CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/2/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso (sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale) è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando la quantità di stupefacente detenuto, le modalità di conservazione dello stupefacente (preconfezionato in dosi) e di materiale atto al confezionamento e pesatura; che ad analogo esito si presta il motivo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. tenuto conto delle pericolose manovre di guida poste in essere dall'imputata, che si trovava alla guida dell'auto, culminate, dopo avere percorso un tratto di strada contromano esponendo a pericolo l'incolumità degli utenti della strada, nello scontro contro un veicolo in sosta. All'imputata era stato intimato l'alt con la paletta di ordinanza e, pertanto, manifestamente infondate sono le giustificazioni di non avere compreso trattarsi di un controllo di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] el at\ re Il