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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 1963

Cassazione n. 16249/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16/4/1963; avverso la sentenza del 22/9/2021 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte di Assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'escuzione, aveva rigettato la sua richiesta di conversione dell'ergastolo inflittogli con sentenze emesse dalla stessa Corte distrettuale nelle date del 18/11/2014 e del 11/11/2005.

2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p. il condannato deducendo "errore di diritto e materiale insito nella carenza di motivazione".

In tal senso lamenta che il giudice di legittimità non avrebbe correttamente e compiutamente confutato i rilievi svolti con il ricorso relativamente all'illegittimità costituzionale e convenzionale della pena dell'ergastolo e della mancata previsione da parte dell'ordinamento di un meccanismo giuridico generale ed automatico in grado di imporre, dopo un determinato termine, la rivedibilità della pena perpetua e la sua commutabilità in una pena temporanea. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto deve essere verificata l'ammissibilità del ricorso con riguardo alla natura del provvedimento impugnato, ossia una sentenza di legittimità pronunziata a seguito del ricorso proposto avverso una decisione del giudice dell'esecuzione.

Verifica che deve avere esito positivo alla luce del consolidato orientamento per cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez.

U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789).

Irrimediabilità che in astratto sussiste qualora il giudizio di esecuzione abbia ad oggetto la richiesta di conversione dell'ergastolo (Sez. 5, Sentenza n. 25239 del 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279466).

3. Ciò premesso il ricorso è comunque inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto per difetto di legittimazione del difensore che lo ha sottoscritto non risultando in atti che gli sia stata conferita dal condannato apposita procura speciale per proporre il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p.

Va infatti ribadito che deve tenersi distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità della sua proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica del difensore ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla

I. n. 103 del 2017 (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010).

In relazione al ricorso straordinario è pacifico che la prima appartiene esclusivamente al condannato, non prevedendo l'art. 625-bis c.p.p. la concorrente legittimazione del difensore.

Il condannato, peraltro, non può proporre personalmente il ricorso per le ragioni ricordate, ma lo stesso deve essere necessariamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di apposita procura speciale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

4. Sotto altro profilo va invece ricordato che, per il costante insegnamento di questa Corte, l'errore materiale o di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280).

Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez.

Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527).

E' dunque escluso che il rimedio straordinario possa essere esperito per far valere un presunto errore di diritto.

Ed in particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, è stato escluso che possa ricorrersi al rimedio di cui all'art. 625-bis c.p. avverso una decisione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione ritenendo inconferenti i principi affermati in tema di perpetuità della pena dalla Corte Edu (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062).

Infine il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui esula dall'ambito di operatività del ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6 novembre 2013, Toscano e altri, Rv. 257346).

5. Alla luce di questi consolidati principi il ricorso deve per l'appunto ritenersi inammissibile, in quanto dichiaratamente proposto per far valere presunti errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte ovvero altrettanto presunti vizi di motivazione da cui sarebbe afflitta la sentenza impugnata, mentre alcun errore materiale o di fatto viene effettivamente prospettato.

Peraltro la pronunzia in questione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha ampiamente confutato le obiezioni svolte con il ricorso originario in merito alla compatibilità della disciplina dell'ergastolo con le norme costituzionali e convenzionali evocate dal ricorrente.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/3/2022 Il Consigliere es /11 Presidente Gra osa' nna Miccoli [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16/4/1963; avverso la sentenza del 22/9/2021 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte di Assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'escuzione, aveva rigettato la sua richiesta di conversione dell'ergastolo inflittogli con sentenze emesse dalla stessa Corte distrettuale nelle date del 18/11/2014 e del 11/11/2005. 2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p. il condannato deducendo "errore di diritto e materiale insito nella carenza di motivazione". In tal senso lamenta che il giudice di legittimità non avrebbe correttamente e compiutamente confutato i rilievi svolti con il ricorso relativamente all'illegittimità costituzionale e convenzionale della pena dell'ergastolo e della mancata previsione da parte dell'ordinamento di un meccanismo giuridico generale ed automatico in grado di imporre, dopo un determinato termine, la rivedibilità della pena perpetua e la sua commutabilità in una pena temporanea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto deve essere verificata l'ammissibilità del ricorso con riguardo alla natura del provvedimento impugnato, ossia una sentenza di legittimità pronunziata a seguito del ricorso proposto avverso una decisione del giudice dell'esecuzione. Verifica che deve avere esito positivo alla luce del consolidato orientamento per cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). Irrimediabilità che in astratto sussiste qualora il giudizio di esecuzione abbia ad oggetto la richiesta di conversione dell'ergastolo (Sez. 5, Sentenza n. 25239 del 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279466). 3. Ciò premesso il ricorso è comunque inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto per difetto di legittimazione del difensore che lo ha sottoscritto non risultando in atti che gli sia stata conferita dal condannato apposita procura speciale per proporre il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. Va infatti ribadito che deve tenersi distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità della sua proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica del difensore ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla I. n. 103 del 2017 (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010). In relazione al ricorso straordinario è pacifico che la prima appartiene esclusivamente al condannato, non prevedendo l'art. 625-bis c.p.p. la concorrente legittimazione del difensore. Il condannato, peraltro, non può proporre personalmente il ricorso per le ragioni ricordate, ma lo stesso deve essere necessariamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di apposita procura speciale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). 4. Sotto altro profilo va invece ricordato che, per il costante insegnamento di questa Corte, l'errore materiale o di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). E' dunque escluso che il rimedio straordinario possa essere esperito per far valere un presunto errore di diritto. Ed in particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, è stato escluso che possa ricorrersi al rimedio di cui all'art. 625-bis c.p. avverso una decisione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione ritenendo inconferenti i principi affermati in tema di perpetuità della pena dalla Corte Edu (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). Infine il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui esula dall'ambito di operatività del ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6 novembre 2013, Toscano e altri, Rv. 257346). 5. Alla luce di questi consolidati principi il ricorso deve per l'appunto ritenersi inammissibile, in quanto dichiaratamente proposto per far valere presunti errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte ovvero altrettanto presunti vizi di motivazione da cui sarebbe afflitta la sentenza impugnata, mentre alcun errore materiale o di fatto viene effettivamente prospettato. Peraltro la pronunzia in questione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha ampiamente confutato le obiezioni svolte con il ricorso originario in merito alla compatibilità della disciplina dell'ergastolo con le norme costituzionali e convenzionali evocate dal ricorrente. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/3/2022 Il Consigliere es /11 Presidente Gra osa' nna Miccoli [OSCURATO:PERSONA]
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