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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11824/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22965-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, "[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] & PARTNERS, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- , avverso la sentenza n. 6726/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CI P di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di movimentazione bancaria e principio della libertà della prova; che l'Agenzia delle entrate si è riservata di intervenire in udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. per non aver la CTR esplicitato in base a quali argomenti o ragioni il contribuente non avrebbe fornito la prova che i versamenti operati in conto corrente e non annotati fossero estranei all'attività professionale e non costituissero compensi occulti.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

Ric. 2020 n. 22965 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass V, n. 24313/2018).

La gravata sentenza sul punto afferma "Nel caso di specie si ritiene che il contribuente questa prova non l'abbia fornita"; che, con il secondo motivo si profila violazione art. 32, primo coma, n. 2 d.P.R. n. 600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c. sull'equiparazione fra versamenti e prelevamenti anche con riguardo ai professionisti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; che il motivo resta assorbito dal precedente. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO r [OSCURATO:PERSONA] oggi 1.2_AP.E1 _102 IL CACiELLIER [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ;1,1 assimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22965-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, "[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] & PARTNERS, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- , avverso la sentenza n. 6726/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CI P di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di movimentazione bancaria e principio della libertà della prova; che l'Agenzia delle entrate si è riservata di intervenire in udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. per non aver la CTR esplicitato in base a quali argomenti o ragioni il contribuente non avrebbe fornito la prova che i versamenti operati in conto corrente e non annotati fossero estranei all'attività professionale e non costituissero compensi occulti. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Ric. 2020 n. 22965 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass V, n. 24313/2018). La gravata sentenza sul punto afferma "Nel caso di specie si ritiene che il contribuente questa prova non l'abbia fornita"; che, con il secondo motivo si profila violazione art. 32, primo coma, n. 2 d.P.R. n. 600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c. sull'equiparazione fra versamenti e prelevamenti anche con riguardo ai professionisti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; che il motivo resta assorbito dal precedente. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO r [OSCURATO:PERSONA] oggi 1.2_AP.E1 _102 IL CACiELLIER [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ;1,1 assimi
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