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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 24718/2026

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ella Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 10 settembre 2025, secondo il ritoabbreviato, la Corte di appello di Torino, quale giudice del rinvio disposto consentenza n. 38137 del 12 luglio 2024 della Sezione Quinta di questa Corte,riformando parzialmente la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno emesi quattro di reclusione, dichiarata sospesa, e alle relative sanzioni accessorie,per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 L. Fall. commesso in data07/11/2016 falsificando le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era statoamministratore.

Egli è stato invece prosciolto, per intervenuta prescrizione, dalreato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 218 L. Fall.Il G.u.p. aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] colpevole di entrambi i delitti a lui ascrittimentre la Corte di appello, con la sentenza emessa in data 25 marzo 2024, loaveva assolto con la formula “per non avere commesso il fatto”.

Il pubblicoministero aveva impugnato la pronuncia e la Corte di cassazione l’avevaannullata, rilevando l’erroneità della decisione, che aveva escluso laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella contestata falsificazione delle scritture contabilisolo per averne egli disposto la conservazione affidandole ai propri legali, e cheaveva escluso la sua responsabilità nel delitto di ricorso abusivo al credito puravendo egli tenuto la condotta materiale contestata, anche se di tale reatodoveva essere valutata la eventuale estinzione per il decorso del termine diprescrizione.Il giudice del rinvio ha ritenuto provata la sussistenza del delitto dibancarotta fraudolenta documentale ed errata la sentenza assolutoria, che avevafondato la decisione sul presupposto, ritenuto infondato, dell’intervenutadistruzione delle scritture contabili da parte dell’amministratore subentrato alricorrente.

Il giudice del rinvio ha rilevato, al contrario, che tali scritture eranostate in gran parte rinvenute, dopo la dichiarazione di fallimento, e che ilcuratore le aveva utilizzate per redigere la sua relazione, ma ne avevaevidenziato la inattendibilità per una pluralità di ragioni, valutate nella sentenzadi primo grado e ribadite, in breve, nella sentenza impugnata, facendoriferimento anche all’epoca in cui il ricorrente aveva amministrato la società.Riteneva perciò anche quest'ultimo responsabile della loro falsificazione; l’unicagiustificazione da lui addotta, di avere incaricato i propri legali di custodire i varilibri contabili, era irrilevante sia perché in contrasto con il principiogiurisprudenziale ribadito dalla sentenza rescindente, sia perché la condottacontestata non consisteva nella distruzione delle scritture contabili, ma nella lorotenuta in guisa da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie.Riteneva invece estinto per intervenuta prescrizione il delitto di abusivoricorso al credito, e ricalcolava la pena tenendo conto della decisione del giudicedi primo grado di concedere le attenuanti generiche e del venir meno dientrambe le aggravanti contestate.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deducela violazione di legge e il vizio di motivazione, con travisamento del fatto e delleprove.La sentenza impugnata ripete l’errore compiuto dal giudice di primo grado,di ritenere che il curatore fallimentare abbia avuto a disposizione le scritturecontabili, valutandole inattendibili.

Il curatore ha solo potuto consultare delladocumentazione incompleta, per lo più supporti telematici scaricati da sitiistituzionali, ma non ha mai avuto a disposizione i documenti idonei a dimostrarela correttezza dei vari appostamenti sulle scritture stesse.

Nell’elenco dellescritture rinvenute, contenuto nella sentenza impugnata, non vi è alcunriferimento ai molti documenti che il ricorrente aveva lasciato nell’azienda, dallaquale fu estromesso, di fatto, già nell’aprile 2015, venendo sostituito da ungruppo criminale che portò dolosamente la società al fallimento: è a questi ultimititolari che si deve la dispersione di tali documenti e la predisposizione di bilancifalsi, in particolare quello relativo all’anno 2015, che viene necessariamentepredisposto nell’anno successivo.

Anche il bilancio relativo all’anno 2014 è statodi fatto predisposto dai nuovi titolari, in quanto depositato nell’anno 2015, senzaalcuna possibilità per il ricorrente di controllarlo.

La sentenza impugnata sifonda, pertanto, su un evidente travisamento della prova, essendo stato ilcuratore fallimentare privo proprio dei documenti contabili necessari perverificare l’attendibilità delle scritture, documenti la cui custodia era stataaffidata dal ricorrente ai suoi legali.

Il travisamento delle prove è dimostratoanche dal fatto che la sentenza continua a sostenere il mancato rinvenimento deimacchinari elencati nei libri contabili mentre essi, ancora nel 2019, eranoesistenti e utilizzati dalla nuova società che si era insediata, ad opera delpredetto gruppo criminale, nel capannone della [OSCURATO:SOCIETA], e che l’aveva sostituitanell’attività.

Tale travisamento, conseguente all’adesione acritica alleaffermazioni del curatore fallimentare, ha inciso anche sulla motivazione inmerito alla registrazione contabile dei macchinari posseduti dalla società, perchéla Corte di appello ha dedotto, dall'asserito mancato rinvenimento di questi, chetali beni non erano mai esistiti e che le scritture che li descrivevano erano,perciò, false.

Anche le ragioni dello scambio di fatture incrociate di vendita tra laA.[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, società di cui il ricorrente era ugualmenteamministratore, sono state fraintese dal momento che, come denunciato da luistesso, esse mascheravano dei prestiti usurari ricevuti da terzi, la cui restituzioneveniva così occultata.

La correttezza della gestione della società fallita, da partedel ricorrente, è dimostrata anche dalla sua assoluzione dal reato fiscalecontestatogli in relazione alle predette fatture, per l’anno di imposta 2015, esoprattutto dall’omessa contestazione di condotte di evasione fiscale in relazioneagli anni di imposta precedenti, in cui lo scambio di fatture con la [OSCURATO:SOCIETA] veniva regolarmente contabilizzato.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Deve in primo luogo sottolinearsi che la sentenza impugnata è stataemessa dal giudice del rinvio disposto con la sentenza n. 38137/2024 di questaCorte; questi era tenuto, perciò, a svolgere un nuovo giudizio nei limitidell'annullamento pronunciato, e rispettando i principi di diritto stabiliti dallasentenza rescindente.La sentenza rescindente, per quanto qui rileva, ha sottolineato che lacontestazione mossa al ricorrente in ordine alle scritture contabili riguarda la lorofalsificazione, ragione per cui deve essere accertata e valutata la loro effettivainattendibilità e non una loro eventuale sottrazione, dal momento che detto reatocostituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto all'occultamento dellepredette scritture, ed «integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838)».

Doverosamente, pertanto, il giudicedel rinvio ha limitato la sua valutazione alla sussistenza di una falsità dellescritture, avendo la sentenza rescindente già stabilito l'irrilevanza della tesidifensiva dell'avere la nuova amministrazione della società fallita occultato odistrutto, in tutto o in parte, le scritture contabili.2.1.

L'affermazione del ricorrente, secondo cui le scritture contabilisarebbero state occultate o distrutte, e comunque non esaminate dal curatorefallimentare, non è stata razionalmente ritenuta credibile perché del tutto incontrasto con la relazione di questi e con l'indicazione, contenuta in essa, deidocumenti rinvenuti, relazione che non è stata tacciata di falsità.

Secondoquanto risulta dalle sentenze di merito, il curatore ha riferito, infatti, di avererinvenuto parte delle scritture contabili e di averle esaminate, per cui lavalutazione circa la sussistenza del reato contestato deve avere ad oggetto l'esitodi tale esame, dovendo le scritture di una società risultare attendibili e nonalterate o falsificate, anche se fossero state rinvenute solo in parte.

Il ricorrentestesso, peraltro, non nega che il curatore abbia avuto a disposizione le scritturecontabili che questi ha elencato nella sua relazione, anche se le definisceincomplete, ed afferma che la documentazione di cui lamenta la sottrazione adopera dei nuovi amministratori è costituita dalle c.d.

“pezze d'appoggio”, cioè idocumenti che dovrebbero dimostrare la correttezza delle varie iscrizioni.Questa affermazione è del tutto generica, perché il ricorso non indica neppure diquali documenti si tratterebbe e di quali registrazioni nei libri contabili essisarebbero in grado di dimostrare la correttezza.2.2.

L'elenco delle scritture rinvenute ed esaminate dal curatore fallimentareè riportato anche alla pag. 5 della sentenza impugnata, e risulta in effettisufficientemente esaustivo, contenendo vari libri contabili obbligatori quali il librodegli inventari e dei beni ammortizzabili, quest'ultimo tenuto dal 2009 al 2015, illibro giornale del 2015, i registri delle fatture di acquisto e vendita dello stessoanno, ed altri documenti idonei per la ricostruzione dei movimenti patrimoniali,quali le schede contabili dal 2010 al 2015 e i bilanci depositati dal 2009 al 2014.Si tratta quindi, con evidenza, di documenti in ampia parte risalenti al periodo incui la [OSCURATO:SOCIETA] è stata amministrata, di fatto, dal ricorrente, che non ha mainegato tale sua qualità.

La dettagliata motivazione della sentenza di primogrado, redatta sulla base della relazione del curatore fallimentare, dimostrainoltre che questi ha avuto a disposizione molte delle fatture registrate nei libricontabili, tanto da poter verificare la genericità, e la conseguente inattendibilità,delle fatture che la [OSCURATO:SOCIETA] scambiava con la [OSCURATO:PERSONA] srl, e lainattendibilità delle fatture di acquisto dei macchinari, risalenti agli anni 2011 e2012, in quanto prive del relativo Documento di trasporto, e di quelle risalenti aiperiodi successivi, perché attestano movimentazioni di tali macchinari e nuoviacquisti del tutto non giustificati, né peraltro dimostrati.2.3.

L'affermazione di un travisamento probatorio contenuta nel ricorso,pertanto, appare priva di fondamento.3.

Sono illogiche e prive di fondamento anche le ulteriori contestazioni delricorso, circa la erroneità della sentenza impugnata in merito all'asserita assenzao scomparsa dei macchinari elencati nei libri contabili e alla falsità delle fattureincrociate tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl.3.1.

Quanto ai macchinari, il ricorrente continua a sostenere che essisarebbero stati acquisiti, di fatto, e utilizzati dalla nuova compagine societariache lo avrebbe estromesso dalla [OSCURATO:SOCIETA], sostituendo ad essa una nuovasocietà, ma di ciò non vi è alcuna prova, non essendo in realtà accertato che imacchinari, che il ricorrente sostiene essere stati individuati dal lgt.

NicolaMartinelli della Guardia di Finanza, siano gli stessi di cui alle fatture esaminatedal curatore fallimentare.

La mancanza del documento di trasporto èrazionalmente individuabile come un indice significativo della scarsa attendibilitàdi quelle fatture, non essendo possibile, in sua assenza, accertare la realefornitura del macchinario, e non è plausibile una sottrazione del solo documentodi trasporto e non della fattura di acquisto o vendita del bene; è poi del tuttoirrilevante la giustificazione fornita nel ricorso per la mancanza di taledocumento, secondo cui i macchinari di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] erano allocati nell'unico capannone in uso ad entrambe, per cui ilpassaggio di proprietà non richiedeva un loro spostamento fisico, perché lefatture di acquisto prive del Documento di trasporto risalenti agli anni 2011 e2012 sono relative ad acquisti compiuti presso altre società, certamente nonallocate nel medesimo capannone.La mancanza di detto documento, unitamente all'omesso rinvenimento delbene, ha fatto supporre al curatore fallimentare la fittizietà degli acquisti e dellerelative fatture, tanto che il giudice di primo grado assolse il ricorrentedall'ipotesi di bancarotta distrattiva, non potendosi ritenere certo che i benirisultanti dai registri contabili ma non trovati fossero stati sottratti, potendo glistessi essere stati sempre assenti.

La valutazione della falsità di tali fatture edelle relative registrazioni, pertanto, appare non illogica, ed anzi motivata sullabase delle risultanze processuali.3.2.

Anche le doglianze circa la valutazione della falsità delle fatture che laA.[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl si scambiavano, in relazione non solo aimacchinari ma anche alle prestazioni lavorative, sono infondate.

Dalle stesseaffermazioni del ricorrente, contenute in una denuncia riportata alla pag. 14 delricorso e nelle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, risulta che la [OSCURATO:SOCIETA],come la [OSCURATO:PERSONA] srl, emettevano, ricevevano ovvero si scambiavanofatture per prestazioni inesistenti al fine di rimborsare un prestito usurario, e chele fatture venivano pagate mediante RI.BA., cioè mediante anticipi bancari,costituenti una forma di ricorso al credito.

La falsità di tali fatture e delle relativeregistrazioni, che avevano la sola finalità di occultare lo stato di insolvenza dellaA.[OSCURATO:SOCIETA] ed ottenere un credito bancario che, altrimenti, le sarebbe statonegato, è stata logicamente ritenuta costituire una ulteriore modalità difalsificazione delle scritture contabili, al fine di simulare, di fronte ai creditori,una operatività ed una disponibilità economica in realtà insussistenti.3.3.

Nessuna specifica doglianza è stata mossa dal ricorrente in ordine allaritenuta falsità di due ulteriori voci delle scritture contabili, quella relativa aifinanziamenti dei soci, registrati per importi ampiamente superiori agli utili medidella [OSCURATO:SOCIETA] e perciò presumibilmente fittizi e finalizzati soltanto a simulareuna patrimonializzazione della società superiore al reale, e quella relativa aicrediti verso clienti, che il ricorso cita solo per ribadire che il rapporto con ilcliente [OSCURATO:PERSONA] mascherava il prestito usurario, affermazione che confermal'inesistenza di un debito di questi, e la conseguente falsità della registrazione.Il ricorso, pertanto, si confronta solo in parte con la motivazione dellasentenza impugnata, la cui motivazione risulta priva della contestata illogicità econtraddittorietà, e non appare essere incorsa in alcun travisamento delle prove.4.

Il lamentato travisamento appare insussistente anche in relazione allainterpretazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, con cui ilricorrente è stato assolto dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 commessonell'anno 2015.

La sentenza impugnata ha esaminato, alla pag. 7, la tesidifensiva secondo cui tale assoluzione dimostrerebbe la regolarità delle fattureemesse in quell'anno dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, e l'hadisattesa rilevando che quella decisione ha riconosciuto la falsità delle fatture,ritenendole emesse per prestazioni inesistenti in quanto dirette in realtà amascherare il rimborso del prestito usurario, ma ha escluso che esse fosserostate emesse con la finalità di consentire alla società ricevente di evadere leimposte, essendo questa risultata, in quell'anno, evasore totale.

Da talepronuncia, pertanto, non può dedursi alcuna legittimità dell'operato delricorrente nell'anno 2015 e negli anni precedenti, dal momento che anch'essa haritenuto dette fatture ideologicamente false: la loro registrazione nelle scritturecontabili della [OSCURATO:SOCIETA] incideva sulla rappresentazione dello stato di salute dellasocietà, che in tal modo dimostrava una operatività in realtà inesistente, unacapacità patrimoniale superiore al reale, e accedeva abusivamente al creditobancario, e comportava pertanto la falsificazione e alterazione delle scritturecontabili, con danno per i creditori.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2025, secondo il ritoabbreviato, la Corte di appello di Torino, quale giudice del rinvio disposto consentenza n. 38137 del 12 luglio 2024 della Sezione Quinta di questa Corte,riformando parzialmente la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno emesi quattro di reclusione, dichiarata sospesa, e alle relative sanzioni accessorie,per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 L. Fall. commesso in data07/11/2016 falsificando le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era statoamministratore. Egli è stato invece prosciolto, per intervenuta prescrizione, dalreato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 218 L. Fall.Il G.u.p. aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] colpevole di entrambi i delitti a lui ascrittimentre la Corte di appello, con la sentenza emessa in data 25 marzo 2024, loaveva assolto con la formula “per non avere commesso il fatto”. Il pubblicoministero aveva impugnato la pronuncia e la Corte di cassazione l’avevaannullata, rilevando l’erroneità della decisione, che aveva escluso laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella contestata falsificazione delle scritture contabilisolo per averne egli disposto la conservazione affidandole ai propri legali, e cheaveva escluso la sua responsabilità nel delitto di ricorso abusivo al credito puravendo egli tenuto la condotta materiale contestata, anche se di tale reatodoveva essere valutata la eventuale estinzione per il decorso del termine diprescrizione.Il giudice del rinvio ha ritenuto provata la sussistenza del delitto dibancarotta fraudolenta documentale ed errata la sentenza assolutoria, che avevafondato la decisione sul presupposto, ritenuto infondato, dell’intervenutadistruzione delle scritture contabili da parte dell’amministratore subentrato alricorrente. Il giudice del rinvio ha rilevato, al contrario, che tali scritture eranostate in gran parte rinvenute, dopo la dichiarazione di fallimento, e che ilcuratore le aveva utilizzate per redigere la sua relazione, ma ne avevaevidenziato la inattendibilità per una pluralità di ragioni, valutate nella sentenzadi primo grado e ribadite, in breve, nella sentenza impugnata, facendoriferimento anche all’epoca in cui il ricorrente aveva amministrato la società.Riteneva perciò anche quest'ultimo responsabile della loro falsificazione; l’unicagiustificazione da lui addotta, di avere incaricato i propri legali di custodire i varilibri contabili, era irrilevante sia perché in contrasto con il principiogiurisprudenziale ribadito dalla sentenza rescindente, sia perché la condottacontestata non consisteva nella distruzione delle scritture contabili, ma nella lorotenuta in guisa da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie.Riteneva invece estinto per intervenuta prescrizione il delitto di abusivoricorso al credito, e ricalcolava la pena tenendo conto della decisione del giudicedi primo grado di concedere le attenuanti generiche e del venir meno dientrambe le aggravanti contestate.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deducela violazione di legge e il vizio di motivazione, con travisamento del fatto e delleprove.La sentenza impugnata ripete l’errore compiuto dal giudice di primo grado,di ritenere che il curatore fallimentare abbia avuto a disposizione le scritturecontabili, valutandole inattendibili. Il curatore ha solo potuto consultare delladocumentazione incompleta, per lo più supporti telematici scaricati da sitiistituzionali, ma non ha mai avuto a disposizione i documenti idonei a dimostrarela correttezza dei vari appostamenti sulle scritture stesse. Nell’elenco dellescritture rinvenute, contenuto nella sentenza impugnata, non vi è alcunriferimento ai molti documenti che il ricorrente aveva lasciato nell’azienda, dallaquale fu estromesso, di fatto, già nell’aprile 2015, venendo sostituito da ungruppo criminale che portò dolosamente la società al fallimento: è a questi ultimititolari che si deve la dispersione di tali documenti e la predisposizione di bilancifalsi, in particolare quello relativo all’anno 2015, che viene necessariamentepredisposto nell’anno successivo. Anche il bilancio relativo all’anno 2014 è statodi fatto predisposto dai nuovi titolari, in quanto depositato nell’anno 2015, senzaalcuna possibilità per il ricorrente di controllarlo. La sentenza impugnata sifonda, pertanto, su un evidente travisamento della prova, essendo stato ilcuratore fallimentare privo proprio dei documenti contabili necessari perverificare l’attendibilità delle scritture, documenti la cui custodia era stataaffidata dal ricorrente ai suoi legali. Il travisamento delle prove è dimostratoanche dal fatto che la sentenza continua a sostenere il mancato rinvenimento deimacchinari elencati nei libri contabili mentre essi, ancora nel 2019, eranoesistenti e utilizzati dalla nuova società che si era insediata, ad opera delpredetto gruppo criminale, nel capannone della [OSCURATO:SOCIETA], e che l’aveva sostituitanell’attività. Tale travisamento, conseguente all’adesione acritica alleaffermazioni del curatore fallimentare, ha inciso anche sulla motivazione inmerito alla registrazione contabile dei macchinari posseduti dalla società, perchéla Corte di appello ha dedotto, dall'asserito mancato rinvenimento di questi, chetali beni non erano mai esistiti e che le scritture che li descrivevano erano,perciò, false. Anche le ragioni dello scambio di fatture incrociate di vendita tra laA.[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, società di cui il ricorrente era ugualmenteamministratore, sono state fraintese dal momento che, come denunciato da luistesso, esse mascheravano dei prestiti usurari ricevuti da terzi, la cui restituzioneveniva così occultata. La correttezza della gestione della società fallita, da partedel ricorrente, è dimostrata anche dalla sua assoluzione dal reato fiscalecontestatogli in relazione alle predette fatture, per l’anno di imposta 2015, esoprattutto dall’omessa contestazione di condotte di evasione fiscale in relazioneagli anni di imposta precedenti, in cui lo scambio di fatture con la [OSCURATO:SOCIETA] veniva regolarmente contabilizzato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Deve in primo luogo sottolinearsi che la sentenza impugnata è stataemessa dal giudice del rinvio disposto con la sentenza n. 38137/2024 di questaCorte; questi era tenuto, perciò, a svolgere un nuovo giudizio nei limitidell'annullamento pronunciato, e rispettando i principi di diritto stabiliti dallasentenza rescindente.La sentenza rescindente, per quanto qui rileva, ha sottolineato che lacontestazione mossa al ricorrente in ordine alle scritture contabili riguarda la lorofalsificazione, ragione per cui deve essere accertata e valutata la loro effettivainattendibilità e non una loro eventuale sottrazione, dal momento che detto reatocostituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto all'occultamento dellepredette scritture, ed «integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838)». Doverosamente, pertanto, il giudicedel rinvio ha limitato la sua valutazione alla sussistenza di una falsità dellescritture, avendo la sentenza rescindente già stabilito l'irrilevanza della tesidifensiva dell'avere la nuova amministrazione della società fallita occultato odistrutto, in tutto o in parte, le scritture contabili.2.1. L'affermazione del ricorrente, secondo cui le scritture contabilisarebbero state occultate o distrutte, e comunque non esaminate dal curatorefallimentare, non è stata razionalmente ritenuta credibile perché del tutto incontrasto con la relazione di questi e con l'indicazione, contenuta in essa, deidocumenti rinvenuti, relazione che non è stata tacciata di falsità. Secondoquanto risulta dalle sentenze di merito, il curatore ha riferito, infatti, di avererinvenuto parte delle scritture contabili e di averle esaminate, per cui lavalutazione circa la sussistenza del reato contestato deve avere ad oggetto l'esitodi tale esame, dovendo le scritture di una società risultare attendibili e nonalterate o falsificate, anche se fossero state rinvenute solo in parte. Il ricorrentestesso, peraltro, non nega che il curatore abbia avuto a disposizione le scritturecontabili che questi ha elencato nella sua relazione, anche se le definisceincomplete, ed afferma che la documentazione di cui lamenta la sottrazione adopera dei nuovi amministratori è costituita dalle c.d. “pezze d'appoggio”, cioè idocumenti che dovrebbero dimostrare la correttezza delle varie iscrizioni.Questa affermazione è del tutto generica, perché il ricorso non indica neppure diquali documenti si tratterebbe e di quali registrazioni nei libri contabili essisarebbero in grado di dimostrare la correttezza.2.2. L'elenco delle scritture rinvenute ed esaminate dal curatore fallimentareè riportato anche alla pag. 5 della sentenza impugnata, e risulta in effettisufficientemente esaustivo, contenendo vari libri contabili obbligatori quali il librodegli inventari e dei beni ammortizzabili, quest'ultimo tenuto dal 2009 al 2015, illibro giornale del 2015, i registri delle fatture di acquisto e vendita dello stessoanno, ed altri documenti idonei per la ricostruzione dei movimenti patrimoniali,quali le schede contabili dal 2010 al 2015 e i bilanci depositati dal 2009 al 2014.Si tratta quindi, con evidenza, di documenti in ampia parte risalenti al periodo incui la [OSCURATO:SOCIETA] è stata amministrata, di fatto, dal ricorrente, che non ha mainegato tale sua qualità. La dettagliata motivazione della sentenza di primogrado, redatta sulla base della relazione del curatore fallimentare, dimostrainoltre che questi ha avuto a disposizione molte delle fatture registrate nei libricontabili, tanto da poter verificare la genericità, e la conseguente inattendibilità,delle fatture che la [OSCURATO:SOCIETA] scambiava con la [OSCURATO:PERSONA] srl, e lainattendibilità delle fatture di acquisto dei macchinari, risalenti agli anni 2011 e2012, in quanto prive del relativo Documento di trasporto, e di quelle risalenti aiperiodi successivi, perché attestano movimentazioni di tali macchinari e nuoviacquisti del tutto non giustificati, né peraltro dimostrati.2.3. L'affermazione di un travisamento probatorio contenuta nel ricorso,pertanto, appare priva di fondamento.3. Sono illogiche e prive di fondamento anche le ulteriori contestazioni delricorso, circa la erroneità della sentenza impugnata in merito all'asserita assenzao scomparsa dei macchinari elencati nei libri contabili e alla falsità delle fattureincrociate tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl.3.1. Quanto ai macchinari, il ricorrente continua a sostenere che essisarebbero stati acquisiti, di fatto, e utilizzati dalla nuova compagine societariache lo avrebbe estromesso dalla [OSCURATO:SOCIETA], sostituendo ad essa una nuovasocietà, ma di ciò non vi è alcuna prova, non essendo in realtà accertato che imacchinari, che il ricorrente sostiene essere stati individuati dal lgt. NicolaMartinelli della Guardia di Finanza, siano gli stessi di cui alle fatture esaminatedal curatore fallimentare. La mancanza del documento di trasporto èrazionalmente individuabile come un indice significativo della scarsa attendibilitàdi quelle fatture, non essendo possibile, in sua assenza, accertare la realefornitura del macchinario, e non è plausibile una sottrazione del solo documentodi trasporto e non della fattura di acquisto o vendita del bene; è poi del tuttoirrilevante la giustificazione fornita nel ricorso per la mancanza di taledocumento, secondo cui i macchinari di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] erano allocati nell'unico capannone in uso ad entrambe, per cui ilpassaggio di proprietà non richiedeva un loro spostamento fisico, perché lefatture di acquisto prive del Documento di trasporto risalenti agli anni 2011 e2012 sono relative ad acquisti compiuti presso altre società, certamente nonallocate nel medesimo capannone.La mancanza di detto documento, unitamente all'omesso rinvenimento delbene, ha fatto supporre al curatore fallimentare la fittizietà degli acquisti e dellerelative fatture, tanto che il giudice di primo grado assolse il ricorrentedall'ipotesi di bancarotta distrattiva, non potendosi ritenere certo che i benirisultanti dai registri contabili ma non trovati fossero stati sottratti, potendo glistessi essere stati sempre assenti. La valutazione della falsità di tali fatture edelle relative registrazioni, pertanto, appare non illogica, ed anzi motivata sullabase delle risultanze processuali.3.2. Anche le doglianze circa la valutazione della falsità delle fatture che laA.[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl si scambiavano, in relazione non solo aimacchinari ma anche alle prestazioni lavorative, sono infondate. Dalle stesseaffermazioni del ricorrente, contenute in una denuncia riportata alla pag. 14 delricorso e nelle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, risulta che la [OSCURATO:SOCIETA],come la [OSCURATO:PERSONA] srl, emettevano, ricevevano ovvero si scambiavanofatture per prestazioni inesistenti al fine di rimborsare un prestito usurario, e chele fatture venivano pagate mediante RI.BA., cioè mediante anticipi bancari,costituenti una forma di ricorso al credito. La falsità di tali fatture e delle relativeregistrazioni, che avevano la sola finalità di occultare lo stato di insolvenza dellaA.[OSCURATO:SOCIETA] ed ottenere un credito bancario che, altrimenti, le sarebbe statonegato, è stata logicamente ritenuta costituire una ulteriore modalità difalsificazione delle scritture contabili, al fine di simulare, di fronte ai creditori,una operatività ed una disponibilità economica in realtà insussistenti.3.3. Nessuna specifica doglianza è stata mossa dal ricorrente in ordine allaritenuta falsità di due ulteriori voci delle scritture contabili, quella relativa aifinanziamenti dei soci, registrati per importi ampiamente superiori agli utili medidella [OSCURATO:SOCIETA] e perciò presumibilmente fittizi e finalizzati soltanto a simulareuna patrimonializzazione della società superiore al reale, e quella relativa aicrediti verso clienti, che il ricorso cita solo per ribadire che il rapporto con ilcliente [OSCURATO:PERSONA] mascherava il prestito usurario, affermazione che confermal'inesistenza di un debito di questi, e la conseguente falsità della registrazione.Il ricorso, pertanto, si confronta solo in parte con la motivazione dellasentenza impugnata, la cui motivazione risulta priva della contestata illogicità econtraddittorietà, e non appare essere incorsa in alcun travisamento delle prove.4. Il lamentato travisamento appare insussistente anche in relazione allainterpretazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, con cui ilricorrente è stato assolto dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 commessonell'anno 2015. La sentenza impugnata ha esaminato, alla pag. 7, la tesidifensiva secondo cui tale assoluzione dimostrerebbe la regolarità delle fattureemesse in quell'anno dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, e l'hadisattesa rilevando che quella decisione ha riconosciuto la falsità delle fatture,ritenendole emesse per prestazioni inesistenti in quanto dirette in realtà amascherare il rimborso del prestito usurario, ma ha escluso che esse fosserostate emesse con la finalità di consentire alla società ricevente di evadere leimposte, essendo questa risultata, in quell'anno, evasore totale. Da talepronuncia, pertanto, non può dedursi alcuna legittimità dell'operato delricorrente nell'anno 2015 e negli anni precedenti, dal momento che anch'essa haritenuto dette fatture ideologicamente false: la loro registrazione nelle scritturecontabili della [OSCURATO:SOCIETA] incideva sulla rappresentazione dello stato di salute dellasocietà, che in tal modo dimostrava una operatività in realtà inesistente, unacapacità patrimoniale superiore al reale, e accedeva abusivamente al creditobancario, e comportava pertanto la falsificazione e alterazione delle scritturecontabili, con danno per i creditori.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24718/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris