CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 14472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20988-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 11/b,presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] PETRONIe Giorgio LENER, che lo rappresentano e dife ndono ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], società a responsabilità limitata con unico socio, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell ’A vvocato Giuseppe VALVO, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]TRABALZA; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Clausole contrattuali - Interpretazione - Dedotta violazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. R.G.N.20988/2019 Cron. Rep. Ud.07/02/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 24/2019 del la C orte di A ppello di Perugia , depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 24/19, del 10 gennaio 2019, della Corte di Appello di Perugia, che –accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (e quello incidentale dello stesso Marcellini) avverso la sentenza n. 200/18, dell’8 marzo 2018, del Tribunale di Terni – ha rigettato, per quanto qui ancora di interesse, le domande dirisarcimento danni dallo stesso proposte, nei confronti della predetta società, in relazione ad un contratto di locazione già intercorso con la stessa. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver concesso in locazione alla società [OSCURATO:PERSONA], con contratto del 25 marzo 2014, un magazzino distributivo ed attività connesse, con efficacia dal 1° giugno 2014, immettendo, però, la conduttrice immediatamente nella detenzione della “res locata”. Quale corrispettivo del godimento della stessaveniva pattuito un canone mensile di € 3.000,00, ridotto, per il primo anno, a € 2.500,00, nonché, per quello successivo, a € 2.700,00, e ciò “per venire incontro alle esigenze della conduttrice ed al fine di rendere duraturo e non eccessivamente oneroso il rapporto di locazione”. Cessato il rapporto, con recesso della conduttrice, il 14 ottobre 2014 (con riconsegna dell’immobile il 20 aprile 2015), il Marcellini adiva il Tribunale ternano, chiedendo – per quanto qui ancora di interesse – che la già con duttrice fosse condannata a risarcire, innanzitutto, il danno cagionatogli per essersi resa inadempiente all’obbligazionecontrattualmente assunta di realizzare una rampa di carico per automezzi nel piazzale dell’immobile concessole in locazione (danno stimato nel valore che avrebbe avuto l’opera, se realizzata). La domanda risarcitoria comprendeva, poi, anche il danno consistente nella differenza, per gli undici mesi di durata dell’esecuzione del contratto, tra il canone di locazione “a regime” (pari, comedetto, a € 3.000,00 mensili) e quello “ridotto” – di € 2.500,00 – pattuito per il primo anno, essendo stata tale decurtazione giustificata, oltre che dalla previsione di una lunga durata del contratto, dalla necessità di realizzazione di quell’opera, rimasta, invece, ineseguita. Infine, l’ulteriore pregiudizio del quale era chiesto il ristoro concerneva l’occupazione dell’immobile –da parte della già conduttrice – nei tre mesi anteriori all’efficacia del contratto (decorrente, come detto, dal 1° giugno 2014), proprio per consentirle l’edificazione della rampa. Accolte dal primo giudice tali domande risarcitorie, il giudice di appello riformava – come da gravame esperito, in via di principalità, della società [OSCURATO:PERSONA] – tale decisione, sul rilievo che il contratto (e in particolare l’allegato 1 allo stesso) fosse da interpretare nel senso che l’esecuzione dell’opera non costituisse un obbligo, bensì una facoltà, per il conduttore, “autorizzato” alla realizzazione della suddetta rampa di accesso per automezzi. 3.Avverso la sentenza della Corte umbra ha proposto ricorso per cassazione il Marcellini, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ.Sul presupposto che il canone dell’interpretazione letterale, pur assumendo rilievo fondamentale nell’ermeneusi del testo contrattuale, non può essere ritenuto decisivo, il ricorrente sostiene che l’impianto mo tivazionale della sentenza impugnata “debba essere messo in discussione sotto il duplice profilo della insufficienza del solo dato letterale, enfatizzato dalla Corte territoriale ma obiettivamente non decisivo, e del conseguente mancato ricorso all’applicazione degli ulteriori canoni legislativamente finalizzati all’individuazione della volontà negoziale delle parti”. Difatti, in relazione al tenore letterale, si osserva, in primo luogo, come nell’interpretazione dell’allegato 1 al contratto di locazione– intitolato “Lavori da eseguire”, e a mente della quale “Il locatore autorizza il committente ad eseguire una rampa di scarico per automezzi […]”, soggiungendo, altresì, che “[OSCURATO:PERSONA] sarà tenuto a richiedere ed ottenere a proprio onere e spese tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione […]” – si lasci preferire, secondo il ricorrente, l’interpretazione proposta dal primo giudice. Essa, infatti, ha attribuito all’allegato, proprio alla stregua del suo tenore lessicale (“lavori da eseguire”), il “significato suo proprio di lavori che è doveroso, obbligatorio eseguire”, tra l’altro “a cura e spese del conduttore”, disinteressandosi, invece, della locuzione “autorizza il committente ad eseguire”, giacché la stessa– “in quanto non rivolta al conduttore, bensì a chiunque, eventualmente persona diversa da questo, avrebbe assunto la veste di committente dell’opera nei rapporti con l’eventuale appaltatore” – presenterebbe “carattere neutro rispetto alla divisata indagine ermeneutica”. Per contro, la diversa interpretazione della Corte perugina, secondo cui il riferimento al committente “è da intendere”, invece, al conduttore, “pretende trarre argomento” – sottolinea, criticamente, il ricorrente –“non dal «senso letterale delle parole» usate, come prevede l’art. 1362, comma 1, cod. civ., ma da parole diverse da quelle usate, che vengono fatte oggetto dal giudicante di arbitraria e non legislativamente prevista emenda”. In ogni caso, anche ad ammettere che tale autorizzazione fosse rivolta al conduttore, ciò non sarebbe affatto incompatibile –sostiene il Marcellini – “con una volontà negoziale volta a porre a carico del conduttore medesimo l’obbligo di realizzare la rampa”, dal momento che costui “nel dare esecuzione a tale obbligo avrebbe avuto bisogno, quantomeno nei rapporti con i terzi (appaltatori, [OSCURATO:PERSONA], etc.), di autorizzazione, se non della partecipazione, del proprietario locatore”. Ciò premesso, sul piano, invece, dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, il ricorrente deduce l’impossibilità di intendere la previsione di cui all’Allegato 1 del contratto come attributiva, al conduttore, della mera facoltà di realizzare la rampa, in ragione di quanto stabilito negli artt. 4.1. e 6.2., nonché dagli artt. 2.1., 16.1. e 1.2. Difatti, i primi due tra detti articoli – nello stabilire che il “locale oggetto della locazione si concede ad uso esclusivo magazzino distributivo ed attività connesse”, e che il “Condutture dichiara di aver esaminato in maniera approfondita il locale oggetto del presente contratto e di averlo trovato, anche a seguito dei lavori che saranno effettuati a propria cura, idoneo all’uso che ne dovrà fare” –dimostrerebbero come la “ res locata ” non fosse, di per sé, idonea all’uso pattuito di magazzino distributivo ed attività connesse, né lo sarebbe stato in difetto di esecuzione degli interventi di cui all’allegato 1 al contratto. D’altra parte, la duplice previsione contrattuale, da un lato, di una riduzione – per i primi due anni di durata del rapporto – del canone di locazione, “per venire incontro alle esigenze della conduttrice ed al fine di rendere duraturo e non eccessivamente oneroso il rapporto di locazione” (art. 2.1.), nonché, dall’altro, dell’immissione immediata del conduttore “nel possesso dell’immobile”, e ciò proprio “per poter eseguire i lavori di cui all’allegato 1”, denoterebbe come la realizzazione della rampa si ponesse “in un rapporto di interdipendenza” con le “due prestazioni patrimoniali a carico del locatore”, andando così “a costituire, con esse, un tipico sinallagma genetico”. Per un verso, infatti, la significativa riduzione del canone locativo nel primo biennio del rapporto, secondo il ricorrente, si correlerebbe, sul piano sinallagmatico, proprio all’obbligo di esecuzione dei lavori, essendo il fine della riduzione quello di rendere non eccessivamente oneroso il contratto, e ciò perché l’eccessiva onerosità non potrebbe riferirsi tout court al canone, correlandosi piuttosto ad “oneri ulteriori gravanti sul locatore”. Per altro verso, poi, ancora più evidente risulterebbe l’interdipendenza funzionale tra l’immissione anticipata della parte conduttrice nella “res locata” (di tre mesi, rispetto alla data di inizio del contratto e proprio al fine di consentire l’esecuzione dei lavori “de quibus”), con conseguente rinuncia del locatore alla riscossione di tre mensilità di canone, e l’obbligo della locataria di realizzare quanto previsto nell’allegato 1 al contratto. Del resto, grave indizio della sinallagmaticità, tra quanto previsto in ordine alla realizzazione della rampa e quanto stabilito, invece, in merito sia alla riduzione temporanea del canone, sia all’immediata disponibilità dell’immobile oggetto di locazione, sarebbe costituito dalla seguente circostanza . Ovvero, che il contenuto economico complessivo degli impegni assunti dal locatore, pari a € 18.600,00 (di cui € 9.600,00, per la previsione di un canone decurtato nel primo biennio del rapporto, ed altri € 9.000,00, per la concessione gratuita della disponibilità della “res locata” tre mesi prima dell’inizio del rapporto), corrisponde all’incirca al costo della rampa (€ 19.456,85), come indicato nel ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ. che ha dato origine al presente giudizio. Infine, sempre sulla base di un’interpretazione non atomistica dell’Allegato 1 al contratto, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che l’art. 1.2. dello stesso attribuiva al conduttore la facoltà di recesso anticipato con sei mesi di avviso, di talché l’obbligatorietà dell’esecuzione dei lavori “autorizzati”, e dunque l’effettiva realizzazione della rampa, aveva la funzione di ridurre per il locatore il rischio di non vedere salvaguardato il suo interesse alla duratura vigenza del rapporto. Assume, poi, conclusivamente, il ricorrente come l’obbligatorietà della realizzazione della rampa emergerebbe anche dal comportamento complessivo delle parti (sia nel corso delle trattive, che durante l’esecuzione del contratto, dovendo, in particolare, darsi rilievoallo scambio di comunicazioni con le quali la conduttrice sollecitava il locatore a fare quanto occorrente, presso le competenti autorità amministrative, per assicurare l’inizio dei lavori), oltre che dalla necessità di interpretare il contratto secondo buona fede, in particolare non contrastando ragionevoli affidamenti suscitati nella controparte. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso va rigettato , stante l’infondatezza dell’unico motivo in cui si articola. 8.1. Invero, corretto è il presupposto da cui muove il ragionamento svolto dal ricorrente (altro discorso dovrà farsi, invece, circa il suo esito), ovvero la non “decisività” dell’espressione “autorizza”, presente nell’Allegato 1 al contratto. Difatti, “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. c iv . siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest’ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01). Pertanto, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l’esame dall’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, dovendo, inoltre, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01). Si tratta, dunque, di un’indagine che investe, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell’art. 1363 cod. civ., anche icriteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto congli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”, il tutto, dunque, nella prospettiva di una “circolarità del percorso ermeneutico”, che “impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.). Resta, dunque, confermato quanto da questa Corte già ritenuto, in passato, con riferimento al principio “in claris non fit interpretatio” (in relazione al quale, peraltro, si era già precisato che anche quando “la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto”, essa è pur sempre da apprezzare “attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l’impiego articolato dei vari canoni ermeneutici”, in quanto essi risultano “legati da un rapporto di implicazione necessario”; cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), vale a dire, che esso “non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421-01). D’altra parte, questa Corte ha pure chiarito come nell’utilizzazione di tali ulteriori criteri – oltre quello letterale – diretti alla “ricerca della reale volontà delle parti”, posizione centrale è destinato ad assumere “quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662- 01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01). Infine, e sempre a titolo di premessa, va ribadita l’impossibilità per il giudice, nella interpretazione dei contratti, di “arrestarsi ad una considerazione «atomistica» delle singole clausole”, evenienza, però, da escludersi anche “quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza” (da ultimo, Cass. Sez 5, ord. 30 gennaio 2018, n. 2267, Rv. 649602-01). Più in particolare, si è precisato, che il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali risulta disatteso sia “nell’ipotesi della loro omessa disamina”, sia “quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente ilsignificato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare «ex post» le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili” (Cass. Sez. 1, sent. 4 maggio 2001, n. 9755, Rv. 617805-01; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4716, non massimata). 8.2. Ciò premesso, il motivo di ricorso non è, però,fondato. 8.2.1. Esso , per vero, deduce contemporaneamente violazione e falsa applicazione di tre canoni ermeneutici (quelli dell’interpretazione letterale, dell’interpretazione complessiva delle clausole e dell’interpretazione basata sul comportamento delle parti), ma né della violazione, né , tantomeno, della falsa applicazione degli stessi, vi ètraccia nei vari punti –in particolare, sub a), b) e c) del ricorso – in cui si articola l’illustrazione dell’unicomotivo di impugnazione . Infatti, con riferimento aldedotto vizio di violazione di legge, come riferito a gli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. , il motivo dovrebbe enunciare , alternativamente , che il giudice di merito o abbia male inteso alcuno degli elementi linguistici nei quali si articola taluna delle norme evocate , o ppure che abbia male individuato, pur avendo correttamente assunto la norma (o meglio, la disposizione ) nelle sue componenti linguistiche, la norma astratta. Nessuna delle censure contiene , tuttavia, argomenti decisivi in tal senso. Con riferimento, invece, alla falsa applicazione, il motivo dovrebbe denunciare che la fattispecie concreta,come individuata dal giudice di merito, è stata oggetto di un vizio di sussun zione, per essere stata ricondotta ad una norma sotto la quale non poteva essere sussunta, oppure per non essere stata sussunta sotto una norma nella quale doveva, invece,esserlo. Orbene, le doglianze proposte, che pure si pretenderebbe essere state articolatein questo secondo senso, vengono invece svolte– in particolare sub a) del ricorso , e dunque sul versante della falsa applicazione del criterio esegetico letterale ( con i riferimenti all’espressione “autorizza il committente” e “lavori da eseguire” – limitan dosi a prospettare solo una delle possibili interpretazioni delle espressioni adoperate;ciò è fatto manifesto dallo stesso ricorrente, il quale a pag. 14 del proprio atto di impugnazione, righe terz a e quart a , indica due possibili opzioni interpretative e poi argomenta che quella del giudice di primo grado sarebbe “preferibile”, ma non “necessaria” secondo il criterio letterale. D’altra parte, l’uso dell’espressione “ d a eseguire” non individua in modo certo, secondo logica, “obbligo di eseguire”, come,del pari, deve dirsi per la dizione “autorizza il committente”. L’illustrazione della censura , dunque, non evidenzia una falsa applicazione (vizio di sussunzione), ma sollecita un diverso apprezzamento del tenore letterale delle espressioni.Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01). Discorso analogo deve farsi per il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, ovvero quella svolta sub b) del ricorso; quanto , poi, al profilo del comportamento complessivo – sviluppato sub c) dell’atto di impugnazione – è palese che esso sollecita la valutazione delle emergenze istruttorie, mentre della violazione del criterio dell’interpretazione secondo buona fede non v’è alcuna traccia argomentativa. Inoltre, nel senso del rigetto della censura di violazione dell’art. 1363 cod. civ., deve osservarsi che, proprio muovendo da un’interpretazione sistematica che dia rilievo alla clausola relativa alla riduzione del canone nel primo biennio, non può che osservarsi c om e essa – lungi dal porsi in un rapporto di sinallagmaticità con l’obbligo del conduttore di eseguire i lavori – trovi, invece, la sua ragion d’essere nella volontà di pattuire un canone “a scaletta”. Questa Corte, difatti, ha non solo ammesso la legittimità sia del patto con il quale le parti, all’atto della conclusione del contratto, predeterminino il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto (tale risultando , appunto, l’ipotesi che occupa), sia del patto successivo con il quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella originariamente prevista, ma ha anche individuato, quale unico limite alla legittimità di tali pattuizioni, la circostanza che, dal testo contrattuale o da elementi extratestuali, risulti che esse abbiano, in realtà, perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord, 12 novembre 2021, n. 33884, Rv. 663117-01). Orbene, proprio l’ampio riconoscimento attribuito alla pattuizione del “canone a scaletta”, che prescinde da qualsiasi necessario “ancoramento degli aumenti del canone” ad “elementi predeterminati ed idonei ad influire sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale”, beninteso, “diversi dalle variazioni annue del potere di acquisto della moneta” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2019, n. 23986, Rv. 655107- 01), appareidoneo a giustificare la riduzione iniziale del canone, senza doverla intendere in un rapporto di sinallagm aticità con l’esecuzione delle opere delle quali il contratto “autorizza”(va), puramente e semplicemente,la realizzazione. 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.10. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . , le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4 . 1 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228