CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03H9X32 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 21.10.2020 in ordine al reato di rapina aggravata in concorso. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. La censura relativa all'erroneo giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla mancanza di adeguata motivazione nella parte realtiva alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, è manifestamente infondata: la Corte territoriale ha dato conto sia delle ragioni che imponevano il giudizio di equivalenza, sia le caratteristiche delle modalità del fatto (per la natura e la pericolosità dell'aggressione in danno della vittima, considerate le circostanze di tempo e di luogo) che hanno condotto a discostarsi dai minimi edittali; si tratta di motivazione che rispetta gli standard richiesti dalla giurisprudenza di legittimità poiché, quanto al giudizio di bilanciamento, si tratta di valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), così come per la commisurazione della pena la sua determinazione in misura "equa", in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soddisfa l'onere motivazionale richiesto dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Sergio C51- ola L