CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38336/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap )ello li Ancona che, in parziale riforma della sentenza di condanna, ex ar-. 442 cod. proc: pen. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 20"A E sclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 comma 1 n. 2 od. )en., ha rideterminato la pena inflitta. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di egge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale res onsE bilità, è inammissibile in quanto meramente reiterativo della doglianza già pro ost,E in sede di impugnazione, in assenza di confronto con la sentenza impu ;nata cui non contrappone valide ragioni in fatto o in diritto. La Corte di appello ha dato atto che l'identificazione del ricorrente era avvenuta tramite la visione dei filmati tr' 3tti dalla videocamera di sorveglianza da parte dei carabinieri che avevano firmato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale era menzionato a pun:o detto riconoscimento. Considerato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di I .gge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello violato di divieto di refoi nnatio in peius, è manifestamente infondato. Il Tribunale aveva irrogato, in ord'ne al reato di cui all'art. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. la pena di anni 2 di reclusione e euto 600 di multa; la Corte, dopo aver escluso la circostanza aggravante della violer za SI. Ile cose, ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro E 00 ci multa, muovendo dalla pena base, pari al minimo edittale, di anni 2 di recl sior e euro 927,00 di multa ed operando la riduzione per il rito. La Corte non e incoi sa nella violazione dell'art. 597 cod. proc. pen, in quanto ha individuato la pena )ase nel minimo edittale previsto per l'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam nissinile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della [OSCURATO:PERSONA] di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle an- mende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]