentr e doveva no accogliersi l e domandedi rivendica e negatoria servititutis proposte dagli attori in primo grado. Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 Il rigetto della domanda di usucapione del fondo, infatti, determinava di conseguenza il rigetto della connessa domanda di usucapione della servitù di passaggio non essendo i convenuti proprietari del fondo preteso dominante. In ogni caso nella fattispecie mancava il fondamentale requisito della visibilità e permanenza delle opere destinate all’esercizio della servitù. Tale rilievo formulato dagli attori avverso la domanda riconvenzionale era ammissibile attenendo ad un fatto costitutivo di taledomanda. Il rilievo, inoltre, era anche fondato in quanto come emergeva dalle fotografie in atti il passaggio era posto solo a vantaggio del fabbricato degli attori e mancava la destinazione inequivoca e permanenteal servizio del preteso fondo dominante. 5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale P rocuratore generale di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso. 6. Rosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Aldo, [OSCURATO:PERSONA], Massimo, Michelangelo e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. La censura ha ad oggetto la statuizione della Corte d’Appello circa il mancato raggiungimento della prova dell’usucapione del terreno fondato sulla inconciliabilità e contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi senza poter attribuire maggiore credibilità all’una o all’altra. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe compiuto alcuna valutazione comparativa delle dichiarazioni testimoniali contrastanti, limitandosi a prendere atto Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 del contrasto tra le deposizioni rese sulla data di inizio del possesso del terreno oggetto di causa, osservando l’impossibilità di valutare l’attendibilità dei testimoni in ragione del loro rapporto di parentela con le parti. La Corte d’Appello avrebbe tralasciato di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni sulla base degli elementi di carattere oggettivo finendo col viziare il ragionamento logico - giuridico. Il ricorrente riporta, nel motivo di ricorso , il contenuto delle dichiarazioni testimoniali,evidenziando che vi erano sufficienti elementi per valutare la credibilità dei testi in base al contenuto delle loro dichiarazioni. In particolare,l’esame delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta erano assolutamente coerenti, precise, logiche e tutte,concordemente, affermavano che il ricorrente aveva posseduto per oltre vent’anni il terreno in oggetto,utilizzandolo per riporvi attrezzi agricoli, oggetti vari, ripulendolo dalle erbacce e realizzando una struttura precaria parte integrante del camping dei convenuti. Di contro le deposizioni dei testi di parte attrice erano assolutamente imprecise, incongruenti e contraddittorie. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 116 c.p.c. La censura è ripetitiva di quella formulata con il primo motivo con riferimento alla violazione dell’articolo 116 c.p.c. per aver omesso di procedere alla valutazione delle prove trascurando di controllare l’attendibilità delle deposizioni testimoniali sulla base di elementi oggettivi quali l’intrinseca congruenza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, la precisione e completezza della deposizione. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1140 e 1158 c.c. Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 La censura attiene alla erronea valutazione delle attività esercitate dai signori B attaglia sul terreno che con cretizza la sussistenza di un possesso nel senso previsto articolo 1140 c.c..Tali attività consistenti nel ripulire il terreno dalle erbacce, nel rico vero di attrezzi di lavoro, ceste, oggetti vari in genere tutto quanto può essere utile per il terreno costituirebbero atti di potere corrispondentiall’esercizio del diritto di proprietà. 3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. La censura di omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti è inammissibileperché il ricorrente non indica uno o più specifici fatti storici omessi ma contesta la valutazione comparativa delle deposizioni testimoniali operata dalla Corte d'Appello. Infatti, n on possono essere dedotti come fatti omessi le circostanze relative alla maggiore o minore attendibilità dei testimoni escussi. In proposito il collegio intende ribadire che i l presunto erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 -01). Risulta evidente, pertanto, che il ricorrent e con l a censur a in esame, tendead una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» ( Sez. 6 - 5 , Ord. n. 29404 del 2017, Sez. 1, Ord. n.19011 del 2017 , Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016). La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sul contrasto inconciliabile tra le diverse deposizioni testimoniali. Come si è detto la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). I ricorrenti, dunque, sotto l’ombrello del vizio di omesso violazione di legge, nellaspecie degli artt. articoli 1140 e 1158 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., tendono ad una inammissibilerivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie sulla cui base la Corte d’Appello ha negato la sussistenza dei presupposti per l’usucapione del terreno e della servitù in favore dei convenuti oggi ricorrenti. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì sottolineato che: «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in asse nza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente appre zzamento della prova, la censura è Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Sez.U, Sent. n.20867 del 2020). In conclusione, la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando unnuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. D’altra parte, anche le circostanze indicate nel ricorso come riferite dai testimoni sono del tutto irrilevanti ai fini dell’accertamento del possesso del terreno in capo al ricorrente non potendosi attribuire alcun significato decisivo alla attività di ripulitura del terreno dalle erbacce, o al ricovero di attrezzi di lavoro, ceste, oggetti vari (pag. 25 del ricorso). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. Dall’accoglimento dei motivi d’impugnazione precedenti discenderebbe l’annullamento della sentenza nel capo in cui ha rigettatola domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, dato che il giudice di merito ha fatto discendere il suo rigetto da quello della domanda di accertamento di usucapione. In ogni caso,tale capo di sentenza sarebbe erroneo perché la richiesta dei convenuti in riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio era diretta anchea favore del fondo di loro Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 proprietà elimitrofo alla porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 183 e 345 c.p.c. La Corte di Appello ha ritenuto che l’eccezione secondo cui non esistevano opere visibile e permanenti destinata all’esercizio della servitù di passaggio fosse ammissibile perché inerente ad una condizione di accoglibilità della domanda riconvenzionale e non ad un fatto modificativo o impeditivo del diritto da far valere con l’eccezione in senso stretto. Sul punto, secondo il ricorrente,la sentenza sarebbe erronea in quanto l’eccezione eratardiva perché sollevata per la prima volta con la memoria di replica ex articolo 190 c.p.c. e, dunque , oltre i termini perentori previsti dall’articolo 183 c.p.c.. La suddetta eccezione oltre che inammissibile nel giudizio di primo grado non potevatrovare ingresso nel giudizio di appello stante il disposto di cui all’articolo 345, secondo comma, c.p.c. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La sentenza sarebbe erronea anche nel capo in cui ha ritenuto fondatoil rilievo degli appellanti della mancanza dei requisiti della visibilità e della permanenza delle opere destinate all’esercizio della servitù di passaggio. La corte territoriale avrebbe erroneamente considerato i luoghi di causa e l’insussistenza della visibilità e permanenza delle opere. 6.1. I motivi quarto, quinto e sesto, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondatiil quinto e inammissibili il sesto e il quarto. Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 La censura di violazione dell’art. 183 e 342 c.p.c.proposta con il quinto motivo è infondata. L a statuizione della Corte d'Appello circa l’ammissibilità della censura, infatti, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Il rilievo della mancanza delle opere visibili e permanenti, presupposto necessario per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio costituisce un'eccezionein senso lato , rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezionein senso stretto - sul fatt o costitutivo della domandacon onere probatorio a carico dei ricorrenti che l’avevano proposta. Le cosiddette eccezioni in senso lato , infatti, sono quelle concernenti la inesistenza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dall'attore. Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. (Sez.2, Ord . n. 27998 del 2018 ; Sez. U, Ord.int. n. 10531 del 2013) . 6.2 Il sesto motivo è inammissibile perché il ricorrente non indica alcun fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di prendere in considerazione. Nel motivo, infatti,non si indica alcun fatto storico quanto piuttosto: una presunta conferma da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 dell’esistenza dei requisiti delle opere e brevissimi passi della CTU dalla quale allo stesso modo desumere la sussistenza della visibilità e permanenza.Peraltro, deve evidenziarsi in senso contrario alla tesi del ricorrente che la Corte d’Appello ha motivato su llo stato dei luoghi come risultanti dalle fotografie in atti, al fine di escludere i requisiti di visibilità e permanenza. Peraltro la sentenza è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale: «la servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso; ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine(Sez. 2 - , Sen tenza n. 13818 del 22/05/2019, Rv. 654077 -02). In sostanza la censura si risolve in una generica e per ciò solo inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto dellasussistenza dei requisiti di visibilità e permanenza delle opere senza neanche riferire la censura alla ratio della decisione, ovvero che tali opere fossero poste a servizio del fondo dominante. 6.3 Il quarto motivo è inammissibile perché il rigetto del quinto e l’inammissibilità del sesto rendono inammissibile la censura ivi proposta, peraltro anch’essa del tutto generica. Infatti, la mancanza di opere visibili e permanenti costituisce un’autonoma ratio decidendigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. 7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2018n. 28251 sez. S2 - ud. 25/10/2022 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 1800 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussiste