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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23326/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 30682/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - re siste nte - Oggetto: notifica – racc. ta informativa – valenza probatoria Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 219/04/20 depositata in data 20/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’estratto di ruolo indicante come atto presupposto una cartella di pagamento della quale contestava la notifica; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello e dichiarava inammissibile il ricorso originario, in quanto la cartella presupposta risultava debitamente notificata; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. della scrittura e della sottoscrizione dell’atto di notifica prodotto dal riscossore e al mancato procedimento di verificazione della medesima ad istanza dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione; - il secondo motivo si incentra, ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione ancora al sopra detto disconoscimento; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra di loro strettamente collegati, sono infondati; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - invero, va qui confermato come la c.d. raccomandata informativa che completa il procedimento di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sia soggetta alla disciplina del regolamento postale (in termini Cass. n. 26864/14); ciò premesso, anche in relazione alla sottoscrizione illeggibile, che ricorre nella fattispecie in esame, va poi ribadito l ’indirizzo espresso da Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708, richiamata, da ultimo, da Cass. sez. 5, ord. 23 febbraio 2022, n. 6041, sulla necessità della querela di falso; - non può infatti proporsi disconoscimento nei confronti della firma apposta nell’avviso di ricevimento, (secondo l’articolazione del motivo a pag. 6 e a pag. 12 del ricorso per cassazione) che è atto pubblico la cui efficacia probatoria va contestata unicamente con la proposizione della querela di falso, solo e unico strumento processuale atto a contestarne la pubblica fede che la avvince (in termini anche Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017): - pertanto sia l’eccezione che si assume pretermessa sia il fatto storico (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018) che si denuncia come non esaminato sono comunque privi di decisività; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese , non aven do l’agente della riscossione svolto difese; - sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti processuali; p.q.m. rigetta il ricorso.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sensidell’art. 13 comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30682/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - re siste nte - Oggetto: notifica – racc. ta informativa – valenza probatoria Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 219/04/20 depositata in data 20/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’estratto di ruolo indicante come atto presupposto una cartella di pagamento della quale contestava la notifica; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello e dichiarava inammissibile il ricorso originario, in quanto la cartella presupposta risultava debitamente notificata; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. della scrittura e della sottoscrizione dell’atto di notifica prodotto dal riscossore e al mancato procedimento di verificazione della medesima ad istanza dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione; - il secondo motivo si incentra, ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione ancora al sopra detto disconoscimento; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra di loro strettamente collegati, sono infondati; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - invero, va qui confermato come la c.d. raccomandata informativa che completa il procedimento di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sia soggetta alla disciplina del regolamento postale (in termini Cass. n. 26864/14); ciò premesso, anche in relazione alla sottoscrizione illeggibile, che ricorre nella fattispecie in esame, va poi ribadito l ’indirizzo espresso da Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708, richiamata, da ultimo, da Cass. sez. 5, ord. 23 febbraio 2022, n. 6041, sulla necessità della querela di falso; - non può infatti proporsi disconoscimento nei confronti della firma apposta nell’avviso di ricevimento, (secondo l’articolazione del motivo a pag. 6 e a pag. 12 del ricorso per cassazione) che è atto pubblico la cui efficacia probatoria va contestata unicamente con la proposizione della querela di falso, solo e unico strumento processuale atto a contestarne la pubblica fede che la avvince (in termini anche Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017): - pertanto sia l’eccezione che si assume pretermessa sia il fatto storico (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018) che si denuncia come non esaminato sono comunque privi di decisività; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese , non aven do l’agente della riscossione svolto difese; - sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti processuali; p.q.m. rigetta il ricorso. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sensidell’art. 13 comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- b
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