CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30608/25 Ritenuto che i motivi di ricorso sulla recidiva, sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione sono generici, atteso che contrariamente a quanto dedotto, la motivazione non è incentrata solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma gli stessi sono stati valutati in rapporto alla loro continuità nel tempo, alla frequenza ed epoca, oltre che alla natura, e quindi in modo coerente ed esaustivo a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, con la conseguente giustificazione del gravoso trattamento sanzionatorio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11537 - 2€ Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3864/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30608/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30608/25 Ritenuto che i motivi di ricorso sulla recidiva, sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione sono generici, atteso che contrariamente a quanto dedotto, la motivazione non è incentrata solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma gli stessi sono stati valutati in rapporto alla loro continuità nel tempo, alla frequenza ed epoca, oltre che alla natura, e quindi in modo coerente ed esaustivo a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, con la conseguente giustificazione del gravoso trattamento sanzionatorio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.MP.Q.M