Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 00511/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso con la richiesta di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Riesame, veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art 322 cod. proc. pen. dalla società SO.[OSCURATO:SOCIETA]., terza interessata estranea al reato, avverso l'ordinanza con il G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2020 aveva convalidato il sequestro preventivo in via d'urgenza e disposto il sequestro preventivo dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] e dei materiali di ferro ivi trasportati nel rimorchio, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società SO.GE .NAP., mediante il difensore munito di procura speciale, affidato a due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 127, 322, 342 e 568 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame ritenuto carente l'interesse ad impugnare del tutto erroneamente, atteso che la società istante risulta conduttrice dell'automezzo, locatole dalla società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria, come da documentazione prodotta alla data dell'udienza di riesame, qualità che persisteva anche alla data della decisione del riesame, considerato che era stata depositata l'accettazione da parte della SA.GEN. della proroga del contratto di locazione dell'autocarro, dal 15 novembre 2020 al 15 novembre 2021.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art.592 cod. proc. pen., laddove ha ritenuto di condannare la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovendosi semmai considerare l'inammissibilità dichiarata quale ipotesi di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, avendo la società SO.[OSCURATO:SOCIETA]. legittimazione ed interesse all'impugnazione al momento del sequestro e del deposito del ricorso per riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. .

Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Esclusa la presenza di vizi di tale consistenza, deve essere quindi ribadito che il controllo operato dai giudici di legittimità investe, nella sostanza, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

2. Il ricorso proposto dalla società SO.[OSCURATO:SOCIETA] non è fondato.

L'ordinanza impugnata ha fornito una risposta corretta al motivo di riesame prospettato nell'interesse della società, dopo avere esaminato le produzioni difensive, evidenziando che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] avesse trasportato con l'autocarro in sequestro, in assenza della prescritta autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi; che l'autocarro era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] e che la locazione concessa dalla società proprietaria alla società istante SO.[OSCURATO:SOCIETA]. si era concluso in data 15 novembre 2020, senza che emergesse documentazione di proroga di tale contratto, per cui la società istante, non essendo conduttrice, non aveva alcun interesse alla restituzione dell'autocarro, non potendone ottenere la riconsegna.

2.1. Quanto poi alle successive vicende dedotte nel presente ricorso, in forza delle quali emergerebbe, giusta nota allegata, datata 9 novembre 2020, l'accettazione della società proprietaria della richiesta di prorogare il contratto di locazione da parte della società SO.[OSCURATO:SOCIETA]., le stesse potranno formare oggetto di una successiva istanza di dissequestro da avanzare al G.I.P. del Tribunale di Roma, che potrà valutare, nel merito, la documentazione della menzionata proroga del contratto prodotta dalla società terza interessata.

Di contro, non possono incidere sulla correttezza dei contenuti dell'ordinanza reiettiva qui impugnata, fondata sulle acquisizioni presenti agli atti del fascicolo del riesame alla data del 29 marzo 2021, di talchè nessuna violazione di legge è rinvenibile nel provvedimento impugnato.

2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in caso di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., chi vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, di recente, Sez.3, n.16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01, ex multis: Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336 - 01) e alla data della decisione del Tribunale del riesame non emergeva agli atti prova della sussistenza dell'interesse ad impugnare preteso con il ricorso, in forza di una documentazione prodotta successivamente; né la società ricorrente ha fornito elementi specifici di prova in ordine alla tempestività di tale produzione innanzi al Collegio del riesame.

3. Del pari non è fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente si duole della condanna alle spese del procedimento del giudizio innanzi al Tribunale del Riesame.

Non si vede, infatti, a quale elemento la ricorrente àncori l'emergenza di una carenza di interesse sopravvenuta al ricorso proposto, considerato che la giurisprudenza di legittimità, nel suo più alto consesso, ha affermato che "in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01).

3.1. Va rilevato che la scadenza dell'originario contratto di locazione (il 15 novembre 2020), se pure successiva alla data del sequestro dell'automezzo (2 ottobre 2020), è antecedente alla proposizione del ricorso, avendo la società presentato richiesta di riesame in data 20 maggio 2021, dopo avere ricevuto notifica, quale terza estranea al reato, in data 5 maggio 2021, del vincolo reale, apposto all'automezzo.

Quindi la carenza di interesse non era affatto sopravvenuta, ma era già sussistente all'atto di presentazione del ricorso.

Il ricorso deve essere rigettato e a ciò consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso con la richiesta di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Riesame, veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art 322 cod. proc. pen. dalla società SO.[OSCURATO:SOCIETA]., terza interessata estranea al reato, avverso l'ordinanza con il G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2020 aveva convalidato il sequestro preventivo in via d'urgenza e disposto il sequestro preventivo dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] e dei materiali di ferro ivi trasportati nel rimorchio, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società SO.GE .NAP., mediante il difensore munito di procura speciale, affidato a due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 127, 322, 342 e 568 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame ritenuto carente l'interesse ad impugnare del tutto erroneamente, atteso che la società istante risulta conduttrice dell'automezzo, locatole dalla società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria, come da documentazione prodotta alla data dell'udienza di riesame, qualità che persisteva anche alla data della decisione del riesame, considerato che era stata depositata l'accettazione da parte della SA.GEN. della proroga del contratto di locazione dell'autocarro, dal 15 novembre 2020 al 15 novembre 2021. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art.592 cod. proc. pen., laddove ha ritenuto di condannare la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovendosi semmai considerare l'inammissibilità dichiarata quale ipotesi di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, avendo la società SO.[OSCURATO:SOCIETA]. legittimazione ed interesse all'impugnazione al momento del sequestro e del deposito del ricorso per riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. . Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Esclusa la presenza di vizi di tale consistenza, deve essere quindi ribadito che il controllo operato dai giudici di legittimità investe, nella sostanza, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). 2. Il ricorso proposto dalla società SO.[OSCURATO:SOCIETA] non è fondato. L'ordinanza impugnata ha fornito una risposta corretta al motivo di riesame prospettato nell'interesse della società, dopo avere esaminato le produzioni difensive, evidenziando che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] avesse trasportato con l'autocarro in sequestro, in assenza della prescritta autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi; che l'autocarro era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] e che la locazione concessa dalla società proprietaria alla società istante SO.[OSCURATO:SOCIETA]. si era concluso in data 15 novembre 2020, senza che emergesse documentazione di proroga di tale contratto, per cui la società istante, non essendo conduttrice, non aveva alcun interesse alla restituzione dell'autocarro, non potendone ottenere la riconsegna. 2.1. Quanto poi alle successive vicende dedotte nel presente ricorso, in forza delle quali emergerebbe, giusta nota allegata, datata 9 novembre 2020, l'accettazione della società proprietaria della richiesta di prorogare il contratto di locazione da parte della società SO.[OSCURATO:SOCIETA]., le stesse potranno formare oggetto di una successiva istanza di dissequestro da avanzare al G.I.P. del Tribunale di Roma, che potrà valutare, nel merito, la documentazione della menzionata proroga del contratto prodotta dalla società terza interessata. Di contro, non possono incidere sulla correttezza dei contenuti dell'ordinanza reiettiva qui impugnata, fondata sulle acquisizioni presenti agli atti del fascicolo del riesame alla data del 29 marzo 2021, di talchè nessuna violazione di legge è rinvenibile nel provvedimento impugnato. 2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in caso di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., chi vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, di recente, Sez.3, n.16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01, ex multis: Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336 - 01) e alla data della decisione del Tribunale del riesame non emergeva agli atti prova della sussistenza dell'interesse ad impugnare preteso con il ricorso, in forza di una documentazione prodotta successivamente; né la società ricorrente ha fornito elementi specifici di prova in ordine alla tempestività di tale produzione innanzi al Collegio del riesame. 3. Del pari non è fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente si duole della condanna alle spese del procedimento del giudizio innanzi al Tribunale del Riesame. Non si vede, infatti, a quale elemento la ricorrente àncori l'emergenza di una carenza di interesse sopravvenuta al ricorso proposto, considerato che la giurisprudenza di legittimità, nel suo più alto consesso, ha affermato che "in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01). 3.1. Va rilevato che la scadenza dell'originario contratto di locazione (il 15 novembre 2020), se pure successiva alla data del sequestro dell'automezzo (2 ottobre 2020), è antecedente alla proposizione del ricorso, avendo la società presentato richiesta di riesame in data 20 maggio 2021, dopo avere ricevuto notifica, quale terza estranea al reato, in data 5 maggio 2021, del vincolo reale, apposto all'automezzo. Quindi la carenza di interesse non era affatto sopravvenuta, ma era già sussistente all'atto di presentazione del ricorso. Il ricorso deve essere rigettato e a ciò consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 00511/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris