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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 agosto 1998

Cassazione n. 20158/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1998 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso( CON ligQ,)i4:Tonin MSA tzX inir. 23 -Mi bio fi CC- rei) 099; Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento in data 5 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 575-577, comma 1, n. 3, 416-bis.1, cod. pen. (capo 1), detenzione e porto di una pistola calibro 45 (capo 2); ricettazione un'autovettura provento di furto (capo 3), entrambe utilizzate per commettere l'omicidio.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Russo alla deliberazione, programmazione, organizzazione - anche mediante sopralluoghi e appostamenti - nonché all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, avvenuta il 6 ottobre 2021.

L'ordinanza impugnata, dopo aver descritto il conflitto in atto nel quartiere Ponticelli di Napoli tra il clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini e il clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nonché il legame della vittima con il clan [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente in ordine alla sua partecipazione all'omicidio del D'Onofrio.

In data 2 ottobre 2021 egli era stato contattato tramite l'applicativo WhatsApp da [OSCURATO:PERSONA] sull'utenza intestata al fratello, ma in uso al ricorrente, e si era recato a casa del [OSCURATO:PERSONA].

Dalle conversazioni intercettate il successivo 3 ottobre 2021, era emerso che nella pianificazione dell'omicidio, al Russo era stato assegnato il compito di "specchiettista", cioè quello di avvisare i complici del rientro del D'Onofrio presso la sua abitazione, dove sarebbe stato eseguito l'omicidio.

2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Sciciolo e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi di censura. 2.1 Con il primo motivo, denunciano la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione ed erronea applicazione della legge penale.

Le prime quarantatré ,pagine dell'ordinanza non riguarderebbero il Russo e consisterebbero in una riproposizione acritica, con la tecnica del "copia-incolla", e del provvedimento del GIP relativo ad altri coindagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, costituiva una copia della richiesta di fermo effettuata dal Pubblico ministero, il quale riproponeva quanto segnalato nelle annotazioni della polizia giudiziaria.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e manifesta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del Russo all'omicidio.

Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 575, 577, comma 1, n. 3 cod. pen.

Il Tribunale ha ritenuto che il Russo avesse partecipato all'azione omicidaria con il compito di seguire la vittima e segnalarne la presenza ai sicari, rinvenendone la prova nella riunione svoltasi a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2021.

A tale conclusione l'ordinanza sarebbe pervenuta sulla base della circostanza che pochi minuti prima il [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe chiamato via WhatsApp chiedendogli di recarsi da lui.

Ciò, ad avviso della difesa, escluderebbe che, come sostenuto dal Tribunale e dal GIP, il Russo era solito frequentare quell'abitazione.

Inoltre, non sarebbe mai stata riconosciuta la voce del Russo nelle intercettazioni ambientali delle conversazioni a casa [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto attiene alla partecipazione del ricorrente all'omicidio del D'Onofrio, la difesa sostiene che l'orario in cui l'auto del Russo sarebbe stata ripresa dalle telecamere in via [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe compatibile con l'ipotesi che egli stesse seguendo l'auto della vittima, dal momento che tra il passaggio delle due auto riprese dalle telecamere vi sarebbe un distacco temporale di tre minuti.

La spiegazione data dal Tribunale a tale circostanza, e cioè che il Russo si sarebbe fermato vedendo che il D'Onofrio si era a sua volta fermato ad uno sportello bancomat insieme alla fidanzata, sarebbe smentito dal fatto che quello sportello era fuori servizio, tanto che il D'Onofrio si sarebbe recato subito dopo ad altro bancomat.

Sicché la sosta della vittima sarebbe durata pochi secondi, e non già tre minuti.

Inoltre, successivamente, l'auto del Russo non sarebbe più stata ripresa dalle telecamere.

Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato l'argomentazione difensiva che spiegava la presenza del Russo sul luogo con la circostanza che egli risiede a circa 20 metri di distanza dal luogo in cui abitava la vittima.

Il Tribunale, inoltre, al fine della ricostruzione dei fatti non avrebbe considerato le informazioni date dai congiunti e dalla fidanzata del D'Onofrio.

Quanto alla telefonata ricevuta dal ricorrente, che alle 00.54 era stato chiamato dal padre con il quale aveva conversato, essa attestava che egli non era impegnato in un pedinamento.

Inoltre, il Russo aveva spiegato la sua presenza nelle vicinanze della casa della vittima a quell'ora in quanto si trovava presso l'abitazione di un amico.

Per quanto attiene alla presenza del ricorrente presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il 2 e il 3 ottobre 2021, insussistenti sarebbero gli elementi su cui l'ordinanza impugnata ha fondato tale conclusione.

Innanzitutto, si rileva che, poiché la polizia giudiziaria non aveva mai intercettato conversazioni telefoniche del Russo, non poteva conoscerne la voce, sicché non era in grado di affermare che nelle conversazioni tra presenti svolte presso la casa del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse anche il ricorrente.

Inoltre, dall'ambientale n. 215 risulterebbe che a casa del [OSCURATO:PERSONA] si era presentato Ciro il barbiere, cioè [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] e la frase "sto andando avanti e indietro" si riferirebbe all'attività di distribuzione del materiare elettorale che Ciro stava svolgendo.

Anche l'ulteriore elemento su cui l'ordinanza fonda la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre, e cioè la continuità temporale tra la telefonata WhatsApp e l'arrivo del "barbiere" sarebbe privo di fondamento, dal momento che nell'intercettazione ambientale si fa espresso riferimento all'arrivo di Ciro il barbiere, e non di Giuseppe.

Ancora, il soprannome "il barbiere" non si riferirebbe a [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe invece chiamato con l'appellativo "lo stilista".

La partecipazione del ricorrente nella riunione operativa del 3 ottobre sarebbe stata desunta dall'intercettazione ambientale dalla quale risulta la presenza di tale Peppe, ma non sussisterebbero elementi idonei a comprovare che costui sia da identificarsi con il Russo.

Ancora si contesta che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato gli elementi risultanti dalle indagini difensive ed in particolare dalla consulenza relativa alle telefonate pervenute ed effettuate dal telefono cellulare in uso al Russo che non era stato sequestrato dalla PG, nonché le dichiarazioni dei testi sentiti dalla difesa, elementi che sarebbero decisivi per ricostruire i movimenti del ricorrente la sera dell'omicidio e che ne attesterebbero la sua estraneità, trovandosi egli a casa di un amico insieme alla fidanzata.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente al delitto associativo.

Il Tribunale del riesame avrebbe desunto l'intraneità del Russo nella compagine associativa dei [OSCURATO:PERSONA] dalle telefonate che egli avrebbe ricevuto dal capo clan e dall'aver messo a disposizione di questi il proprio negozio di barbiere.

In realtà non vi sarebbero elementi attestanti l'affiliazione del Russo al clan, tali non potendosi considerare - anche alla luce della giurisprudenza di legittimità - le sole telefonate con richieste di appuntamenti, né l'aver ricevuto clienti appartenenti alla camorra presso il salone.

D'altra parte, dalle indagini emergerebbe che il negozio del Russo era frequentato anche da esponenti avversari del clan [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente svolgeva la propria attività a domicilio anche per costoro, il che attesterebbe la sua estraneità a detta consorteria.

Del pari irrilevante sarebbe la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto in prestito l'auto al Russo, come risulta da una conversazione telefonica con la fidanzata intercettata dalla polizia giudiziaria.

Anzi, il fatto che egli se ne sia vantato, attesterebbe proprio la sua estraneità al sodalizio criminoso.Inoltre, l'ordinanza recherebbe una motivazione del tutto apparente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non assumendo in tal senso rilievo il fatto che il Russo aveva consentito a due clienti, tali Palumbo e Ricci, di utilizzare il telefono del negozio per effettuare delle telefonate, né di avere prestato l'auto al [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al delitto di detenzione illegale di arma da fuoco e di ricettazione, di cui ai capi 2) e 3).

Il Tribunale non avrebbe motivato in alcun modo la partecipazione del Russo a tali delitti, né avrebbe individuato quale sia stato contributo causale.

2.5. Con il quinto motivo (in realtà numerato nuovamente come quarto nel ricorso) si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del Russo al delitto associativo.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe dato risposta alle censure difensive in ordine alla mancata identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore della chiamata telematica con [OSCURATO:PERSONA] di cui al progressivo n. 54.

Inoltre, ha identificato [OSCURATO:PERSONA] come colui che era presente presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in base all'intercettazione ambientale n. 215, di cui avrebbe stravolto il significato.

In tale intercettazione, infatti, benché il [OSCURATO:PERSONA] affermi che era arrivato Ciro "il barbiere", il Tribunale ha sostenuto trattarsi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto era costui ad essere soprannominato "il barbiere".

In tal modo da un lato l'ordinanza avrebbe valutato elementi nuovi, rispetto al GIP, dall'altro non avrebbe spiegato le modalità con cui il ricorrente avrebbe raccolto le "consegne" per eseguire il compito affidatogli.

Infine, l'ordinanza impugnata non avrebbe argomentato in ordine alla richiesta difensiva di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari ritenute sussistenti in ragione della obiettiva gravità dei fatti, senza considerare l'incensuratezza del ricorrente.

L'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe escluso l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari richiesta dalla difesa unicamente in forza della ritenuta perdurante operatività dell'associazione criminale, dimostrata dalla "stesa" di motociclisti avanti all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il giorno della esecuzione della misura cautelare.

3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto di autonoma valutazione sia della gravità indiziaria che del tema delle esigenze cautelari risulta del tutto generico, non avendo adempiuto all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione su un piano di autonomia rispetto al provvedimento genetico della misura e alla prospettazione della parte pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso.

Il ricorrente, in realtà, non ha tenuto conto del fatto che la legge processuale non vieta l'uso di tecniche di redazione del provvedimento cautelare ispirate a economia e semplificazione dell'impegno motivazionale, e che pertanto non impedisce che il giudice possa avvalersi, sul presupposto che ne condivida il contenuto critico, del ragionamento condotto dal GIP nell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato come il dovere di valutazione critica non ha valenza meramente formalistica e pertanto non può ritersi violato semplicemente in conseguenza dell'utilizzo di particolari tecniche redazionali, quali quella del cd.

"copia-incolla", che al più possono valere quali indici sintomatici, ma non sono esse stesse ragioni del vizio (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 — 01).

Piuttosto, è necessario che siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito al giudice di svolgere apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.

In sostanza, occorre, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente si è limitato a dedurre che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a collazionare le motivazioni del provvedimento a carico di altri coindagati e a riproporre per relationem le valutazioni effettuate dal GIP, senza tuttavia specificare come tale tecnica redazionale abbia inciso sulla decisione giudiziale.

3. I motivi dal secondo al qu‘gio sono infondati.

Non soltanto essi non risultano pertinenti all'imputazione provvisoria nella parte in cui si soffermano a contestare la partecipazione del Russo al reato associativo, il quale non risulta al medesimo contestato (è infatti contestata solo l'aggravante del metodo mafioso), ma sono sostanzialmente rivolti a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi posti dal Tribunale a base della propria decisione, attraverso un'operazione non consentita in questa sede.

Giova in proposito evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01).

In sostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo; tale controllo, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito.

Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 1, n. 40550 del 14/07/2022, n.m.; n. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).Si è, inoltre, affermato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

4. Ciò posto, si rileva che il Tribunale del riesame di Napoli, dopo aver ricostruito il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e i legami di costui con il clan [OSCURATO:PERSONA], ed aver individuato le ragioni dell'omicidio nella partecipazione del D'Onofrio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'attentato dinamitardo contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato la posizione dei singoli indagati, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine, l'ordinanza impugnata ha fondato la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati sull'analitico e complessivo esame degli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari, valutati anche alla luce delle obiezioni svolte dalla difesa che ha contrastato con argomenti obiettivamente consistenti e comunque non illogici, identificando il consapevole contributo concorsuale del Russo nella realizzazione dell'omicidio.

Ed invero, con motivazione esaustiva e logica il Tribunale del riesame ha ritenuto che il 2 ottobre 2021 il Russo fosse stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] tramite il fratello e che si fosse recato a casa del capo clan evidenziando la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato a [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, dicendogli di mandargli Giuseppe, nonché il fatto che a questa telefonata era seguito a brevissima distanza di tempo l'arrivo di uno scooter presso casa [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell'intercettazione ambientale, per cui alla domanda della moglie su chi fosse alla porta, egli aveva risposto che era Ciro il barbiere è, con motivazione congrua e lineare, contestata in base al fatto che, in base al precedente colloquio telefonico, a casa del [OSCURATO:PERSONA] doveva recarsi Giuseppe, e con l'ulteriore elemento che - secondo le informazioni in precedenza acquisite dalla polizia giudiziaria - era appunto Giuseppe ad essere soprannominato "il barbiere".

La diversa ricostruzione proposta dal ricorrente attiene ad una lettura alternativa del materiale probatorio, basata su una valutazione degli elementi di fatto che non compete a questa Corte.

Per quanto attiene al ruolo avuto dal ricorrente la notte dell'omicidio del D'Onofrio, la ricostruzione operata dall'ordinanza impugnata è fondata sui seguenti elementi: le risultanze delle telecamere di sorveglianza presenti sulla pubblica via, le quali avevano ripreso l'auto del Russo seguire quella del D'Onofrio lungo via [OSCURATO:PERSONA], strada che la vittima doveva percorrere per rientrare presso la propria abitazione; immediatamente dopo era transitata la vettura utilizzata dal killer; l'omicidio era stato perpetrato nei minuti immediatamente successivi a tali riprese (tra le ore 01.19 e le ore 01.21); il ricorrente non era stato in grado di fornire un alibi riguardo all'arco temporale tra le ore 01.08 e le ore 01.42, allorché era avvenuto l'omicidio del D'Onofrio.

La presenza e il ruolo svolto dal Russo era stato ritenuto altresì comprovato dal contenuto dell'intercettazione ambientale del 3 ottobre 2021, nel corso della quale uno dei presenti, Palumbo, rivolgendosi a tale Peppe, da identificarsi nel ricorrente, gli aveva detto che avrebbe dovuto suonare l'allarme, interpretando tale frase nel senso che avrebbe dovuto avvertire il killer della presenza del D'Onofrio per farlo intervenire.

Ritiene il Collegio che la valutazione del materiale indiziario effettuata dal Tribunale del riesame, tenendo conto delle obiezioni della difesa e adeguatamente contrastandole, sia assolutamente congrua e logica e che pertanto le conclusioni cui esso è pervenuto in ordine alla consapevole e fattiva partecipazione del Russo alla realizzazione dell'omicidio del D'Onofrio, nonché alla conseguente compartecipazione nei reati inerenti all'arma del delitto e ricettazione dell'autovettura utilizzata dall'esecutore materiale, vadano esenti da censure.

5. Del pari infondato è il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale.

Occorre in proposito considerare che il reato contestato al ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede una doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, e quanto all'adeguatezza della misura carceraria.

A ciò consegue che, riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti.

Nella specie, le generiche argomentazioni della difesa, la quale ha addotto l'incensuratezza del Russo e la sua estraneità al contesto criminoso, non consentono di ritenere acquisiti elementi idonei a superare il giudizio di pericolosità sociale operato dall'ordinanza impugnata.

Inoltre, a fronte della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, l'unica misura adeguata, in forza della presunzione ora richiamata, in rapporto al titolo di reato, è quella della custodia in carcere.

6. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1998 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso( CON ligQ,)i4:Tonin MSA tzX inir. 23 -Mi bio fi CC- rei) 099; Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento in data 5 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 575-577, comma 1, n. 3, 416-bis.1, cod. pen. (capo 1), detenzione e porto di una pistola calibro 45 (capo 2); ricettazione un'autovettura provento di furto (capo 3), entrambe utilizzate per commettere l'omicidio. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Russo alla deliberazione, programmazione, organizzazione - anche mediante sopralluoghi e appostamenti - nonché all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, avvenuta il 6 ottobre 2021. L'ordinanza impugnata, dopo aver descritto il conflitto in atto nel quartiere Ponticelli di Napoli tra il clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini e il clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nonché il legame della vittima con il clan [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente in ordine alla sua partecipazione all'omicidio del D'Onofrio. In data 2 ottobre 2021 egli era stato contattato tramite l'applicativo WhatsApp da [OSCURATO:PERSONA] sull'utenza intestata al fratello, ma in uso al ricorrente, e si era recato a casa del [OSCURATO:PERSONA]. Dalle conversazioni intercettate il successivo 3 ottobre 2021, era emerso che nella pianificazione dell'omicidio, al Russo era stato assegnato il compito di "specchiettista", cioè quello di avvisare i complici del rientro del D'Onofrio presso la sua abitazione, dove sarebbe stato eseguito l'omicidio. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Sciciolo e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi di censura. 2.1 Con il primo motivo, denunciano la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione ed erronea applicazione della legge penale. Le prime quarantatré ,pagine dell'ordinanza non riguarderebbero il Russo e consisterebbero in una riproposizione acritica, con la tecnica del "copia-incolla", e del provvedimento del GIP relativo ad altri coindagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, costituiva una copia della richiesta di fermo effettuata dal Pubblico ministero, il quale riproponeva quanto segnalato nelle annotazioni della polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e manifesta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del Russo all'omicidio. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 575, 577, comma 1, n. 3 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto che il Russo avesse partecipato all'azione omicidaria con il compito di seguire la vittima e segnalarne la presenza ai sicari, rinvenendone la prova nella riunione svoltasi a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2021. A tale conclusione l'ordinanza sarebbe pervenuta sulla base della circostanza che pochi minuti prima il [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe chiamato via WhatsApp chiedendogli di recarsi da lui. Ciò, ad avviso della difesa, escluderebbe che, come sostenuto dal Tribunale e dal GIP, il Russo era solito frequentare quell'abitazione. Inoltre, non sarebbe mai stata riconosciuta la voce del Russo nelle intercettazioni ambientali delle conversazioni a casa [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto attiene alla partecipazione del ricorrente all'omicidio del D'Onofrio, la difesa sostiene che l'orario in cui l'auto del Russo sarebbe stata ripresa dalle telecamere in via [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe compatibile con l'ipotesi che egli stesse seguendo l'auto della vittima, dal momento che tra il passaggio delle due auto riprese dalle telecamere vi sarebbe un distacco temporale di tre minuti. La spiegazione data dal Tribunale a tale circostanza, e cioè che il Russo si sarebbe fermato vedendo che il D'Onofrio si era a sua volta fermato ad uno sportello bancomat insieme alla fidanzata, sarebbe smentito dal fatto che quello sportello era fuori servizio, tanto che il D'Onofrio si sarebbe recato subito dopo ad altro bancomat. Sicché la sosta della vittima sarebbe durata pochi secondi, e non già tre minuti. Inoltre, successivamente, l'auto del Russo non sarebbe più stata ripresa dalle telecamere. Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato l'argomentazione difensiva che spiegava la presenza del Russo sul luogo con la circostanza che egli risiede a circa 20 metri di distanza dal luogo in cui abitava la vittima. Il Tribunale, inoltre, al fine della ricostruzione dei fatti non avrebbe considerato le informazioni date dai congiunti e dalla fidanzata del D'Onofrio. Quanto alla telefonata ricevuta dal ricorrente, che alle 00.54 era stato chiamato dal padre con il quale aveva conversato, essa attestava che egli non era impegnato in un pedinamento. Inoltre, il Russo aveva spiegato la sua presenza nelle vicinanze della casa della vittima a quell'ora in quanto si trovava presso l'abitazione di un amico. Per quanto attiene alla presenza del ricorrente presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il 2 e il 3 ottobre 2021, insussistenti sarebbero gli elementi su cui l'ordinanza impugnata ha fondato tale conclusione. Innanzitutto, si rileva che, poiché la polizia giudiziaria non aveva mai intercettato conversazioni telefoniche del Russo, non poteva conoscerne la voce, sicché non era in grado di affermare che nelle conversazioni tra presenti svolte presso la casa del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse anche il ricorrente. Inoltre, dall'ambientale n. 215 risulterebbe che a casa del [OSCURATO:PERSONA] si era presentato Ciro il barbiere, cioè [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] e la frase "sto andando avanti e indietro" si riferirebbe all'attività di distribuzione del materiare elettorale che Ciro stava svolgendo. Anche l'ulteriore elemento su cui l'ordinanza fonda la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre, e cioè la continuità temporale tra la telefonata WhatsApp e l'arrivo del "barbiere" sarebbe privo di fondamento, dal momento che nell'intercettazione ambientale si fa espresso riferimento all'arrivo di Ciro il barbiere, e non di Giuseppe. Ancora, il soprannome "il barbiere" non si riferirebbe a [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe invece chiamato con l'appellativo "lo stilista". La partecipazione del ricorrente nella riunione operativa del 3 ottobre sarebbe stata desunta dall'intercettazione ambientale dalla quale risulta la presenza di tale Peppe, ma non sussisterebbero elementi idonei a comprovare che costui sia da identificarsi con il Russo. Ancora si contesta che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato gli elementi risultanti dalle indagini difensive ed in particolare dalla consulenza relativa alle telefonate pervenute ed effettuate dal telefono cellulare in uso al Russo che non era stato sequestrato dalla PG, nonché le dichiarazioni dei testi sentiti dalla difesa, elementi che sarebbero decisivi per ricostruire i movimenti del ricorrente la sera dell'omicidio e che ne attesterebbero la sua estraneità, trovandosi egli a casa di un amico insieme alla fidanzata. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente al delitto associativo. Il Tribunale del riesame avrebbe desunto l'intraneità del Russo nella compagine associativa dei [OSCURATO:PERSONA] dalle telefonate che egli avrebbe ricevuto dal capo clan e dall'aver messo a disposizione di questi il proprio negozio di barbiere. In realtà non vi sarebbero elementi attestanti l'affiliazione del Russo al clan, tali non potendosi considerare - anche alla luce della giurisprudenza di legittimità - le sole telefonate con richieste di appuntamenti, né l'aver ricevuto clienti appartenenti alla camorra presso il salone. D'altra parte, dalle indagini emergerebbe che il negozio del Russo era frequentato anche da esponenti avversari del clan [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente svolgeva la propria attività a domicilio anche per costoro, il che attesterebbe la sua estraneità a detta consorteria. Del pari irrilevante sarebbe la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto in prestito l'auto al Russo, come risulta da una conversazione telefonica con la fidanzata intercettata dalla polizia giudiziaria. Anzi, il fatto che egli se ne sia vantato, attesterebbe proprio la sua estraneità al sodalizio criminoso.Inoltre, l'ordinanza recherebbe una motivazione del tutto apparente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non assumendo in tal senso rilievo il fatto che il Russo aveva consentito a due clienti, tali Palumbo e Ricci, di utilizzare il telefono del negozio per effettuare delle telefonate, né di avere prestato l'auto al [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al delitto di detenzione illegale di arma da fuoco e di ricettazione, di cui ai capi 2) e 3). Il Tribunale non avrebbe motivato in alcun modo la partecipazione del Russo a tali delitti, né avrebbe individuato quale sia stato contributo causale. 2.5. Con il quinto motivo (in realtà numerato nuovamente come quarto nel ricorso) si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del Russo al delitto associativo. Il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe dato risposta alle censure difensive in ordine alla mancata identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore della chiamata telematica con [OSCURATO:PERSONA] di cui al progressivo n. 54. Inoltre, ha identificato [OSCURATO:PERSONA] come colui che era presente presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in base all'intercettazione ambientale n. 215, di cui avrebbe stravolto il significato. In tale intercettazione, infatti, benché il [OSCURATO:PERSONA] affermi che era arrivato Ciro "il barbiere", il Tribunale ha sostenuto trattarsi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto era costui ad essere soprannominato "il barbiere". In tal modo da un lato l'ordinanza avrebbe valutato elementi nuovi, rispetto al GIP, dall'altro non avrebbe spiegato le modalità con cui il ricorrente avrebbe raccolto le "consegne" per eseguire il compito affidatogli. Infine, l'ordinanza impugnata non avrebbe argomentato in ordine alla richiesta difensiva di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari ritenute sussistenti in ragione della obiettiva gravità dei fatti, senza considerare l'incensuratezza del ricorrente. L'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe escluso l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari richiesta dalla difesa unicamente in forza della ritenuta perdurante operatività dell'associazione criminale, dimostrata dalla "stesa" di motociclisti avanti all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il giorno della esecuzione della misura cautelare. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto di autonoma valutazione sia della gravità indiziaria che del tema delle esigenze cautelari risulta del tutto generico, non avendo adempiuto all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione su un piano di autonomia rispetto al provvedimento genetico della misura e alla prospettazione della parte pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. Il ricorrente, in realtà, non ha tenuto conto del fatto che la legge processuale non vieta l'uso di tecniche di redazione del provvedimento cautelare ispirate a economia e semplificazione dell'impegno motivazionale, e che pertanto non impedisce che il giudice possa avvalersi, sul presupposto che ne condivida il contenuto critico, del ragionamento condotto dal GIP nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato come il dovere di valutazione critica non ha valenza meramente formalistica e pertanto non può ritersi violato semplicemente in conseguenza dell'utilizzo di particolari tecniche redazionali, quali quella del cd. "copia-incolla", che al più possono valere quali indici sintomatici, ma non sono esse stesse ragioni del vizio (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 — 01). Piuttosto, è necessario che siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito al giudice di svolgere apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. In sostanza, occorre, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente si è limitato a dedurre che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a collazionare le motivazioni del provvedimento a carico di altri coindagati e a riproporre per relationem le valutazioni effettuate dal GIP, senza tuttavia specificare come tale tecnica redazionale abbia inciso sulla decisione giudiziale. 3. I motivi dal secondo al qu‘gio sono infondati. Non soltanto essi non risultano pertinenti all'imputazione provvisoria nella parte in cui si soffermano a contestare la partecipazione del Russo al reato associativo, il quale non risulta al medesimo contestato (è infatti contestata solo l'aggravante del metodo mafioso), ma sono sostanzialmente rivolti a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi posti dal Tribunale a base della propria decisione, attraverso un'operazione non consentita in questa sede. Giova in proposito evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). In sostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo; tale controllo, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito. Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 1, n. 40550 del 14/07/2022, n.m.; n. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).Si è, inoltre, affermato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). 4. Ciò posto, si rileva che il Tribunale del riesame di Napoli, dopo aver ricostruito il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e i legami di costui con il clan [OSCURATO:PERSONA], ed aver individuato le ragioni dell'omicidio nella partecipazione del D'Onofrio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'attentato dinamitardo contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato la posizione dei singoli indagati, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, l'ordinanza impugnata ha fondato la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati sull'analitico e complessivo esame degli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari, valutati anche alla luce delle obiezioni svolte dalla difesa che ha contrastato con argomenti obiettivamente consistenti e comunque non illogici, identificando il consapevole contributo concorsuale del Russo nella realizzazione dell'omicidio. Ed invero, con motivazione esaustiva e logica il Tribunale del riesame ha ritenuto che il 2 ottobre 2021 il Russo fosse stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] tramite il fratello e che si fosse recato a casa del capo clan evidenziando la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato a [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, dicendogli di mandargli Giuseppe, nonché il fatto che a questa telefonata era seguito a brevissima distanza di tempo l'arrivo di uno scooter presso casa [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell'intercettazione ambientale, per cui alla domanda della moglie su chi fosse alla porta, egli aveva risposto che era Ciro il barbiere è, con motivazione congrua e lineare, contestata in base al fatto che, in base al precedente colloquio telefonico, a casa del [OSCURATO:PERSONA] doveva recarsi Giuseppe, e con l'ulteriore elemento che - secondo le informazioni in precedenza acquisite dalla polizia giudiziaria - era appunto Giuseppe ad essere soprannominato "il barbiere". La diversa ricostruzione proposta dal ricorrente attiene ad una lettura alternativa del materiale probatorio, basata su una valutazione degli elementi di fatto che non compete a questa Corte. Per quanto attiene al ruolo avuto dal ricorrente la notte dell'omicidio del D'Onofrio, la ricostruzione operata dall'ordinanza impugnata è fondata sui seguenti elementi: le risultanze delle telecamere di sorveglianza presenti sulla pubblica via, le quali avevano ripreso l'auto del Russo seguire quella del D'Onofrio lungo via [OSCURATO:PERSONA], strada che la vittima doveva percorrere per rientrare presso la propria abitazione; immediatamente dopo era transitata la vettura utilizzata dal killer; l'omicidio era stato perpetrato nei minuti immediatamente successivi a tali riprese (tra le ore 01.19 e le ore 01.21); il ricorrente non era stato in grado di fornire un alibi riguardo all'arco temporale tra le ore 01.08 e le ore 01.42, allorché era avvenuto l'omicidio del D'Onofrio. La presenza e il ruolo svolto dal Russo era stato ritenuto altresì comprovato dal contenuto dell'intercettazione ambientale del 3 ottobre 2021, nel corso della quale uno dei presenti, Palumbo, rivolgendosi a tale Peppe, da identificarsi nel ricorrente, gli aveva detto che avrebbe dovuto suonare l'allarme, interpretando tale frase nel senso che avrebbe dovuto avvertire il killer della presenza del D'Onofrio per farlo intervenire. Ritiene il Collegio che la valutazione del materiale indiziario effettuata dal Tribunale del riesame, tenendo conto delle obiezioni della difesa e adeguatamente contrastandole, sia assolutamente congrua e logica e che pertanto le conclusioni cui esso è pervenuto in ordine alla consapevole e fattiva partecipazione del Russo alla realizzazione dell'omicidio del D'Onofrio, nonché alla conseguente compartecipazione nei reati inerenti all'arma del delitto e ricettazione dell'autovettura utilizzata dall'esecutore materiale, vadano esenti da censure. 5. Del pari infondato è il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale. Occorre in proposito considerare che il reato contestato al ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede una doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, e quanto all'adeguatezza della misura carceraria. A ciò consegue che, riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Nella specie, le generiche argomentazioni della difesa, la quale ha addotto l'incensuratezza del Russo e la sua estraneità al contesto criminoso, non consentono di ritenere acquisiti elementi idonei a superare il giudizio di pericolosità sociale operato dall'ordinanza impugnata. Inoltre, a fronte della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, l'unica misura adeguata, in forza della presunzione ora richiamata, in rapporto al titolo di reato, è quella della custodia in carcere. 6. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta
Sentenza Cassazione n. 20158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris