CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04V0HWO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].ZE, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto degli altri motivi di ricorso e, rispetto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino riformava la decisione di primo grado, riqualificando i fatti ascritti ai ricorrenti ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., in conformità all'originaria prospettazione accusatoria che, in parte qua, era stata smentita dal Tribunale, che aveva ritenuto ricorrente un'associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, [OSCURATO:PERSONA], con i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato deduce inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 530 e 533 dello stesso codice, nonché all'art. 111 Cost. e correlato vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale, pur operando una riqualificazione in peius rispetto alla decisione di primo grado, non ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale. In ciò, oltre a violare l'espressa previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che deve trovare applicazione anche in questa ipotesi e non solo a fronte della riforma di una pronuncia assolutoria, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in vizio di motivazione laddove avrebbe fondato la relativa decisione sull'assunto per il quale non veniva in rilievo una rivalutazione delle prove dichiarative assunte ma solo della portata delle pronunce irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., in quanto, in realtà, la sentenza si sarebbe fondata anche su una rinnovata valutazione degli apporti dichiarativi resi dai testi esaminati nel giudizio di primo grado. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione degli artt. 416 e 416-bis cod. pen., in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen., nonché agli artt. 187, 192, comma 3, 533 e 546, del medesimo codice e correlato vizio di motivazione. A fondamento dell'articolata censura [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il Giudice di primo grado aveva correttamente sottolineato, in premessa, che non avrebbero potuto essere considerate ai fini della decisione, specie in punto di qualificazione come "mafiosa" dell'associazione, le sentenze irrevocabili emesse a seguito di giudizio abbreviato, rito prescelto da altri coimputati, poiché ciò avrebbe comportato la vanificazione della scelta "impegnativa e gravida di conseguenze" di affrontare l'istruttoria dibattimentale, senza poter poi contare della riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato. Illegittimamente, dunque, la Corte d'Appello di Torino avrebbe di contro posto a fondamento della riqualificazione compiuta a seguito dell'appello del Pubblico Ministero soprattutto dette decisioni senza peraltro operarne la dovuta valutazione unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie in base agli artt. 187 e 192, secondo comma, cod. proc. pen. Di qui la sentenza impugnata neppure avrebbe assolto al dovuto onere di motivazione rafforzata correlato all'esito più favorevole per esso imputato del giudizio di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. nonché contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sua partecipazione e travisamento della prova. Adduce che detto travisamento avrebbe riguardato, nello specifico, la portata delle sue dichiarazioni, oggetto di intercettazione ambientale presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, dove egli non aveva, come invece affermato dalla Corte territoriale, chiesto ai partecipanti di utilizzare la GCA quale copertura esterna del gruppo Maphite facendo plurimi riferimenti a punizioni violente che avrebbero subito coloro i quali non ne avessero rispettato le regole, bensì - al contrario - aveva voluto sottolineare a quanti mantenevano ancora legami con i Maphite, che questi legami dovevano essere recisi in quanto criminali e il riferimento a regole da osservare era stato utilizzato ponendo in rilievo che, ove violato, avrebbe comportato mere sospensioni. Di qui il travisamento delle sue dichiarazioni rese quale capo di una onlus, quale è la GCA, e non già di un'organizzazione criminale. 2.4. Mediante il quarto motivo, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., poiché, al di là dell'attendibilità dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza delle quali era stato individuato dalla Corte d'Appello di Torino il suo ruolo apicale nell'organizzazione criminale, dette dichiarazioni non hanno consentito di ritenere provato l'esercizio in concreto dei poteri di vertice attribuiti. 2.5. Con l'ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen., in relazione ai profili edittali di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., nonché alla legge n. 69 del 2015., atteso che il calcolo della pena sarebbe avvenuto avendo riguardo alle pene contemplate da tale legge, pur essendosi interrotte le attività contestate all'imputato nell'anno 2014.3. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA] affidandosi, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], a due motivi di ricorso, di seguito ripercorsi ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente assume un'erronea riqualificazione del fatto ascritto ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. poiché il suo ruolo di partecipe dell'associazione criminosa sarebbe stato accertato dalla Corte territoriale in ossequio solo formale ai principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n 36958 del 2021 per la quale è a tal fine insufficiente l'avvenuta "affiliazione", essendo necessaria anche la dimostrazione di una stabile e concreta partecipazione dell'affiliato alla vita dell'organizzazione criminosa. Ciò non sarebbe peraltro stato accertato in capo all'imputato che, come evidenziato dalla stessa decisione impugnata, solo dopo qualche giorno dalla cerimonia di affiliazione aveva lasciato il territorio italiano, rientrandovi nel marzo 2018, senza avere più alcun legame con i Maphite. 3.2. Con il secondo motivo deduce che la decisione impugnata si è fondata in via esclusiva sul portato delle sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., senza il necessario ulteriore vaglio concreto delle stesse con riferimento alla sua posizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. L'imputato è stato rinviato a giudizio per il delitto di promotore di un'organizzazione criminosa di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale ha riqualificato il fatto ritenendo integrato il meno grave delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. In accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, il giudice di secondo grado ha validato l'originaria impostazione accusatoria, ritenendo dimostrata la natura mafiosa della consorteria. In sostanza l'imputato è stato condannato per il medesimo fatto storico giuridico per il quale è stato sottoposto a processo, nel senso che il fatto, nella sua dimensione storico - naturalistica, è identico a quello oggetto di contestazione; la qualificazione giuridica del fatto è "tornata" alla fattispecie dolosa ipotizzata dal pubblico ministero, ponendosi in rapporto di maggiore gravità (e quindi in termini decisamente peggiorativi per l'imputato) rispetto al reato ritenuto dal Tribunale. 4 C)C-9 Di conseguenza la questione in esame è estranea all'area precettiva dell'art.516 cod. proc. pen. (e ancor più alle ulteriori ipotesi di nuove contestazioni ai sensi degli artt. 517 e 518 cod. proc. pen.) che disciplina le modificazioni del fatto inteso come accadimento storico (cfr. per tutte Sez. U n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Ed invero, al giudice - in applicazione del principio di legalità - è sempre consentito attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617). Questo potere-dovere spetta a ogni organo giurisdizionale ed è pacificamente riconosciuto alla Corte di appello (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Finocchi, Rv. 211010; Sez. 6, n. 46805 del 05/11/2003, Labella, Rv. 227354), come del resto alla Corte di cassazione. Detto potere incontra un primo limite, connaturato all'istituto, nella condizione che il fatto, come accadimento naturalistico, non deve subire modificazioni. In altre parole, il giudice può assegnare una diversa definizione giuridica a condizione che il fatto contestato rimanga immutato nella sua dimensione storica (Sez. 1, n. 3456 del 12/03/1996, Danzi, Rv. 204329). Opera, inoltre, il divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen., nel senso che, anche quando impugnante è solo l'imputato, il giudice può dare al fatto una definizione giuridica più grave purché - oltre a non infrangere la competenza del giudice di primo grado - non irroghi una pena più severa (art.597 cod. proc. pen., comma 3; sul tema cfr. tra le altre Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 27392; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025). Vanno osservati, infine, i principi sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni (per tutte Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). Nel caso in rassegna tutti i presupposti sono rispettati. Il fatto storico-naturalistico descritto nella imputazione coincide con quello oggetto di condanna: si esula, quindi, da quelle ipotesi, esaminate dalla giurisprudenza di legittimità, nelle quali la diversa qualificazione giuridica deriva da un fatto storico oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (si veda, a titolo esemplificativo, tra le ultime Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930).In secondo luogo, sono salvaguardati i limiti cognitivi e decisori delineati dall'art. 597 cod. proc. pen.. In particolare, poiché il pubblico ministero ha proposto impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice di appello aveva il potere di dare al fatto una definizione giuridica più grave - entro la competenza del giudice di primo grado - e aumentare la quantità della pena ex art. 597 cod. proc. pen., comma 2, lett. a). Infine, nessuna lesione è stata inferta ai principi sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni. Secondo un principio costituente ormai ius receptum, l'al:tribuzione, all'esito del giudizio di appello, al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica non si pone in contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr. per tutte Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01). Nella specie, la definizione giuridica del fatto non è avvenuta a "sorpresa" e sul punto si è istaurato il contraddittorio in quanto: la qualificazione operata in appello corrisponde all'imputazione originaria; è conseguenza dell'impugnazione sul punto del pubblico ministero; l'imputato si è difeso lungo tutto il corso del giudizio (incentrato precipuamente su tale questione) e ha contestato la definizione del fatto con il primo motivo del ricorso per cassazione (cfr. su caso analogo Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, deo. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01). 1.1. Fermi questi presupposti, il punto nodale della questione, devoluta con il primo motivo di ricorso, si incentra sulla applicabilità o meno dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis (e quindi sull'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione in appello) nel caso in cui il giudice di appello dia al fatto - al medesimo fatto storico immutato nella sua dimensione storico naturalistica - una definizione giuridica diversa e più grave rispetto a quella risultante all'esito del giudizio di primo grado. La Corte di cassazione - sull'onda degli innesti ermeneutici operati dalle sezioni Unite Dasgupta e Patalano (n. 27620 del 28/04/2016 e n. 18620 del 19/01/2017) con riferimento all'ipotesi di ribaltamento della statuizione assolutoria- ha dato al problema una iniziale risposta positiva (Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638 - 01; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H., Rv. 270280 - 01; Sez. 2, n. 24478 del 08/0;/2017, Salute, Rv. 269967). La rotta così intrapresa - pur ripresa da una recente decisione (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 - 03) - è stata invertita dalla successiva giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Il giudice di appello, che riqualifichi in peius il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale" (Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Pesce, Rv. 272088 - 01; Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito, Rv. 277094 - 01; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210 - 01; nonché SeZ. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S., Sez. 5, n. 32351 del 27/03/2018, K. che in motivazione si esprimono chiaramente a favore di questo orientamento, senza assegnare valore al dato della "identica valutazione delle risultanze probatorie" entrato nelle massime; al di là della massimazione, non può essere ricondotta, invece, all'orientamento in rassegna Sez. 5, n. 42577 del 02/07/2018, D., Rv. 274009 - 01 che si è occupata di un caso di ribaltamento da assoluzione ad affermazione di responsabilità ai soli effetti civili). 1.2.Sennonché, al di là della maggiore persuasività di quest'ultima impostazione interpretativa, con riguardo alla fattispecie in esame, quello che è decisivo è che la differente decisione adottata dalla Corte d'Appello di Torino in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di reato non è dipesa da una diversa interpretazione delle prove dichiarative, bensì dalla circostanza che il giudice di secondo grado, al contrario del Tribunale, ha ritenuto di poter vagliare le sentenze irrevocabili emesse nei giudizi a carico degli altri imputati dell'associazione "Maphite" che avevano scelto il rito abbreviato, sentenze che avevano ritenuto detta associazione di stampo mafioso, non ritenendo che l'opzione dei ricorrenti per il giudizio ordinario precludesse tale scelta. 2. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui è sostanzialmente sovrapponibile il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente possibilità di esaminarli unitariamente, sono, parimenti, manifestamente infondati. La doglianza principale per la quale la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che le sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti di altri componenti del sodalizio chiamati a rispondere a seguito della medesima e complessa indagine erano state rese a seguito di giudizio abbreviato si pone in distonia, infatti, con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide ed intende ribadire, per il quale nel giudizio dibattimentale è utilizzabile come "fatto notorio", ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di 7 eR prova coincide, come nella fattispecie per cui è processo, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, è pressoché identico in entrambi i procedimenti (v., ex ceteris, Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274753 — 01; Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 253653 — 01). Peraltro, correttamente la sentenza di secondo grado ha proceduto ad accertare la veridicità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova (così non fondando certo la propria decisione su quelle definitive emesse in altri giudizi), confrontandosi con le ampie e convergenti propalazioni dichiarative rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e EHIAGWINA, sull'organizzazione dell'associazione e sullo svolgimento delle relative attività illecite anche sul territorio italiano. Particolare rilievo è stato così attribuito nella valutazione, compiuta ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., della forza intimidatoria dell'associazione che forniva infatti "protezione" ai propri associati, ragione per la quale lo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essersi affiliato. Sono state inoltre valorizzate le dichiarazioni rese da testimoni nel dibattimento che hanno confermato di aver ricevuto intimidazioni dal clan Maphite nonché di essere stati picchiarti da soggetti affiliati al clan (pag. 19-20 sentenza impugnata). Vi è dunque che la Corte territoriale si è posta nel solco degli stabili principi ermeneutici per i quali la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (v., ex ceteris, Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 — 01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338 — 01). 3. Il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Entrambe le decisioni di merito hanno, con argomentazioni non irragionevoli, inteso gli apporti captativi della riunione all'hotel Boscolo di Bologna, presieduta dal ricorrente, conosciuto come "Cesar", nel senso che egli volesse sottolineare agli associati l'esigenza di evitare, in pubblico, di definirsi componenti del gruppo dei "Maphite" e di utilizzare la terminologia invalsa tra loro per distinguere i ruoli dei componenti dell'organizzazione. In questa direzione sono state valorizzate le dichiarazioni dell'imputato nel senso che tra loro nulla sarebbe cambiato, ma all'esterno, per evitare indagini della polizia, egli doveva, ad esempio, essere definito Presidente e non già Don, e loro dovevano solo fare riferimento alla GCA, quale onlus ritenuta lecita. A fronte di questa decisione assunta in entrambi i gradi di merito con argomentazioni congrue è precluso ogni sindacato in questa sede di legittimità sull'interpretazione delle risultanze delle intercettazioni in forza dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella fondamentale sentenza c.d. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha affermato che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati„ anche quando sia criptico o cifrato (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263715 - 01). 4. Il quarto motivo proposto dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale, come già la sentenza di primo grado, sebbene in relazione al meno grave delitto di associazione a delinquere, ha fornito una congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali deve ritenersi che detto ricorrente abbia rivestito un ruolo apicale nell'organizzazione criminale. A riguardo, la sentenza impugnata ha valorizzato, in primo luogo, non solo la circostanza che il ricorrente ha presieduto la riunione nazionale del gruppo dei Maphite tenutasi presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, cui si è fatto più volte riferimento, e la portata della quale è stata corroborata, anche quanto al ruolo dell'OSEMWEGIE, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in tale direzione convergenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi, poi, hanno anche confermato di aver incontrato entrambi a Roma nel 2014 il ricorrente e di aver mantenuto contatti telefonici con lo stesso già dal 2013. Peculiare rilevanza è stata di poi correttamente attribuita alle propalazioni dello [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sottolineato che nel corso di tali contatti settimanali il ricorrente gli ordinava i reati dal commettere sul territorio italiano. 5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato. Vi è infatti che nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite proces.suale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio. Tale principio trova applicazione, come è stato sottolineato anche di recente nella giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, ossia nella fattispecie relativa alla partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui si renda necessario individuare il momento dell'eventuale cessazione dell'appartenenza degli imputati al sodalizio criminoso, in particolare nel caso di modifica in pejus del trattamento sanzionatorio a seguito di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 - 01). Ebbene, nel giudizio in esame, non risulta né dalla sentenza di primo grado né da quella di appello alcun concreto elemento idoneo a far ritenere che dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, il ricorrente abbia posto in essere atti riconducibili all'imputazione. 6. Il primo motivo proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. E' vero che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio per il quale, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Tuttavia, non può ritenersi che il ricorrente si sia limitato ad affiliarsi all'associazione "Maphite" senza poi porre in essere, come egli deduce, alcun atto idoneo a concretare una partecipazione alla stessa consorteria criminosa, atteso che, come evidenziato congruamente a pag. 22 della sentenza impugnata, è stato dimostrato, in forza degli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia a tal fine valorizzati sin dal giudizio di primo grado, che egli ha presieduto, prima di partire per l'Austria, almeno ad un rito di affiliazione di un altro soggetto, raccogliendo i soldi ed organizzando la cerimonia. 7. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna di tale ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione del trattamento sanzional:orio con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuov