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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 09834/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in primo grado.

Con successiva dichiarazione l'imputato ha rinunziato all'impugnazione.

2. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Ancorché tempestivamente comunicata, la rinuncia non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha fino ad ora generato né evita la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, non ravvisandosi alcuna ragione di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som a di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci4 in Roma 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re relato e [OSCURATO:PERSONA] ente it [OSCURATO:PERSONA] , Sergio &Cani /7/` I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in primo grado. Con successiva dichiarazione l'imputato ha rinunziato all'impugnazione. 2. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ancorché tempestivamente comunicata, la rinuncia non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha fino ad ora generato né evita la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, non ravvisandosi alcuna ragione di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som a di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci4 in Roma 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re relato e [OSCURATO:PERSONA] ente it [OSCURATO:PERSONA] , Sergio &Cani /7/` I [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris