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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08743/2026

Testo disponibile della fonte

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le rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 TRIFIRO', [OSCURATO:PERSONA];161 - controricorrente –avverso la sentenza n. 265/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 262/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 161/20261.

La Corte d’appello di Brescia, decidendo in sede di rinviNou mdearol ldai r accolta generale 8743/2026Corte di cassazione (ordinanza n. 19967 del 2021), premessa Dlaat a pubblicazione 08/04/2026nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi traPoste [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 4.7.2000e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro sindalla decorrenza effettiva, ha condannato la società alpagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, legge n.183 del 2010, liquidata in misura corrispondente a diecimensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché alpagamento delle retribuzioni spettanti dalla data della sentenzadi primo grado (14.5.2004) fino al licenziamento (23.9.2004);tenuto conto delle somme già versate da Poste al Morello edoperata una compensazione atecnica, ha condannato Poste alpagamento dell’ulteriore somma di euro 5.294,12, oltreaccessori di legge; ha regolato le spese di lite di tutti i gradi ele fasi del giudizio.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistitocon controricorso, illustrato da memoria.

A seguito del decessodel difensore, è stata eseguita, a cura della cancelleria, lanotifica dell’avviso dell’adunanza camerale alla partepersonalmente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 32, legge 183del 2010, per omessa pronuncia sulla domanda di computo delTFR nella base di calcolo dell’ultima retribuzione globaleNumero registro generale 8401/2023percepita dal lavoratore alla data di cessazione del secondoN umero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 8743/2026contratto con clausola appositiva del termine dichiarata nullaDa,t a pubblicazione 08/04/2026con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.).2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 32, comma 5, legge 183 del 2010, dell’art.8, legge 604 del 1966 e dell’art. 2120 c.c. in relazione allanozione di ultima retribuzione globale di fatto percepita ai finidella quantificazione dell’indennità risarcitoria liquidata, edell’art. 1243 c.c. nonché vizio di omessa motivazione omotivazione apparente con conseguente nullità della sentenzaai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp.decisione impugnata per non avere computato nel parametrodell’ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini dell’indennitàrisarcitoria ex art. 32 cit. il TFR percepito dal lavoratore.2.1.

I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perla stretta connessione, sono inammissibili perché non è dedottoin modo specifico in quali atti processuali e in quale fase o gradodel processo la questione dell’errato computo della retribuzioneglobale di fatto sia stata posta.

Nel ricorso è inserita latrascrizione della contestazione sul punto ma non è specificatoin quale atto processuale ciò sia avvenuto, tenuto conto dellosvolgimento del processo con tre giudizi di rinvio.

Il mancatorispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n.4 c.p.c. impedisce di configurare il vizio di omessa pronuncia, leviolazioni di legge che presuppongono la proposizione dellarelativa domanda o questione ed anche la violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c.3.

Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazioNnumee roo r egistro generale 8401/2023Numero sezionale 161/2026falsa applicazione dell’art. 24, L. 794/1942, dell’art. 75 disNpum. earot dti. r accolta generale 8743/2026c.p.c., degli artt. 4 e 6 del D.M. 127/2004 e degli artt. 2, 4 e D5at a pubblicazione 08/04/2026del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, nonchévizio di omessa motivazione o motivazione apparente conconseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.).

La ricorrente censura laliquidazione delle spese di lite per mancato rispetto dei minimitariffari e per errore di calcolo nonché l’omessa pronuncia sulrimborso delle voci di spesa specificate in atti.3.1.

Il motivo è inammissibile riguardo alle censure concernentila liquidazione delle spese del giudizio di primo grado poiché laparte ricorrente non ha allegato né localizzato la nota spesedepositata in primo grado e comprensiva dei diritti e deglionorari di cui denuncia l’erronea quantificazione.3.2.

Il motivo è invece fondato quanto alla liquidazione dellespese dei giudizi di rinvio e di legittimità di seguito individuati.In particolare, per il primo e il secondo giudizio di rinvio, tenutoconto delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, dello scaglione26.000/52.000 e operata la riduzione fino al 30%, applicata daigiudici di appello per la “semplicità delle questioni trattate”, èstato liquidato l’importo di euro 2.300,00 anziché quello di euro4.630,50 (euro 1960,00 per studio controversia, euro 1350,00per fase introduttiva del giudizio, euro 3.350,00 per fasedecisionale, con un totale di euro 6.615,00, somma che ridottadel 30% è pari a euro 4630,50).Il compenso liquidato per il secondo giudizio di legittimità deverettificarsi in euro 3.675,00, anziché euro 2.500,00 liquidatinella sentenza impugnata, così calcolati: euro 5.250,00,risultante dalla somma di euro 2.225,00 per la fase introduttiva,euro 1.875,00 per lo studio della controversia, euro 1.15N0um,0er0o r egistro generale 8401/2023Numero sezionale 161/2026per la fase decisionale, con un totale di euro 5.250,00, sNoummermo dai r accolta generale 8743/2026che ridotta del 30% è pari a euro 3.675,00.

Data pubblicazione 08/04/2026Per il terzo giudizio di legittimità, tenuto conto dello scaglione5.200/26.000, il compenso medio è pari a euro 2.935,00,somma che, ridotta del 30%, risulta uguale a euro 2.054,50.Per il terzo giudizio di rinvio, tenuto conto dello scaglione5.200/26.000 e della percentuale di riduzione adottata, spettaun compenso di euro 2.643,00.Dagli importi come sopra determinati andranno detratti quellieventualmente versati dalla parte soccombente in esecuzionedelle sentenze pronunciate, confermandosi la condanna alpagamento delle spese generali e degli accessori di legge giàadottata nella sentenza ora impugnata.Sul rimborso delle spese borsuali, il motivo è inammissibilepoiché la parte ricorrente non allega e non documenta di averdepositato dinanzi alla Corte di rinvio la documentazioneconcernente le voci di spesa (ulteriori rispetto a quellericonosciute) di cui assume la mancata liquidazione (v.

Cass. n.18077 del 2025).4.

Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il terzomotivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, risultandoinammissibili i restanti motivi.

La sentenza impugnata deveessere cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito con la riliquidazione dellespese processuali secondo i conteggi sopra riportati.

Le spesedel presente giudizio di legittimità sono compensate per dueterzi in ragione del parziale accoglimento del ricorso, concondanna della società soccombente alla rifusione del residuoterzo liquidato come in dispositivo.Numero registro generale 8401/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 8743/2026La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui iDnat a pubblicazione 08/04/2026motivazione, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, riliquida le spese processuali per il primo e per ilsecondo giudizio di rinvio in euro 4630,50; le spese per ilsecondo giudizio di legittimità in euro 3.675,00; le spese per ilterzo giudizio di legittimità in euro 2.054,50; le spese per il terzogiudizio di rinvio in euro 2.643,00.Compensa per due terzi le spese del presente giudizio dilegittimità e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione del residuoterzo, liquidando le spese per l’intero nell’importo di euro4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario avv.[OSCURATO:PERSONA].Così deciso nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 TRIFIRO', [OSCURATO:PERSONA];161 - controricorrente –avverso la sentenza n. 265/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 262/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 161/20261. La Corte d’appello di Brescia, decidendo in sede di rinviNou mdearol ldai r accolta generale 8743/2026Corte di cassazione (ordinanza n. 19967 del 2021), premessa Dlaat a pubblicazione 08/04/2026nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi traPoste [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 4.7.2000e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro sindalla decorrenza effettiva, ha condannato la società alpagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, legge n.183 del 2010, liquidata in misura corrispondente a diecimensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché alpagamento delle retribuzioni spettanti dalla data della sentenzadi primo grado (14.5.2004) fino al licenziamento (23.9.2004);tenuto conto delle somme già versate da Poste al Morello edoperata una compensazione atecnica, ha condannato Poste alpagamento dell’ulteriore somma di euro 5.294,12, oltreaccessori di legge; ha regolato le spese di lite di tutti i gradi ele fasi del giudizio.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistitocon controricorso, illustrato da memoria. A seguito del decessodel difensore, è stata eseguita, a cura della cancelleria, lanotifica dell’avviso dell’adunanza camerale alla partepersonalmente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 32, legge 183del 2010, per omessa pronuncia sulla domanda di computo delTFR nella base di calcolo dell’ultima retribuzione globaleNumero registro generale 8401/2023percepita dal lavoratore alla data di cessazione del secondoN umero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 8743/2026contratto con clausola appositiva del termine dichiarata nullaDa,t a pubblicazione 08/04/2026con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.).2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 32, comma 5, legge 183 del 2010, dell’art.8, legge 604 del 1966 e dell’art. 2120 c.c. in relazione allanozione di ultima retribuzione globale di fatto percepita ai finidella quantificazione dell’indennità risarcitoria liquidata, edell’art. 1243 c.c. nonché vizio di omessa motivazione omotivazione apparente con conseguente nullità della sentenzaai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp.decisione impugnata per non avere computato nel parametrodell’ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini dell’indennitàrisarcitoria ex art. 32 cit. il TFR percepito dal lavoratore.2.1. I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perla stretta connessione, sono inammissibili perché non è dedottoin modo specifico in quali atti processuali e in quale fase o gradodel processo la questione dell’errato computo della retribuzioneglobale di fatto sia stata posta. Nel ricorso è inserita latrascrizione della contestazione sul punto ma non è specificatoin quale atto processuale ciò sia avvenuto, tenuto conto dellosvolgimento del processo con tre giudizi di rinvio. Il mancatorispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n.4 c.p.c. impedisce di configurare il vizio di omessa pronuncia, leviolazioni di legge che presuppongono la proposizione dellarelativa domanda o questione ed anche la violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazioNnumee roo r egistro generale 8401/2023Numero sezionale 161/2026falsa applicazione dell’art. 24, L. 794/1942, dell’art. 75 disNpum. earot dti. r accolta generale 8743/2026c.p.c., degli artt. 4 e 6 del D.M. 127/2004 e degli artt. 2, 4 e D5at a pubblicazione 08/04/2026del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, nonchévizio di omessa motivazione o motivazione apparente conconseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.). La ricorrente censura laliquidazione delle spese di lite per mancato rispetto dei minimitariffari e per errore di calcolo nonché l’omessa pronuncia sulrimborso delle voci di spesa specificate in atti.3.1. Il motivo è inammissibile riguardo alle censure concernentila liquidazione delle spese del giudizio di primo grado poiché laparte ricorrente non ha allegato né localizzato la nota spesedepositata in primo grado e comprensiva dei diritti e deglionorari di cui denuncia l’erronea quantificazione.3.2. Il motivo è invece fondato quanto alla liquidazione dellespese dei giudizi di rinvio e di legittimità di seguito individuati.In particolare, per il primo e il secondo giudizio di rinvio, tenutoconto delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, dello scaglione26.000/52.000 e operata la riduzione fino al 30%, applicata daigiudici di appello per la “semplicità delle questioni trattate”, èstato liquidato l’importo di euro 2.300,00 anziché quello di euro4.630,50 (euro 1960,00 per studio controversia, euro 1350,00per fase introduttiva del giudizio, euro 3.350,00 per fasedecisionale, con un totale di euro 6.615,00, somma che ridottadel 30% è pari a euro 4630,50).Il compenso liquidato per il secondo giudizio di legittimità deverettificarsi in euro 3.675,00, anziché euro 2.500,00 liquidatinella sentenza impugnata, così calcolati: euro 5.250,00,risultante dalla somma di euro 2.225,00 per la fase introduttiva,euro 1.875,00 per lo studio della controversia, euro 1.15N0um,0er0o r egistro generale 8401/2023Numero sezionale 161/2026per la fase decisionale, con un totale di euro 5.250,00, sNoummermo dai r accolta generale 8743/2026che ridotta del 30% è pari a euro 3.675,00. Data pubblicazione 08/04/2026Per il terzo giudizio di legittimità, tenuto conto dello scaglione5.200/26.000, il compenso medio è pari a euro 2.935,00,somma che, ridotta del 30%, risulta uguale a euro 2.054,50.Per il terzo giudizio di rinvio, tenuto conto dello scaglione5.200/26.000 e della percentuale di riduzione adottata, spettaun compenso di euro 2.643,00.Dagli importi come sopra determinati andranno detratti quellieventualmente versati dalla parte soccombente in esecuzionedelle sentenze pronunciate, confermandosi la condanna alpagamento delle spese generali e degli accessori di legge giàadottata nella sentenza ora impugnata.Sul rimborso delle spese borsuali, il motivo è inammissibilepoiché la parte ricorrente non allega e non documenta di averdepositato dinanzi alla Corte di rinvio la documentazioneconcernente le voci di spesa (ulteriori rispetto a quellericonosciute) di cui assume la mancata liquidazione (v. Cass. n.18077 del 2025).4. Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il terzomotivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, risultandoinammissibili i restanti motivi. La sentenza impugnata deveessere cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito con la riliquidazione dellespese processuali secondo i conteggi sopra riportati. Le spesedel presente giudizio di legittimità sono compensate per dueterzi in ragione del parziale accoglimento del ricorso, concondanna della società soccombente alla rifusione del residuoterzo liquidato come in dispositivo.Numero registro generale 8401/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 8743/2026La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui iDnat a pubblicazione 08/04/2026motivazione, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, riliquida le spese processuali per il primo e per ilsecondo giudizio di rinvio in euro 4630,50; le spese per ilsecondo giudizio di legittimità in euro 3.675,00; le spese per ilterzo giudizio di legittimità in euro 2.054,50; le spese per il terzogiudizio di rinvio in euro 2.643,00.Compensa per due terzi le spese del presente giudizio dilegittimità e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione del residuoterzo, liquidando le spese per l’intero nell’importo di euro4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario avv.[OSCURATO:PERSONA].Così deciso nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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