CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 34596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che i tre motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo, oltre ad essere generico, non si confronta in alcun modo con l'ineccepibile argomentazione, utilizzata dalla Corte distrettuale per superare il pedissequo motivo di appello, secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustrare o compromettere le esigenze di controllo. Nel caso in verifica, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva acquisto tale consapevolezza. 1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere anch'esso generico, trascura del tutto il reale contenuto della motivazione che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della denegazione delle circostanze attenuanti generiche ovvero l'assenza di elementi valorizzabili a tal fine a fronte della personalità negativa dell'imputato, desunta dai numerosissimi precedenti penali, così rilevanti da avere giustificato l'applicazione della recidiva, e dall'assenza di una positiva condotta processuale. 1.3. Il terzo motivo che censura l'illogicità dell'apparato giustificativo a sostegno della mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato posto che la Corte di appello ha fondato il giudizio di maggiore pericolosità, con argomentazioni, lineari e coerenti, sull'accertata consumazione da parte dell'imputato, già gravato da ben otto precedenti penali per reati di rilevante allarme sociale, di più violazioni di norme incriminatrice lesivi di beni giuridici omogenei in un ristretto arco temporale 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,