CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12645/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento deciso de plano OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Quanto alla tempestività del ricorso, va rilevato che la sentenza d'appello è stata pronunciata il 24.2.2022 con termine fissato per il deposito di 90 giorni ed è stata depositata il 12/05/2022. Ne consegue che il termine per impugnare pari a 45 giorni scadeva il 9.7.2022, mentre l'impugnazione risulta proposta il 13.7.2022 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 3.000,00 euro Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D D E [OSCURATO:PERSONA] 2 7 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA]