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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 dicembre 1970

Cassazione n. 48927/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data 08/12/1970 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 18/03/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18 marzo 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di CTU presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Nell'istanza il Sorrentino aveva sollecitato la nomina di un consulente d'ufficio per stabilire le modalità esecutive dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, in data 29 giugno 2009, n.77/2006 R.E.S.A., delle opere abusive da lui realizzate, essendo sorto un contrasto tra quanto affermato nell'elaborato peritale depositato dal consulente della pubblica accusa e quanto affermato dal proprio consulente.

Nello specifico, il consulente del pubblico ministero aveva affermato la necessità di demolire l'intera area interessata dalla sentenza di condanna, prevedendo la conservazione dei soli plinti strutturali; mentre il consulente tecnico dell'odierno ricorrente, riteneva, invece, possibile la conservazione dei plinti e dell'intero scheletro ligneo del fabbricato potendosi provvedere alla sola eliminazione delle opere determinanti il cambio di destinazione d'uso del manufatto in difformità di quanto stabilito nel titolo abilitativo n. 209 del 1998.

Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo superflua la nomina di un consulente d'ufficio attesa la non attendibilità della consulenza difensiva poiché fondata esclusivamente su documentazione fotografica risalente al 1998 e sullo stralcio di un'ordinanza dirigenziale (la n. 860/1999) depositata nella sola prima pagina.

2. Avverso il provvedimento reiettivo il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione mancante, contraddittoria ed illogica e per omessa valutazione delle prove decisive.

Si è rilevato che, in maniera erronea, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la consulenza difensiva era fondata sulla autorizzazione comunale n.209 nel 18 giugno 1998 rilasciata dal Comune di cava dei Tirreni per la realizzazione di un impianto serricolo, con la quale si concedeva al ricorrente il potere dovere di ripristinare le opere realizzate in difformità del titolo edilizio e conformemente allo stesso.

Ignorando questo dato di fatto il Tribunale avrebbe travisato il significato di una prova decisiva, e avrebbe attribuito, erroneamente, esclusivo credito alla relazione del consulente della pubblica accusa "a condividere la quale", l'ingiunto sarebbe stato costretto a dover subire una illegittima esecuzione in suo danno.

L'ordinanza impugnata non avrebbe, inoltre, motivato in ordine alla inidoneità della documentazione fotografica prodotta a dare prova della reale consistenza degli abusi.

Apparente sarebbe, infine, la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l'ordinanza dirigenziale comunale n. 860 del 1988, riportata in stralcio nella relazione del consulente dell'odierno ricorrente, inidonea a dare conto dello stato dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., giova ricordare che esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (tra le tante: Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Nel caso di specie, le prove di cui si lamenta l'omessa valutazione sono state debitamente e logicamente prese in considerazione dal Tribunale il quale è tuttavia pervenuto a conclusioni sulla valenza probatoria delle stesse divergenti rispetto alla prospettazione dell'odierno ricorrente, il che basta a ritenere il vizio lamentato dedotto solo surrettiziamente quale travisamento della prova ma volto, nella sostanza, ad ottenere una rivalutazione del merito della decisione impugnata non ammissibile in sede di legittimità.

Tali motivi sono, altresì, manifestamente infondati laddove deducono il vizio di motivazione mancante o apparente o contraddittoria, avendo il Tribunale, con coerente e logica motivazione, analizzato tutti i punti dedotti nel ricorso.

A pag. 1 del provvedimento impugnato sono dettagliatamente illustrate le ragioni per le quali si è ritenuta pienamente attendibile la relazione del consulente tecnico della Procura: si è enfatizzata la rigorosa disamina degli atti e la dettagliata descrizione dello stato dei luoghi attendibile in quanto frutto dei sopralluoghi effettuati in data 1 aprile 2019 e in data 11 aprile 2019.

A pagina 2 del provvedimento impugnato si afferma esplicitamente che il consulente della pubblica accusa ha descritto minuziosamente tutte le caratteristiche tecniche che avrebbe dovuto avere l'impianto serricolo in oggetto in ragione della pregressa autorizzazione concludendo che, tenuto conto dello Stato fatto obiettivamente riscontrato, le uniche opere conformeC al progetto autorizzato consistevano nei plinti di fondazione.

La decisione ben illustra anche le ragioni per le quali non ritiene di accedere alla tesi del consulente della difesa.

Si sottolinea che la relazione è basata su rilievi fotografici risalenti al 1998, e quindi non aggiornati a tutti gli interventi che si sono susseguiti nel tempo di cui il consulente del pm ha dato conto.

Infine, in maniera coerente, la decisione ha affermato la non idoneità a determinare l'attendibilità della consulenza difensiva la mera allegazione della sola prima pagina dell'ordinanza n. 869 del 1999.

Il Tribunale dunque ha correttamente e logicamente adempiuto all'onere motivazionale in maniera immune dai vizi lamentati.2.Per queste considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M..

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data 08/12/1970 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 18/03/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18 marzo 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di CTU presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Nell'istanza il Sorrentino aveva sollecitato la nomina di un consulente d'ufficio per stabilire le modalità esecutive dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, in data 29 giugno 2009, n.77/2006 R.E.S.A., delle opere abusive da lui realizzate, essendo sorto un contrasto tra quanto affermato nell'elaborato peritale depositato dal consulente della pubblica accusa e quanto affermato dal proprio consulente. Nello specifico, il consulente del pubblico ministero aveva affermato la necessità di demolire l'intera area interessata dalla sentenza di condanna, prevedendo la conservazione dei soli plinti strutturali; mentre il consulente tecnico dell'odierno ricorrente, riteneva, invece, possibile la conservazione dei plinti e dell'intero scheletro ligneo del fabbricato potendosi provvedere alla sola eliminazione delle opere determinanti il cambio di destinazione d'uso del manufatto in difformità di quanto stabilito nel titolo abilitativo n. 209 del 1998. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo superflua la nomina di un consulente d'ufficio attesa la non attendibilità della consulenza difensiva poiché fondata esclusivamente su documentazione fotografica risalente al 1998 e sullo stralcio di un'ordinanza dirigenziale (la n. 860/1999) depositata nella sola prima pagina. 2. Avverso il provvedimento reiettivo il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione mancante, contraddittoria ed illogica e per omessa valutazione delle prove decisive. Si è rilevato che, in maniera erronea, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la consulenza difensiva era fondata sulla autorizzazione comunale n.209 nel 18 giugno 1998 rilasciata dal Comune di cava dei Tirreni per la realizzazione di un impianto serricolo, con la quale si concedeva al ricorrente il potere dovere di ripristinare le opere realizzate in difformità del titolo edilizio e conformemente allo stesso. Ignorando questo dato di fatto il Tribunale avrebbe travisato il significato di una prova decisiva, e avrebbe attribuito, erroneamente, esclusivo credito alla relazione del consulente della pubblica accusa "a condividere la quale", l'ingiunto sarebbe stato costretto a dover subire una illegittima esecuzione in suo danno. L'ordinanza impugnata non avrebbe, inoltre, motivato in ordine alla inidoneità della documentazione fotografica prodotta a dare prova della reale consistenza degli abusi. Apparente sarebbe, infine, la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l'ordinanza dirigenziale comunale n. 860 del 1988, riportata in stralcio nella relazione del consulente dell'odierno ricorrente, inidonea a dare conto dello stato dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., giova ricordare che esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (tra le tante: Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nel caso di specie, le prove di cui si lamenta l'omessa valutazione sono state debitamente e logicamente prese in considerazione dal Tribunale il quale è tuttavia pervenuto a conclusioni sulla valenza probatoria delle stesse divergenti rispetto alla prospettazione dell'odierno ricorrente, il che basta a ritenere il vizio lamentato dedotto solo surrettiziamente quale travisamento della prova ma volto, nella sostanza, ad ottenere una rivalutazione del merito della decisione impugnata non ammissibile in sede di legittimità. Tali motivi sono, altresì, manifestamente infondati laddove deducono il vizio di motivazione mancante o apparente o contraddittoria, avendo il Tribunale, con coerente e logica motivazione, analizzato tutti i punti dedotti nel ricorso. A pag. 1 del provvedimento impugnato sono dettagliatamente illustrate le ragioni per le quali si è ritenuta pienamente attendibile la relazione del consulente tecnico della Procura: si è enfatizzata la rigorosa disamina degli atti e la dettagliata descrizione dello stato dei luoghi attendibile in quanto frutto dei sopralluoghi effettuati in data 1 aprile 2019 e in data 11 aprile 2019. A pagina 2 del provvedimento impugnato si afferma esplicitamente che il consulente della pubblica accusa ha descritto minuziosamente tutte le caratteristiche tecniche che avrebbe dovuto avere l'impianto serricolo in oggetto in ragione della pregressa autorizzazione concludendo che, tenuto conto dello Stato fatto obiettivamente riscontrato, le uniche opere conformeC al progetto autorizzato consistevano nei plinti di fondazione. La decisione ben illustra anche le ragioni per le quali non ritiene di accedere alla tesi del consulente della difesa. Si sottolinea che la relazione è basata su rilievi fotografici risalenti al 1998, e quindi non aggiornati a tutti gli interventi che si sono susseguiti nel tempo di cui il consulente del pm ha dato conto. Infine, in maniera coerente, la decisione ha affermato la non idoneità a determinare l'attendibilità della consulenza difensiva la mera allegazione della sola prima pagina dell'ordinanza n. 869 del 1999. Il Tribunale dunque ha correttamente e logicamente adempiuto all'onere motivazionale in maniera immune dai vizi lamentati.2.Per queste considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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