CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 24116/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18490-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’[OSCURATO:PERSONA] MESSINA , depositata il 12/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l ’ ordinanza in epigrafe, comunicata il 14/1/2021, ha dichiarato l ’ inammissibilità del ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/2/1974, aveva impugnato il decreto di respingimento emesso, a seguito del suo sbarco a Lampedusa il 1°/11/2020, dal questore di Messina in data 13/11/2020.Ric. 2021n. 18490 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/7/2021, ha chiesto , per un motiv o, la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il questore di Messina è rimastointimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 10, comma 2-bis, e 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 2 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto di respingimento del questore sul rilievo che la competenza relativa all’impugnazione dei respingimenti spetta al tribunale territorialmente competente a norma dell’art. 9 c.p.c., senza, tuttavia, considerare che, a norma dell’art. 10, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, il provvedimento di respingimento è disciplinato dalle procedura di convalida e dalle disposizioni previste in materia di espulsione, a partire, tra l’altro, dall’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, il quale, in particolare, rinvia all’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e, quindi, alla competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. 2.2. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2.3. Il giudice di pace, infatti, ha ritenuto che “ la competenza in ordine alla cognizione dell’impugnazione dei respingimenti spetta al Tribunale ordinario territorialmente competente” ed ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto di respingimento “per difetto di competenza del giudice adito”. 2.4. Ora, se è vero che qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza dev’essere impugnata, a Ric. 2021n. 18490 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 norma dell’art. 42 c.p.c., con istanza di regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 34999 del 2021), da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione (art. 47, comma 2°, c.p.c.), è anche vero, però, che tale regola non vale, a norma dell’art. 46 c.p.c., nei giudizi davanti al giudice pace. 2.5. In tale ipotesi, l’ordinanza , resa all ’ esito di un procedimento dichiaratamente introdotto a norma dell’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e, come tale, a norma del comma 9, non suscettibile d’appello, dev’essere impugnata con gli ordinari mezzi, e, quindi, in definitiva, com’è stato fatto, con il ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360 n. 2 c.p.c.. 2.6. Stabilito, dunque, che il ricorso è ammissibile, la Corte ritiene che il motivo articolato siapalesemente fondato. 2.7. In tema direspingimento alla frontiera del cittadino straniero, infatti, il tribunale è competente a conoscere dell’impugnazione proposta solo se si tratta del respingimento immediato di cui al comma 1 dell’art. 10 d.lgs. n. 286/1998, operato, cioè, nei confronti dei cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per far ingresso nel territorio dello Stato (cfr. Cass. n. 25756del 2021). . 2.8. Nel caso, come quello in esame, di respingimento c.d. differito nel tempo, previsto dal comma 2 dell’art. 10 d.lgs. cit., che si verifica quando lo straniero è entr ato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed è fermato all’ingresso o subito dopo, ovvero quando lo straniero pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, la norma del comma 2 bis dell’art. 10 d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113/2018, conv. con Ric. 2021n. 18490 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 modif. in l. n. 132/2018) prevede che il provvedimento di respingimento è disciplinato dalle procedure di convalida e dalle disposizioni previste in materia di espulsione e, tra gli altri, dall’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 cit., il quale, in particolare, dispone che le relative controversie (ivi comprese, dunque, quelle in materia di respingimento) spettano al giudice ordinario e sono disciplinate dall’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e, quindi, appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione (o, come nel caso in esame, il respingimento). 3. Il ricorso dev ’ essere, pertanto, accolto e l ’ ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Messina che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Messina che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del