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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15330/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a recepire quella di primo grado, è intrinsecamente generico, poiché si sostanzia in mere affermazioni astratte ed è manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata risponde adeguatamente ai motivi di appello; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di prova della condotta illecita dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a recepire quella di primo grado, è intrinsecamente generico, poiché si sostanzia in mere affermazioni astratte ed è manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata risponde adeguatamente ai motivi di appello; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di prova della condotta illecita dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15330/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris