CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 27941/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9410-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; PROCURA della REPUBBLICA presso TRIBUNALE di CATANIA- intimat i - avverso la sentenza della Cortedi appello di Catania, depositata in data 28.2.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania, con sentenza del 28.2.2022, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Catania su iniziativa delP.M. 1.1 La corte di merito - premesso che Romeo, non costituitosi nel procedimento prefallimentare, non aveva provato di trovarsi ristretto in carcere alla data di notifica della richiesta ex art. 7 l. fall. e del decreto di fissazione dell’udienza - ha rilevato che l’imprenditore era gravato da un ingentissimo debito erariale che, contrariamente a quanto dedotto nel reclamo, non risultava essere stato annullato dal giudice tributario, sicché ricorreva il requisito di fallibilità di cui alla lett. c) dell’art. 1, 2° comma, l.fall. 2. La sentenza è stata impugnata da Orazio R omeo con ricorso per cassazione affidato a tre motivie illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e la Procura della Repubblica intimati non ha nno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione “ dell’art. 18, comma 10, Legge Fallimentare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c. –Mancata valutazione di documenti probatori decisivi per la decisione _ conseguente nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione e/o difetto e/o carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della questione”, sul rilievo che la corte territoriale non avrebbe valutato le scritture contabili per l’apprezzamento del mancato superamento delle tre soglie di fallibilità di cui all’art. 1, 2° comma, l. fall. 1.1. Col secondo motivo, che denuncia, “violazione degli artt. 115 c.p.c. e 360, primo comma, n. 5 c.p.c.” la medesima censura è sostanzialmente riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione.2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili perché totalmente fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda sulla mancanza di prova dell’annullamento della cartella (o delle cartelle) dalle quali emergeva l’ingente debito (per oltre 4 milioni di euro) da cui l’imprenditore era gravato nei confronti dell’ Amministrazione finanziaria : è infatti evidente che, deducendo a propria difesa che dette cartelle erano state annullate dal giudice tributario, il reclamante aveva per ciò stesso ammesso che il debito erariale era stato accertato in misura ben superiore alla soglia di fallibilità di cui alla lett. c) dell’art. 1, 2° comma l. fall., sicché restava del tutto irrilevante verificare se il debito in questione fosse stato o meno annotato nelle sue scritture contabili. Nella memoria depositata, peraltro, Romeo ammette che il debito ammontava a circa 1.500.000 euro e dunque superava di gran lunga il limite entro il quale, ove ricorra il possesso congiunto anche dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 cit., non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento. 3. Con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazionedell’art. 24 della Costituzione, lamentando che non sia stata accolta la sua richiesta di trattazione in presenza dell’udienza camerale di reclamo, che si è quindi svolta in modalità cartolare secondo quanto disposto nel provvedimento di fissazione. Anche questo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, 1° comma n. 6 c.p.c., in quanto si fonda su un documento (la pretesa istanza di trattazione in presenza) che non è stato allegato specificamente al ricorso e del quale non si rinviene traccia in atti. 4. E’ infine inammissibile, perché tardivamente sollevata, la censur a concernente la ritualità della notifica del l’istanza di fallimento , (asseritamente eseguita mentre Romeo era recluso)già respinta dalla corte territoriale, che il ricorrente sembra voler riproporre nella memoria depositata.Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle partiintimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del c