CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovereto; visti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che le ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per i delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, altresì condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile. Il ricorso lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione di tali spese. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto. 3. Il motivo di ricorso non è fondato e l'impugnazione dev'essere, perciò, respinta. 4. La motivazione sul punto controverso effettivamente si risolve nell'indicazione della disciplina regolatrice della materia (testualmente: «in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014»). Tuttavia, la somma liquidata («C 1.230,00 per compenso», oltre accessori di legge) è pari al minimo tabellare: ovvero 237 euro per studio, 284 euro per fase introduttiva e 709 euro per fase decisionale (spettante anche nell'ipotesi di semplice assistenza alle discussioni delle altre parti). Pertanto, sul giudice non gravava alcun onere motivazionale ulteriore. 5. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna della proponente a sostenerne le spese (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 ma