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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24673/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75, illecitamente deteneva e cedeva, in diverse occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando "violazione di legge" per mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché formulato in modo assolutamente generico, non recando alcuna concreta indicazione dei lamentati profili di mancanza motivazione, a fronte di una motivazione della Corte d'appello esistente dal punto di vista grafico, oltre che pienamente sufficiente e logicamente coerente anche quanto alla responsabilità penale; profilo peraltro non dedotto con l'atto d'appello.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M11 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75, illecitamente deteneva e cedeva, in diverse occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando "violazione di legge" per mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché formulato in modo assolutamente generico, non recando alcuna concreta indicazione dei lamentati profili di mancanza motivazione, a fronte di una motivazione della Corte d'appello esistente dal punto di vista grafico, oltre che pienamente sufficiente e logicamente coerente anche quanto alla responsabilità penale; profilo peraltro non dedotto con l'atto d'appello. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M11 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo
Sentenza Cassazione n. 24673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris