CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 041B9BK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva - sono manifestamente infondati, avendo dato atto la Corte (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi e accertati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che il terzo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto, sul presupposto per cui ben può il giudice motivarne il diniego attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (rimanendo disattesi o superati tutti gli altri) o anche alla luce della sola rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili, la Corte territoriale (pag. 10 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento; - che il quarto motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità - è, anch'esso, manifestamente infondato, atteso che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante invocata, occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa e la Corte territoriale ha dato conso, con motivazione esente da vizi logici o giuridici (pag. 10 della sentenza impugnata), delle ragioni fondanti la ritenuta esclusione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2• PQM Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.[OSCURATO:PERSONA] O S [OSCURATO:PERSONA]-FRIA Sezione 1.it? :9 O 9 LUG 2026 L'ASSISTENTE 1DIZIARIO Dott