CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 luglio 2001
Cassazione n. 38387/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/2001 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver illustrato le motivazioni a sostegno del ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e alla mancata qualificazione del fatto illecito relativo alla detenzione per la cessione a terzi di 14 confezioni di plastica con chiusura a pressione all'interno dei quali erano sigillati involucri contenti sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso lordo di gr. 20,7, da cui erano ricavabili 277 dosi singole. 2.11 Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità con requisitoria scritta. 3.La doglianza difensiva è infondata alla luce del percorso motivazionale esauriente ed idoneo a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie la Corte di appello ha effettuato una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo incensurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine da 2 a 5 della sentenza gravata. 3.1.La Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal ritrovamento in sede di perquisizione della sostanza stupefacente, il cui principio attivo era pari al 43,18% e da cui erano ricavabili 277 dosi singole, di una scorta di 128 bustine di plastica trasparenti, con chiusura a pressione utili per il confezionamento, della somma di 220,00 euro in banconote di piccolo taglio arrotolate in un unico fascio e di un bilancino di precisione. Conseguentemente anche in relazione alla disponibilità di strumentazione utilizzata per il relativo frazionamento necessario alla preparazione delle dosi ha escluso la destinazione esclusiva all'uso personale dello stupefacente da parte dell'imputato e anche la configurazione dell'ipotesi lieve in relazione alla gravità della condotta connotata non solo dal peso della sostanza ma anche dalla qualità del principio attivo, dalle modalità di custodia e di confezionamento e dalla scorta di bustine involucro, elementi comprovanti la capacità dell'Emiliozzi di disporre di sicure fonti di approvvigionamento di hashish di buona qualità da destinare ad una attività di spaccio non occasionale ed episodica oltre che dalla personalità dell'imputato sottoposto a misura cautelare al momento del fatto per reato della stessa specie e gravato di precedenti specifici (fol 3 e 4). Ha pertanto valutato con argomentazione logica e giuridicamente ineccepibile il quadro complessivo della vicenda .ed escluso quindi la lieve offensività dell'episodio delittuoso evidenziando anzi il collegamento con fonti sicure di approvvigionamento in grado di assicurargli sostanza stupefacente di buona qualità destinata allo spaccio. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così