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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21142/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23263/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA]- rone, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaNomentana, n. 256 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaF.

Civinini, n. 105 ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di ammi- nistrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] sco Bellini, con domicilio eletto in Roma, viadei [OSCURATO:PERSONA], n. 14/a ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimate – avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia depositatoil 22 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di partecipante alla procedura competitiva indetta dal curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per la vendita del compendio aziendale della società fallita, propose istanza di so- spensione della procedura, ai sensi dell'art. 108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando l'irricevibilità dell'offerta di acquisto presentata dall'Avia- tion [OSCURATO:SOCIETA]., per avere la stessa stipulato un accordo con le organiz- zazioni sindacali, senza l'autorizzazione delcuratore e dopo l'avvio della pro- cedura; che con decreto del 7 gennaio 2015, il Giudice delegato rigettò l'istanza, rilevando l'irricevibilità di tutte le offerte pervenute, in quanto sottoposte a condizione e non accompagnate dal versamento della cauzione, e disponen- done dunquela riformulazione; che il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stato rigettato dal Tribunale di Civitavecchia con decreto del 22 luglio 2015; che avverso il predetto decreto la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricors i l'[OSCURATO:PERSONA] il curatore del fallimento , il quale ha depositato anche memoria; che le altre intimatenon hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 23 febbraio 2022, notificato alle controparti il 25 febbraio 2022e depositato in Cancelleria il 1° marzo 2022, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione, chie- dendo disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, con l'ade- sione della [OSCURATO:PERSONA] e delsuo difensore, i quali h anno sottoscritto la rinuncia per accettazione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento; che, nei rapporti tra la ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA], non occorre pro- cedere al regolamento delle spese processualiavuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrent e, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna della rinunciante alle spese; che, nei rapporti con il curatore del fallimento, il quale non haaccettato la rinuncia, dichiarando di dover tutelare gl'interessi della massa dei creditori, sussistono invece giustificati motivi per la compensazione parziale delle spe- se, avuto riguardo alla questione trattata, già risolta in senso sfavorevole alla ricorrente con ordinanza successiva alla proposizione del presente ricorso, in un'analoga controversiatra le medesime parti.

P.Q.M. dichiara estinto il processo.

Co ndanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento , in favore delFallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., della metà delle spese del giu- dizio di legittimità, che liquida per la quota in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23263/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA]- rone, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaNomentana, n. 256 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaF. Civinini, n. 105 ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di ammi- nistrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] sco Bellini, con domicilio eletto in Roma, viadei [OSCURATO:PERSONA], n. 14/a ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimate – avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia depositatoil 22 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di partecipante alla procedura competitiva indetta dal curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per la vendita del compendio aziendale della società fallita, propose istanza di so- spensione della procedura, ai sensi dell'art. 108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando l'irricevibilità dell'offerta di acquisto presentata dall'Avia- tion [OSCURATO:SOCIETA]., per avere la stessa stipulato un accordo con le organiz- zazioni sindacali, senza l'autorizzazione delcuratore e dopo l'avvio della pro- cedura; che con decreto del 7 gennaio 2015, il Giudice delegato rigettò l'istanza, rilevando l'irricevibilità di tutte le offerte pervenute, in quanto sottoposte a condizione e non accompagnate dal versamento della cauzione, e disponen- done dunquela riformulazione; che il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stato rigettato dal Tribunale di Civitavecchia con decreto del 22 luglio 2015; che avverso il predetto decreto la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricors i l'[OSCURATO:PERSONA] il curatore del fallimento , il quale ha depositato anche memoria; che le altre intimatenon hanno svolto attività difensiva. Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 23 febbraio 2022, notificato alle controparti il 25 febbraio 2022e depositato in Cancelleria il 1° marzo 2022, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione, chie- dendo disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, con l'ade- sione della [OSCURATO:PERSONA] e delsuo difensore, i quali h anno sottoscritto la rinuncia per accettazione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento; che, nei rapporti tra la ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA], non occorre pro- cedere al regolamento delle spese processualiavuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrent e, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna della rinunciante alle spese; che, nei rapporti con il curatore del fallimento, il quale non haaccettato la rinuncia, dichiarando di dover tutelare gl'interessi della massa dei creditori, sussistono invece giustificati motivi per la compensazione parziale delle spe- se, avuto riguardo alla questione trattata, già risolta in senso sfavorevole alla ricorrente con ordinanza successiva alla proposizione del presente ricorso, in un'analoga controversiatra le medesime parti. P.Q.M. dichiara estinto il processo. Co ndanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento , in favore delFallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., della metà delle spese del giu- dizio di legittimità, che liquida per la quota in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00
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