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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28113/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto e considerato che il difensore ha depositato una memoria con la quale denuncia la illegittimità della identificazione dell'imputato per violazione degli artt.187, 349 e 191 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 e 4); Considerato che il secondo motivo - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 laddove si reputano ostativi i numerosi precedenti penali dell'imputato anche per i reati di furto e rapina); Rilevato che la inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, corna 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto e considerato che il difensore ha depositato una memoria con la quale denuncia la illegittimità della identificazione dell'imputato per violazione degli artt.187, 349 e 191 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 e 4); Considerato che il secondo motivo - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 laddove si reputano ostativi i numerosi precedenti penali dell'imputato anche per i reati di furto e rapina); Rilevato che la inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, corna 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 28113/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris