Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 25307/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 dal Tribunale di Castrovillari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.[OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 24 ottobre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Gencarelli di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggettodei seguenti provvedimenti:-sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. n.1194/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica indata 13 aprile 2016, irrevocabile il 3 maggio 2016, con la quale è stata inflitta lapena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. commessoa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];-sentenza di condanna n. 1049/2021 emessa dal Tribunale di Castrovillariin composizione monocratica in data 14 luglio 2021, irrevocabile l’8 ottobre2024, con la quale è stata inflitta la pena di anni due e mesi sei di reclusione peril reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Nel caso in esame il giudice ha ritenuto di escludere l’applicazione delladisciplina della continuazione rilevando che tra i due reati non sussisterebbe ilvincolo della continuazione in quanto non emergerebbe che i fatti siano il fruttodi una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, che tra gli stessi,laddove fosse vera l’asserzione della difesa per cui uno è stato commesso percompiere l’altro, sussisterebbe l’aggravante del nesso teleologico.Il giudice, infatti, ha evidenziato che il primo reato è stato commesso inseguito al compimento di un furto e che il Gencarelli, per una mera circostanzaestemporanea, ha commesso il delitto susseguente di resistenza a pubblicoufficiale al fine di assicurarsi la refurtiva contro l’ostacolo rappresentato dalpubblico ufficiale.Sotto altro profilo, peraltro, il giudice ha anche rilevato che i due reati nonsono omogenei in quanto offendono beni giuridici differenti e che i due fatticondividono tra loro soltanto il medesimo contesto spazio temporale.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, con atto deldifensore, ha proposto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81cpv. e 671 cod. proc. pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che il reato diresistenza sarebbe stato commesso al fine di assicurarsi il profitto dellaricettazione per cui la considerazione in base alla quale il reato di cui all’art. 337cod. pen. è frutto di una determinazione estemporanea sarebbe manifestamenteillogica e contraddittoria, tanto da tradursi in un’erronea applicazione dell’art. 81,comma secondo, cod. pen.3.2.

V iz io d i mot ivaz ione con r i fer imento a l la noz ione d i“programmazione”.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che secondo lagiurisprudenza di legittimità la nozione di programma delinquenziale deve essereintesa nel senso che è necessaria una precisa e specifica determinazione diognuno dei singoli reati ma, piuttosto, che sia sufficiente che questi sianoindividuati nelle loro linee essenziali.

Ragione questa per cui la motivazione delprovvedimento impugnato, in cui si è ritenuto che ab origine non era prevedibilela condotta di resistenza al fine di commettere la ricettazione, sarebbe errata.3.3.

Vizio di motivazione quanto al rapporto esistente tra reati.

Nel terzomotivo la difesa rileva che sarebbe errata l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato per cui una condotta finalisticamente orientata aproteggere il risultato di un altro reato è occasionale.

Nel caso di specie laresistenza a pubblico ufficiale, infatti, non sarebbe il prodotto di unadeterminazione delinquenziale occasionale ma si inserisce in un contesto diprogrammazione delittuosa che coinvolge anche il delitto di ricettazione.3.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione applicazionedegli indici sintomatici e al travisamento del concetto di contestualità.

Nel quartomotivo la difesa evidenzia che il giudice dell’esecuzione avrebbe totalmenteomesso di considerare un elemento estremamente rilevante, cioè che i due reatisono stati commessi nello stesso luogo e lo stesso giorno.4.

In data 12 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In quattro distinti ma complementari motivi la difesa deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81, commasecondo cod. pen., quanto al mancato riconoscimento della disciplina dellacontinuazione tra i due fatti, che sarebbero stati commessi contestualmente.La doglianza è manifestamente infondata.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati e le censure esposte nel ricorso, pure tese a sollecitare una diversa e nonconsentita lettura degli elementi acquisiti, sono manifestamente infondate.Come coerentemente evidenziato nel provvedimento impugnato, il reatodi resistenza a pubblico ufficiale è il frutto di una determinazione estemporanea eoccasionale che non è riconducibile a un medesimo disegno criminoso la cuiprogrammazione dovrebbe risalire alla data in cui il reato di ricettazione è statoideato.Oltre alla rilevata disomogeneità delle condotte, infatti, si deveevidenziare che non vi è alcuna contestualità nella commissione tra i due reati inquanto alla data in cui il ricorrente è stato controllato dalla polizia giudiziaria e haaccertato.Ciò in quanto la ricettazione, delitto che ha natura istantanea (da ultimoSez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911 – 02), non è statacommessa il 12 aprile 2016, giorno in cui appunto è stata soltanto accertata, main una data precedente e prossima a quella della commissione del furto e nonemerge alcun dato ulteriore dal quale poter desumere che in quella remotaoccasione il condannato avesse già programmato di commettere il reato diresistenza a pubblico ufficiale che, peraltro, è per sua natura di normaespressione di una determinazione estemporanea che viene assunta a fronte diuna situazione che non era stata prevista e non era prevedibile ab origine.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 dal Tribunale di Castrovillari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 24 ottobre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Gencarelli di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggettodei seguenti provvedimenti:-sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. n.1194/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica indata 13 aprile 2016, irrevocabile il 3 maggio 2016, con la quale è stata inflitta lapena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. commessoa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];-sentenza di condanna n. 1049/2021 emessa dal Tribunale di Castrovillariin composizione monocratica in data 14 luglio 2021, irrevocabile l’8 ottobre2024, con la quale è stata inflitta la pena di anni due e mesi sei di reclusione peril reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Nel caso in esame il giudice ha ritenuto di escludere l’applicazione delladisciplina della continuazione rilevando che tra i due reati non sussisterebbe ilvincolo della continuazione in quanto non emergerebbe che i fatti siano il fruttodi una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, che tra gli stessi,laddove fosse vera l’asserzione della difesa per cui uno è stato commesso percompiere l’altro, sussisterebbe l’aggravante del nesso teleologico.Il giudice, infatti, ha evidenziato che il primo reato è stato commesso inseguito al compimento di un furto e che il Gencarelli, per una mera circostanzaestemporanea, ha commesso il delitto susseguente di resistenza a pubblicoufficiale al fine di assicurarsi la refurtiva contro l’ostacolo rappresentato dalpubblico ufficiale.Sotto altro profilo, peraltro, il giudice ha anche rilevato che i due reati nonsono omogenei in quanto offendono beni giuridici differenti e che i due fatticondividono tra loro soltanto il medesimo contesto spazio temporale.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, con atto deldifensore, ha proposto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81cpv. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il reato diresistenza sarebbe stato commesso al fine di assicurarsi il profitto dellaricettazione per cui la considerazione in base alla quale il reato di cui all’art. 337cod. pen. è frutto di una determinazione estemporanea sarebbe manifestamenteillogica e contraddittoria, tanto da tradursi in un’erronea applicazione dell’art. 81,comma secondo, cod. pen.3.2. V iz io d i mot ivaz ione con r i fer imento a l la noz ione d i“programmazione”. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che secondo lagiurisprudenza di legittimità la nozione di programma delinquenziale deve essereintesa nel senso che è necessaria una precisa e specifica determinazione diognuno dei singoli reati ma, piuttosto, che sia sufficiente che questi sianoindividuati nelle loro linee essenziali. Ragione questa per cui la motivazione delprovvedimento impugnato, in cui si è ritenuto che ab origine non era prevedibilela condotta di resistenza al fine di commettere la ricettazione, sarebbe errata.3.3. Vizio di motivazione quanto al rapporto esistente tra reati. Nel terzomotivo la difesa rileva che sarebbe errata l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato per cui una condotta finalisticamente orientata aproteggere il risultato di un altro reato è occasionale. Nel caso di specie laresistenza a pubblico ufficiale, infatti, non sarebbe il prodotto di unadeterminazione delinquenziale occasionale ma si inserisce in un contesto diprogrammazione delittuosa che coinvolge anche il delitto di ricettazione.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione applicazionedegli indici sintomatici e al travisamento del concetto di contestualità. Nel quartomotivo la difesa evidenzia che il giudice dell’esecuzione avrebbe totalmenteomesso di considerare un elemento estremamente rilevante, cioè che i due reatisono stati commessi nello stesso luogo e lo stesso giorno.4. In data 12 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In quattro distinti ma complementari motivi la difesa deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81, commasecondo cod. pen., quanto al mancato riconoscimento della disciplina dellacontinuazione tra i due fatti, che sarebbero stati commessi contestualmente.La doglianza è manifestamente infondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati e le censure esposte nel ricorso, pure tese a sollecitare una diversa e nonconsentita lettura degli elementi acquisiti, sono manifestamente infondate.Come coerentemente evidenziato nel provvedimento impugnato, il reatodi resistenza a pubblico ufficiale è il frutto di una determinazione estemporanea eoccasionale che non è riconducibile a un medesimo disegno criminoso la cuiprogrammazione dovrebbe risalire alla data in cui il reato di ricettazione è statoideato.Oltre alla rilevata disomogeneità delle condotte, infatti, si deveevidenziare che non vi è alcuna contestualità nella commissione tra i due reati inquanto alla data in cui il ricorrente è stato controllato dalla polizia giudiziaria e haaccertato.Ciò in quanto la ricettazione, delitto che ha natura istantanea (da ultimoSez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911 – 02), non è statacommessa il 12 aprile 2016, giorno in cui appunto è stata soltanto accertata, main una data precedente e prossima a quella della commissione del furto e nonemerge alcun dato ulteriore dal quale poter desumere che in quella remotaoccasione il condannato avesse già programmato di commettere il reato diresistenza a pubblico ufficiale che, peraltro, è per sua natura di normaespressione di una determinazione estemporanea che viene assunta a fronte diuna situazione che non era stata prevista e non era prevedibile ab origine.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25307/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris