CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 40645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Asti lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, è manifestamente infondato dato che la persona offesa si è presentata e ha deposto all'udienza del 20 maggio 2022; mentre non può desumersi una remissione tacita dalla mancata partecipazione all'udienza del 17 febbraio 2023, dato che, non essendo costituita parte civile, non aveva alcun dovere di presentarsi; Considerato che le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici dì legge, sono generiche, poiché non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice a concedere quanto richiesto, peraltro, ai sensi dell'art. 60 d. Igs. n. 274 del 2000 la sospensione condizionale della pena è si applica alle pene irrogate dal giudice di pace; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso