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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 19690/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli2292 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 191/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 261/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico (non apicale)presso [OSCURATO:PERSONA] n. 3 Serenissima, successivamente allaNumero registro generale 21382/2022messa in quiescenza, agiva in giudizio per chiedere la Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026condanna del datore di lavoro al pagamento delle ore diD ata pubblicazione 13/06/2026straordinario svolte che non era stato possibile recuperaremediante riposi compensativi e che, successivamente allacessazione del rapporto di lavoro, non le erano state retribuite.In particolare, la dirigente lamentava di aver espletato attivitàdi lavoro straordinario, oltre le 38 ore ordinarie, per assicurareil servizio di guardia medica notturna e festiva presso l’Unitàpediatrica di Dolo, al fine di sopperire a carenze strutturali diorganico.2.

Il Tribunale accoglieva la pretesa di parte ricorrente,richiamando l’art. 16 co. 2 CCNL di categoria del 3.11.2005,che contempla il caso in cui il servizio di guardia non sia svoltocon orario ordinario, e riteneva provato lo svolgimento delleore di lavoro straordinario, poiché non contestate in modospecifico dall’azienda ex art. 416 c.c. e, comunque, desumibilidalla circostanza che la lavoratrice prima del pensionamentoaveva chiesto il pagamento delle ore che non era riuscita arecuperare sotto forma di ferie o altra forma di recuperocontrattuale.3.

La Corte di appello confermava la pronuncia di prime cure,condividendone la motivazione.

In particolare, il Collegiorespingeva la doglianza per cui, in ragione delle normecontrattuali applicabili, ed in particolare dell’art. 65 CCNL5.12.1996 area dirigenza medica e veterinaria, prevedente lacorresponsione della retribuzione di risultato, nulla sarebbedovuto al dirigente medico.

Nel caso di specie, infatti, comeconfermato nell’ordinanza di legittimità n. 32369/2021, nonpoteva trovare applicazione il principio di diritto sancito dalleS.U. con sentenza n. 9146/2009 perché è “la contrattazionecollettiva a prevedere specificamente, in via di eccezione, unaNumero registro generale 21382/2022compensazione delle ore straordinarie per i dirigenti medici, Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026come appunto per l’attività connessa alle guardie mediche”.

Data pubblicazione 13/06/2026La Corte d’appello riteneva infondato anche il motivo relativoall’assenza di autorizzazione da parte dell’Aziendaall’appellante allo svolgimento di lavoro straordinario, perchéquest’ultima non aveva contestato in primo grado l’allegazionesecondo la quale il lavoro eccedente quello ordinariodiscendeva dalla stessa organizzazione dei turni di servizio edera conseguenza della inadeguatezza dell’organico.La Corte territoriale, inoltre, evidenziava che l'ente avevaconsentito in parte il recupero dell'orario svolto dalla dirigentecon permessi orari e riteneva che l’espletamento dei turni diguardia notturni e festivi non rientrasse tra gli obiettivi fissatinel periodo 2003-2013 e, quindi, non potesse ritenersicompensato dalla retribuzione di risultato che era destinata alraggiungimento di specifici obiettivi annuali.4.

L’Azienda ULSS N. 3 SERENISSIMA ha proposto ricorso perCassazione con un motivo illustrato da memoria, cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art.80 dpr n. 384/1990, degli artt. 81 e 97Cost.; errata valutazione di un punto decisivo dellacontroversia; violazione e falsa applicazione dei principi intema di riparto dell’onere della prova; violazione e falsaapplicazione dell’art. 16 CCNL 7.11.2005.L’Azienda sostiene che, contrariamente a quanto affermatodalla Corte di appello, la domanda della dirigente, volta alpagamento delle ore di lavoro straordinario asseritamentesvolte per le guardie mediche, non poteva essere accolta siaperché mancava qualsivoglia previa autorizzazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] 3 Serenissima, che avrebbe comunNqumueero registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026potuto essere adottata solo nei limiti delle risorse dispoNnumibeiroli d,i raccolta generale 19690/2026sia perché non era stato dimostrato, né era dimostrabile,D ata pubblicazione 13/06/2026l’attività in concreto eseguita dalla dirigente, la quale era undirigente medico come tale tenuto ad un’obbligazione dirisultato.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Riguardo al profilo di censura relativo alla necessità dellaautorizzazione formale il Collegio richiama la recentepronuncia di questa Corte cui intende dare continuità (Cass.n. 6998 del 2025) secondo cui in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento dellaprestazione per lavoro straordinario, se resa con il consenso,anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere diconformarla e, comunque, non insciente o prohibente domino,con prova dell'esecuzione della prestazione a carico dellavoratore, da offrire anche tramite testimoni; il diritto alpagamento di detti compensi non viene meno in caso dimancata attivazione da parte della P.A. dei sistemi dirilevazione automatica delle presenze, a cui l'art. 3, comma83, della l. n. 244 del 2007 subordina il pagamento dellostraordinario da parte della P.A.1.2.

Il principio trova applicazione nella fattispecie perché lasentenza impugnata ha accertato l’esistenza diun’autorizzazione implicita e, comunque, la prestazione dilavoro straordinario non insciente o prohibente domino,evidenziando a tal fine che l'ente aveva consentito in parte ilrecupero con permessi orari dell'orario svolto dalla dirigente,circostanza che avvalorava quanto dedotto dalla Sacco inordine alla necessità della prestazione, indispensabile per ilfunzionamento del servizio.Numero registro generale 21382/20221.3 La censura è, quindi, infondata, per quel che interessa, in Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026ordine alla necessità della previa autorizzazione formale.

Data pubblicazione 13/06/20261.4.

In ordine all’autorizzazione, in effetti, la giurisprudenza diquesta Corte ha affermato che, in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, il diritto al compenso per il lavorostraordinario svolto presuppone, di necessità, la previaautorizzazione dell’amministrazione, poiché essa implica lavalutazione della sussistenza delle ragioni di interessepubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni ecomporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa conle previsioni di bilancio (Cass., n. 2509/2017).1.5.

Il richiamato orientamento è stato poi sviluppato con laprecisazione che, in tema di pubblico impiego privatizzato, ildisposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con leprevisioni della contrattazione collettiva che prevedonoautorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa,ma è integrativo di esse nel senso che, quando unaprestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svoltain modo coerente con la volontà del datore di lavoro ocomunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essava remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dalrispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare laprevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo aldipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost. (Cass., n.17912/2024).

Ciò perché, in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, il diritto al compenso per il lavorostraordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazionedell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove larichiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria adisposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c.,applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato,interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165N udmeerlo registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/20262001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compensNou mpereo rdi raccolta generale 19690/2026lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che,D ata pubblicazione 13/06/2026dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, lapresenza dell’autorizzazione è il solo elemento che condizional’applicabilità dell’art. 2126 c.c. (Cass., n. 23506/2022).1.6.

Espressione di questo orientamento è pure lagiurisprudenza per la quale, in tema di pubblico impiegoprivatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni“aggiuntive” - ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv.,con modif., dalla legge n. 1 del 2002, - è subordinato alricorrere dei presupposti dell’autorizzazione regionale, dellapresenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e delladeterminazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza deimenzionati presupposti, l’attività lavorativa oltre il debitoorario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinarionella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purchésussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è ilsolo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.,in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamentodei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, chedetermina, però, la responsabilità dei funzionari verso lapubblica amministrazione (Cass., n. 18063/2023).1.7.

Nella stessa ottica, va letta la sentenza di questa Sezionen. 27842 del 3 ottobre 2023, per la quale, in tema di pubblicoimpiego privatizzato, il dipendente di un’agenzia regionale perla protezione ambientale (ARPA) che nell’ambito del rapportodi lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con ilconsenso dell’amministrazione di appartenenza, prestazionioltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavorostraordinario svolto (ex art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108Numero registro generale 21382/2022c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026della contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quellaD ata pubblicazione 13/06/2026integrativa conforme, senza che rilevi la mancataapprovazione, da parte del datore di lavoro, dei progettirelativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni diriparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse indipendenza di tali progetti.1.8.

Dalla giurisprudenza menzionata, emerge come, nelpubblico impiego contrattualizzato, l’autorizzazione della P.A.sia necessaria perché il dipendente possa prestare lavorostraordinario.

Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo dellapretesa del lavoratore che agisca per il suo pagamento e che,pertanto, deve essere da lui allegato e dimostrato.1.9.

Questa autorizzazione, però, può essere anche implicitae, soprattutto, è sufficiente che la prestazione integrantelavoro straordinario sia resa, come detto, non insciente oprohibente domino ed in modo coerente con la volontà deldatore o del soggetto preposto.1.10.

Ciò posto, si ricorda che il vizio ex art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, nonsolo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamenteviolate ma anche mediante la specifica indicazione delleaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata chemotivatamente si assumano in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenticonsentito alla S.C. di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione (v.

Cass., n. 20870/2024; Cass., n. 287/2016;Cass., n. 635/2015; Cass., n. 25419/2014; Cass.,N umner.o registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/202616038/2013).

Numero di raccolta generale 19690/20261.11.

Nella specie il motivo, nonostante la veste formale di cuiD ata pubblicazione 13/06/2026alla rubrica, nella sostanza censura quelli che sono statiaccertamenti in fatto della Corte territoriale concernenti sia lasussistenza di un'autorizzazione (ancorché implicita) allosvolgimento delle ore eccedenti l'orario istituzionale sial'effettuazione di tale eccedenza per l'espletamento'necessitato' di servizi istituzionali, che però incontrano iristretti limiti imposti dal novellato n. 5 dell'art. 360 cod. proc.civ., così come rigorosamente interpretato da Cass., Sez.

Un.,7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054.Vertendosi in ipotesi di doppia conforme in punto di fatto, lecensure non potrebbero essere esaminate nemmenoriqualificandole sub specie di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc.civ., ostandovi il chiaro divieto dell'art. 348-ter, ult. comma,cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis.2.

Sul profilo dell’assorbimento nella retribuzione di risultatobasterà richiamare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc.civ., la recente pronuncia di questa Corte n. 23712/2025, allaquale va qui data continuità, secondo cui gli specifici servizi diguardia medica non vale il principio della onnicomprensivitàinvocato nella censura.

Si legge nella pronuncia citata:Come recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n. 14120del 2023; Cass. n. 23102 del 2023) le prestazioni eccedentil'impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica inparticolare, che qui viene in rilievo, sono, in termini generali,destinate a rifluire nella disciplina della retribuzione perobiettivi oppure in particolari prestazioni "aggiuntive",specificamente previste dalla legge o dalla contrattazNioumneero registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026collettiva e come tali remunerate.

Numero di raccolta generale 19690/2026Nell'esaminare la disciplina contrattuale della dirigenzaD ata pubblicazione 13/06/2026medica, questa Corte con giurisprudenza consolidata ha,infatti, affermato (Cass., S.U., n. 9146 del 2009, si riporta lamassima) che l'art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, areadirigenza medica e veterinaria, nel prevedere lacorresponsione di una retribuzione di risultato compensativaanche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per ilraggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale ildiritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, adessere compensato per lavoro straordinario, senza che,dunque, sia possibile la distinzione tra il superamentodell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultatiassegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario,poiché la complessiva prestazione del dirigente deve esseresvolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabilidell'incarico affidatogli.

Nella citata sentenza n. 9146 del 2009,si legge che "nei confronti dei lavoratori con qualificadirigenziale, che sono esclusi dalla disciplina legale dellelimitazioni dell'orario di lavoro, un diritto a compenso perlavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativacollettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale)delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risultinel caso concreto superato"; tuttavia pur determinando lacontrattazione l'orario dei dirigenti medici in 38 oresettimanali, il citato art. 65, comma 3, secondo periodo,dispone che "la retribuzione di risultato compensa anchel'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt.17 e 18 ("orario dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello"c.c.n.l. biennio 1994-95) per il raggiungimento dell'obietNtuimveoro registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026assegnato".

Numero di raccolta generale 19690/2026Il principio è stato ribadito nella successiva giurisprudenza diD ata pubblicazione 13/06/2026legittimità, e si è precisato che lo stesso si applica anche alpersonale dirigente in posizione non apicale, in quantoprincipio di ordine generale e riferibile ai dirigenti in quantotali (v.

Cass. 4 giugno 2012, n. 8958, cui adde, sul punto,Cass., n. 16855 del 2020).Va rilevato che il tema degli orari di lavoro della dirigenzamedica non ha carattere unitario, sussistendo figure, come ildirigente di struttura complessa, per le quali la contrattazionenon prevede orari esatti di lavoro, ed altre, come quelle deglialtri dirigenti medici, rispetto alle quali un orario (38 oresettimanali) è stato mantenuto già dalla contrattazionecollettiva (si. v., Cass., n.16711 del 2020).vero che la complessiva prestazione del dirigente deve esseresvolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabilidell'incarico affidatogli, proprio a conferma di tale principio,quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere unacompensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto, come avvenuto perl'attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddettapronta disponibilità (Cass., n. 36839 del 2022, n. 32264 del2019, n. 28787 del 2017, n. 8958 del 2012).Il lavoro straordinario rimane dunque limitato a specificheprestazioni aggiuntive, come ad esempio guardie mediche epronta disponibilità ma, in tal caso, sulla base della previaautorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza nonconsente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo atale titolo.

Le parti collettive, anche al fine di armonizzare ladisciplina della dirigenza medica con i principi che regolanoN unmeerlo registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026settore pubblico il rapporto dirigenziale, hanno reso delN utmuetrtoo di raccolta generale 19690/2026residuale la possibilità del compenso del lavoro straordinario,D ata pubblicazione 13/06/2026limitata alle sole ipotesi in cui il superamento sia resonecessario da fattori eccezionali e, comunque, condizionataalla previa autorizzazione dell'ente datore (si v., Cass., n.7348 del 2017).Si ricorda che l'art. 14 c.c.n.l. 3 novembre 2005, al comma 2,prevede che "L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare ilmantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizisanitari, amministrativi, tecnici e professionali per favorire losvolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlateall'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budgetnegoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricercaed aggiornamento. (...)" ed al comma 6 che "Ove per ilraggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quellinegoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i dirigenti del ruolosanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti sianecessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base dellelinee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g)ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordarecon l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previstodall'art. 55, comma 2 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 in base alregolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2,lett.

G).

La misura della tariffa oraria da erogare, per taliprestazioni, è di Euro 60,00 lordi.

Nell'individuazione dei criterigenerali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato chel'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art. 55comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettiviprestazionali negoziati".Numero registro generale 21382/2022Gli artt. 16 e 17 del medesimo c.c.n.l. regolano i servizi di Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026guardia e di pronta disponibilità.

Data pubblicazione 13/06/2026L'art. 55 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (Tipologie di attività liberoprofessionali) a sua volta stabilisce che "1.

L'eserciziodell'attività libero professionale avviene al di fuoridell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti formea) libera professione individuale, caratterizzata dalla sceltadiretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cuiviene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4;b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art.54, comma 4, svolte in èquipe all'interno delle struttureaziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da partedell'utente, singolo o associato anche attraverso forme dirappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delledisponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi diindividualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda delSSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previaconvenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi diall'azienda all'interno delle strutture aziendali, anche al fine diconsentire la riduzione dei tempi di attesa, secondoprogrammi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipedei servizi interessati

2. Si considerano prestazioni erogate nelregime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazionirichieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazionedell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti alloscopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioniaggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico edimpossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti conpersonale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con leNumero registro generale 21382/2022équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026materia. (...)".

Data pubblicazione 13/06/2026L'art. 18 del c.c.n.l. del 2005 ha integrato l'art. 55 del c.c.n.l.del 2000 in questi termini "1.

Con l'entrata in vigore delpresente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del c.c.n.l. 8giugno 2000, è aggiunto il seguente "2 bis.

Qualora tra i serviziistituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionalidi cui all'art. 14, comma 6 - rientrino i servizi di guardianotturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo lecondizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispettodelle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett.g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata.È inoltre necessario che - sia razionalizzata la rete dei serviziospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delleaziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime,esaurita l’utilizzazione di altri strumenti retributivicontrattuali; - sia definito un tetto massimo delle guardieretribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delleguardie notturne complessivamente svolte in aziendanell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesamassimo disponibile; - la tariffa per ogni turno di guardianotturna è fissata in Euro 480,00 lordi".

2. La presentedisciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presentecontratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifichee monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzodi cui all'art. 9, comma 1, lett.

G".Anche tale integrazione è stata evidentemente disposta infunzione della possibilità, da parte delle aziende ed enti ed inrelazione alle risorse disponibili, di retribuire prestazionilavorative aggiuntive da parte dei propri dirigenti sanitari N(uqmuerio registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026finalizzate alla effettuazione di turni di guardia).

Numero di raccolta generale 19690/20263.

In conclusione, il ricorso va respinto sussistendo il dirittoD ata pubblicazione 13/06/2026del dirigente alla retribuzione per il lavoro straordinario perl’espletamento autorizzato dei servizi di guardia medicanotturna e festiva.4.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.5.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, e accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 07 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026Data pubblicazione 13/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli2292 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 191/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 261/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico (non apicale)presso [OSCURATO:PERSONA] n. 3 Serenissima, successivamente allaNumero registro generale 21382/2022messa in quiescenza, agiva in giudizio per chiedere la Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026condanna del datore di lavoro al pagamento delle ore diD ata pubblicazione 13/06/2026straordinario svolte che non era stato possibile recuperaremediante riposi compensativi e che, successivamente allacessazione del rapporto di lavoro, non le erano state retribuite.In particolare, la dirigente lamentava di aver espletato attivitàdi lavoro straordinario, oltre le 38 ore ordinarie, per assicurareil servizio di guardia medica notturna e festiva presso l’Unitàpediatrica di Dolo, al fine di sopperire a carenze strutturali diorganico.2. Il Tribunale accoglieva la pretesa di parte ricorrente,richiamando l’art. 16 co. 2 CCNL di categoria del 3.11.2005,che contempla il caso in cui il servizio di guardia non sia svoltocon orario ordinario, e riteneva provato lo svolgimento delleore di lavoro straordinario, poiché non contestate in modospecifico dall’azienda ex art. 416 c.c. e, comunque, desumibilidalla circostanza che la lavoratrice prima del pensionamentoaveva chiesto il pagamento delle ore che non era riuscita arecuperare sotto forma di ferie o altra forma di recuperocontrattuale.3. La Corte di appello confermava la pronuncia di prime cure,condividendone la motivazione. In particolare, il Collegiorespingeva la doglianza per cui, in ragione delle normecontrattuali applicabili, ed in particolare dell’art. 65 CCNL5.12.1996 area dirigenza medica e veterinaria, prevedente lacorresponsione della retribuzione di risultato, nulla sarebbedovuto al dirigente medico. Nel caso di specie, infatti, comeconfermato nell’ordinanza di legittimità n. 32369/2021, nonpoteva trovare applicazione il principio di diritto sancito dalleS.U. con sentenza n. 9146/2009 perché è “la contrattazionecollettiva a prevedere specificamente, in via di eccezione, unaNumero registro generale 21382/2022compensazione delle ore straordinarie per i dirigenti medici, Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026come appunto per l’attività connessa alle guardie mediche”. Data pubblicazione 13/06/2026La Corte d’appello riteneva infondato anche il motivo relativoall’assenza di autorizzazione da parte dell’Aziendaall’appellante allo svolgimento di lavoro straordinario, perchéquest’ultima non aveva contestato in primo grado l’allegazionesecondo la quale il lavoro eccedente quello ordinariodiscendeva dalla stessa organizzazione dei turni di servizio edera conseguenza della inadeguatezza dell’organico.La Corte territoriale, inoltre, evidenziava che l'ente avevaconsentito in parte il recupero dell'orario svolto dalla dirigentecon permessi orari e riteneva che l’espletamento dei turni diguardia notturni e festivi non rientrasse tra gli obiettivi fissatinel periodo 2003-2013 e, quindi, non potesse ritenersicompensato dalla retribuzione di risultato che era destinata alraggiungimento di specifici obiettivi annuali.4. L’Azienda ULSS N. 3 SERENISSIMA ha proposto ricorso perCassazione con un motivo illustrato da memoria, cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art.80 dpr n. 384/1990, degli artt. 81 e 97Cost.; errata valutazione di un punto decisivo dellacontroversia; violazione e falsa applicazione dei principi intema di riparto dell’onere della prova; violazione e falsaapplicazione dell’art. 16 CCNL 7.11.2005.L’Azienda sostiene che, contrariamente a quanto affermatodalla Corte di appello, la domanda della dirigente, volta alpagamento delle ore di lavoro straordinario asseritamentesvolte per le guardie mediche, non poteva essere accolta siaperché mancava qualsivoglia previa autorizzazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] 3 Serenissima, che avrebbe comunNqumueero registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026potuto essere adottata solo nei limiti delle risorse dispoNnumibeiroli d,i raccolta generale 19690/2026sia perché non era stato dimostrato, né era dimostrabile,D ata pubblicazione 13/06/2026l’attività in concreto eseguita dalla dirigente, la quale era undirigente medico come tale tenuto ad un’obbligazione dirisultato.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Riguardo al profilo di censura relativo alla necessità dellaautorizzazione formale il Collegio richiama la recentepronuncia di questa Corte cui intende dare continuità (Cass.n. 6998 del 2025) secondo cui in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento dellaprestazione per lavoro straordinario, se resa con il consenso,anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere diconformarla e, comunque, non insciente o prohibente domino,con prova dell'esecuzione della prestazione a carico dellavoratore, da offrire anche tramite testimoni; il diritto alpagamento di detti compensi non viene meno in caso dimancata attivazione da parte della P.A. dei sistemi dirilevazione automatica delle presenze, a cui l'art. 3, comma83, della l. n. 244 del 2007 subordina il pagamento dellostraordinario da parte della P.A.1.2. Il principio trova applicazione nella fattispecie perché lasentenza impugnata ha accertato l’esistenza diun’autorizzazione implicita e, comunque, la prestazione dilavoro straordinario non insciente o prohibente domino,evidenziando a tal fine che l'ente aveva consentito in parte ilrecupero con permessi orari dell'orario svolto dalla dirigente,circostanza che avvalorava quanto dedotto dalla Sacco inordine alla necessità della prestazione, indispensabile per ilfunzionamento del servizio.Numero registro generale 21382/20221.3 La censura è, quindi, infondata, per quel che interessa, in Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026ordine alla necessità della previa autorizzazione formale. Data pubblicazione 13/06/20261.4. In ordine all’autorizzazione, in effetti, la giurisprudenza diquesta Corte ha affermato che, in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, il diritto al compenso per il lavorostraordinario svolto presuppone, di necessità, la previaautorizzazione dell’amministrazione, poiché essa implica lavalutazione della sussistenza delle ragioni di interessepubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni ecomporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa conle previsioni di bilancio (Cass., n. 2509/2017).1.5. Il richiamato orientamento è stato poi sviluppato con laprecisazione che, in tema di pubblico impiego privatizzato, ildisposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con leprevisioni della contrattazione collettiva che prevedonoautorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa,ma è integrativo di esse nel senso che, quando unaprestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svoltain modo coerente con la volontà del datore di lavoro ocomunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essava remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dalrispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare laprevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo aldipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost. (Cass., n.17912/2024). Ciò perché, in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, il diritto al compenso per il lavorostraordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazionedell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove larichiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria adisposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c.,applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato,interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165N udmeerlo registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/20262001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compensNou mpereo rdi raccolta generale 19690/2026lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che,D ata pubblicazione 13/06/2026dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, lapresenza dell’autorizzazione è il solo elemento che condizional’applicabilità dell’art. 2126 c.c. (Cass., n. 23506/2022).1.6. Espressione di questo orientamento è pure lagiurisprudenza per la quale, in tema di pubblico impiegoprivatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni“aggiuntive” - ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv.,con modif., dalla legge n. 1 del 2002, - è subordinato alricorrere dei presupposti dell’autorizzazione regionale, dellapresenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e delladeterminazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza deimenzionati presupposti, l’attività lavorativa oltre il debitoorario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinarionella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purchésussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è ilsolo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.,in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamentodei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, chedetermina, però, la responsabilità dei funzionari verso lapubblica amministrazione (Cass., n. 18063/2023).1.7. Nella stessa ottica, va letta la sentenza di questa Sezionen. 27842 del 3 ottobre 2023, per la quale, in tema di pubblicoimpiego privatizzato, il dipendente di un’agenzia regionale perla protezione ambientale (ARPA) che nell’ambito del rapportodi lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con ilconsenso dell’amministrazione di appartenenza, prestazionioltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavorostraordinario svolto (ex art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108Numero registro generale 21382/2022c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026della contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quellaD ata pubblicazione 13/06/2026integrativa conforme, senza che rilevi la mancataapprovazione, da parte del datore di lavoro, dei progettirelativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni diriparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse indipendenza di tali progetti.1.8. Dalla giurisprudenza menzionata, emerge come, nelpubblico impiego contrattualizzato, l’autorizzazione della P.A.sia necessaria perché il dipendente possa prestare lavorostraordinario. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo dellapretesa del lavoratore che agisca per il suo pagamento e che,pertanto, deve essere da lui allegato e dimostrato.1.9. Questa autorizzazione, però, può essere anche implicitae, soprattutto, è sufficiente che la prestazione integrantelavoro straordinario sia resa, come detto, non insciente oprohibente domino ed in modo coerente con la volontà deldatore o del soggetto preposto.1.10. Ciò posto, si ricorda che il vizio ex art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, nonsolo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamenteviolate ma anche mediante la specifica indicazione delleaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata chemotivatamente si assumano in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenticonsentito alla S.C. di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione (v. Cass., n. 20870/2024; Cass., n. 287/2016;Cass., n. 635/2015; Cass., n. 25419/2014; Cass.,N umner.o registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/202616038/2013). Numero di raccolta generale 19690/20261.11. Nella specie il motivo, nonostante la veste formale di cuiD ata pubblicazione 13/06/2026alla rubrica, nella sostanza censura quelli che sono statiaccertamenti in fatto della Corte territoriale concernenti sia lasussistenza di un'autorizzazione (ancorché implicita) allosvolgimento delle ore eccedenti l'orario istituzionale sial'effettuazione di tale eccedenza per l'espletamento'necessitato' di servizi istituzionali, che però incontrano iristretti limiti imposti dal novellato n. 5 dell'art. 360 cod. proc.civ., così come rigorosamente interpretato da Cass., Sez. Un.,7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054.Vertendosi in ipotesi di doppia conforme in punto di fatto, lecensure non potrebbero essere esaminate nemmenoriqualificandole sub specie di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc.civ., ostandovi il chiaro divieto dell'art. 348-ter, ult. comma,cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis.2. Sul profilo dell’assorbimento nella retribuzione di risultatobasterà richiamare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc.civ., la recente pronuncia di questa Corte n. 23712/2025, allaquale va qui data continuità, secondo cui gli specifici servizi diguardia medica non vale il principio della onnicomprensivitàinvocato nella censura. Si legge nella pronuncia citata:Come recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n. 14120del 2023; Cass. n. 23102 del 2023) le prestazioni eccedentil'impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica inparticolare, che qui viene in rilievo, sono, in termini generali,destinate a rifluire nella disciplina della retribuzione perobiettivi oppure in particolari prestazioni "aggiuntive",specificamente previste dalla legge o dalla contrattazNioumneero registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026collettiva e come tali remunerate. Numero di raccolta generale 19690/2026Nell'esaminare la disciplina contrattuale della dirigenzaD ata pubblicazione 13/06/2026medica, questa Corte con giurisprudenza consolidata ha,infatti, affermato (Cass., S.U., n. 9146 del 2009, si riporta lamassima) che l'art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, areadirigenza medica e veterinaria, nel prevedere lacorresponsione di una retribuzione di risultato compensativaanche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per ilraggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale ildiritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, adessere compensato per lavoro straordinario, senza che,dunque, sia possibile la distinzione tra il superamentodell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultatiassegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario,poiché la complessiva prestazione del dirigente deve esseresvolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabilidell'incarico affidatogli. Nella citata sentenza n. 9146 del 2009,si legge che "nei confronti dei lavoratori con qualificadirigenziale, che sono esclusi dalla disciplina legale dellelimitazioni dell'orario di lavoro, un diritto a compenso perlavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativacollettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale)delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risultinel caso concreto superato"; tuttavia pur determinando lacontrattazione l'orario dei dirigenti medici in 38 oresettimanali, il citato art. 65, comma 3, secondo periodo,dispone che "la retribuzione di risultato compensa anchel'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt.17 e 18 ("orario dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello"c.c.n.l. biennio 1994-95) per il raggiungimento dell'obietNtuimveoro registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026assegnato". Numero di raccolta generale 19690/2026Il principio è stato ribadito nella successiva giurisprudenza diD ata pubblicazione 13/06/2026legittimità, e si è precisato che lo stesso si applica anche alpersonale dirigente in posizione non apicale, in quantoprincipio di ordine generale e riferibile ai dirigenti in quantotali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958, cui adde, sul punto,Cass., n. 16855 del 2020).Va rilevato che il tema degli orari di lavoro della dirigenzamedica non ha carattere unitario, sussistendo figure, come ildirigente di struttura complessa, per le quali la contrattazionenon prevede orari esatti di lavoro, ed altre, come quelle deglialtri dirigenti medici, rispetto alle quali un orario (38 oresettimanali) è stato mantenuto già dalla contrattazionecollettiva (si. v., Cass., n.16711 del 2020).vero che la complessiva prestazione del dirigente deve esseresvolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabilidell'incarico affidatogli, proprio a conferma di tale principio,quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere unacompensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto, come avvenuto perl'attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddettapronta disponibilità (Cass., n. 36839 del 2022, n. 32264 del2019, n. 28787 del 2017, n. 8958 del 2012).Il lavoro straordinario rimane dunque limitato a specificheprestazioni aggiuntive, come ad esempio guardie mediche epronta disponibilità ma, in tal caso, sulla base della previaautorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza nonconsente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo atale titolo. Le parti collettive, anche al fine di armonizzare ladisciplina della dirigenza medica con i principi che regolanoN unmeerlo registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026settore pubblico il rapporto dirigenziale, hanno reso delN utmuetrtoo di raccolta generale 19690/2026residuale la possibilità del compenso del lavoro straordinario,D ata pubblicazione 13/06/2026limitata alle sole ipotesi in cui il superamento sia resonecessario da fattori eccezionali e, comunque, condizionataalla previa autorizzazione dell'ente datore (si v., Cass., n.7348 del 2017).Si ricorda che l'art. 14 c.c.n.l. 3 novembre 2005, al comma 2,prevede che "L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare ilmantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizisanitari, amministrativi, tecnici e professionali per favorire losvolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlateall'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budgetnegoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricercaed aggiornamento. (...)" ed al comma 6 che "Ove per ilraggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quellinegoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i dirigenti del ruolosanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti sianecessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base dellelinee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g)ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordarecon l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previstodall'art. 55, comma 2 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 in base alregolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2,lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare, per taliprestazioni, è di Euro 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criterigenerali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato chel'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art. 55comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettiviprestazionali negoziati".Numero registro generale 21382/2022Gli artt. 16 e 17 del medesimo c.c.n.l. regolano i servizi di Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026guardia e di pronta disponibilità. Data pubblicazione 13/06/2026L'art. 55 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (Tipologie di attività liberoprofessionali) a sua volta stabilisce che "1. L'eserciziodell'attività libero professionale avviene al di fuoridell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti formea) libera professione individuale, caratterizzata dalla sceltadiretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cuiviene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4;b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art.54, comma 4, svolte in èquipe all'interno delle struttureaziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da partedell'utente, singolo o associato anche attraverso forme dirappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delledisponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi diindividualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda delSSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previaconvenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi diall'azienda all'interno delle strutture aziendali, anche al fine diconsentire la riduzione dei tempi di attesa, secondoprogrammi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipedei servizi interessati 2. Si considerano prestazioni erogate nelregime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazionirichieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazionedell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti alloscopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioniaggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico edimpossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti conpersonale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con leNumero registro generale 21382/2022équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026materia. (...)". Data pubblicazione 13/06/2026L'art. 18 del c.c.n.l. del 2005 ha integrato l'art. 55 del c.c.n.l.del 2000 in questi termini "1. Con l'entrata in vigore delpresente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del c.c.n.l. 8giugno 2000, è aggiunto il seguente "2 bis. Qualora tra i serviziistituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionalidi cui all'art. 14, comma 6 - rientrino i servizi di guardianotturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo lecondizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispettodelle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett.g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata.È inoltre necessario che - sia razionalizzata la rete dei serviziospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delleaziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime,esaurita l’utilizzazione di altri strumenti retributivicontrattuali; - sia definito un tetto massimo delle guardieretribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delleguardie notturne complessivamente svolte in aziendanell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesamassimo disponibile; - la tariffa per ogni turno di guardianotturna è fissata in Euro 480,00 lordi". 2. La presentedisciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presentecontratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifichee monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzodi cui all'art. 9, comma 1, lett. G".Anche tale integrazione è stata evidentemente disposta infunzione della possibilità, da parte delle aziende ed enti ed inrelazione alle risorse disponibili, di retribuire prestazionilavorative aggiuntive da parte dei propri dirigenti sanitari N(uqmuerio registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026finalizzate alla effettuazione di turni di guardia). Numero di raccolta generale 19690/20263. In conclusione, il ricorso va respinto sussistendo il dirittoD ata pubblicazione 13/06/2026del dirigente alla retribuzione per il lavoro straordinario perl’espletamento autorizzato dei servizi di guardia medicanotturna e festiva.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.5. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, e accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 07 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 21382/2022Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 19690/2026Data pubblicazione 13/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris