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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22780/2026

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[OSCURATO:PERSONA].p.A. – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Presidente del Consiglio di Amministrazione, legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SLVMRC 71P17 F205N)-ricorrente-nei confronti diESTENERGY S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TNNSRG 71H03 L781B)-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezian. 1497/2025, pubblicata in data 22 aprile 2025;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del2 luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Realizzazione e [OSCURATO:PERSONA] – COGEIDES.p.A. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successiva-mente incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].), sua fornitrice diRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 4Numero registro generale 13216/2025Numero sezionale 2172/2026Numero di raccolta generale 22780/2026energia elettrica, chiedendo il rimborso dell’importo comples-Data pubblicazione 06/07/2026sivo di € 284.606,66, illegittimamente addebitatole a titolo diimposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,in forza di una normativa contrastante con quella nazionale eunionale.Il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda, ritenendol’azione prescritta.La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione diprimo grado.[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre sulla base di un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsaapplicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., de-gli artt. 2935 e 2946 c.c., ritenuto che la CdA di Venezia haerroneamente individuato il dies a quo della decorrenza dellaprescrizione relativa al rimborso delle addizionali provincialiall’accisa sull’energia elettrica».Il ricorso è infondato.La decisione impugnata è conforme al consolidato indirizzo diquesta Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee a rimedi-tare, secondo il quale «la pregressa vigenza di una disposizionedi legge di natura preclusiva od ostativa all’esercizio di un di-ritto, successivamente dichiarata incostituzionale non può in al-cun modo qualificarsi come “impedimento giuridico” all’eserci-zio del diritto medesimo, costituendo, di esso, per converso, unmero ostacolo “di fatto”, ovviabile attraverso la proposizionedell’incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuo-verlo; il carattere retroattivo tipico delle pronunce diRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4Numero registro generale 13216/2025Numero sezionale 2172/2026incostituzionalità di una norma, difatti, ne comporta l’elimina-Numero di raccolta generale 22780/2026zione “ex tunc” dall’ordinamento giuridico, con la conseguenza Data pubblicazione 06/07/2026che la norma medesima, dalla data di pubblicazione della pro-nuncia del giudice delle leggi, non è più idonea a produrre, nétanto meno a conservare, alcun effetto giuridico (eccezion fattaper i cosiddetti “rapporti esauriti”), e non può, pertanto, costi-tuire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorsodella prescrizione ex art. 2935 c.c.» (Cass., Sez. 1, n. 7878dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 1, n. 18237 del 10/09/2004; Sez. 5, n.19606 del 24/07/2018).Il medesimo principio opera anche per le disposizioni di leggenazionale in contrasto con l’ordinamento sovranazionale euro-peo (Cass., Sez. 5, n. 20863 del 08/10/2010; Sez.

U, n. 13676del 16/06/2014; Sez. 6 - 5, n. 25268 del 27/11/2014; Sez. 5,n. 5381 del 03/03/2017; Sez. 5, n. 21419 del 27/07/2021):anche in caso di somme indebitamente pagate in applicazionedi una norma successivamente dichiarata incostituzionale ocontraria al diritto dell’Unione Europea, infatti, «il termine perla ripetizione decorre di norma dalla data del pagamento, e nondalla sentenza dichiarativa [dell’illegittimità costituzionale o]della contrarietà all’ordinamento comunitario».Nella specie, pertanto, la sopravvenuta sentenza della Cortecostituzionale n. 43 del 2025, invocata dalla ricorrente nellamemoria, non impone diverse conclusioni.

La declaratoria di il-legittimità costituzionale della norma istitutiva dell’addizionaleprovinciale opera retroattivamente nei soli limiti dei rapportinon esauriti e non è idonea a far rivivere pretese già estinte perprescrizione.

Né l’eventuale preclusione alla disapplicazione di-retta della norma interna nel rapporto orizzontale tra privati in-tegrava un impedimento giuridico all’esercizio dell’azione, po-tendo il titolare del diritto introdurre il giudizio restitutorio esollecitare, in quella sede, la questione di legittimità costituzio-nale della norma impositiva.

Resta, dunque, fermo che ilRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4Numero registro generale 13216/2025Numero sezionale 2172/2026Numero di raccolta generale 22780/2026termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dai sin-Data pubblicazione 06/07/2026goli pagamenti.2.

Il ricorso è rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1-quater, delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu-dizio di legittimità in favore della società controricorrente,liquidandole in complessivi € 7.800,00, oltre € 200,00 peresborsi, nonché spese generali e accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versa-mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso siadovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].p.A. – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Presidente del Consiglio di Amministrazione, legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SLVMRC 71P17 F205N)-ricorrente-nei confronti diESTENERGY S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TNNSRG 71H03 L781B)-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezian. 1497/2025, pubblicata in data 22 aprile 2025;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del2 luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Realizzazione e [OSCURATO:PERSONA] – COGEIDES.p.A. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successiva-mente incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].), sua fornitrice diRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 4Numero registro generale 13216/2025Numero sezionale 2172/2026Numero di raccolta generale 22780/2026energia elettrica, chiedendo il rimborso dell’importo comples-Data pubblicazione 06/07/2026sivo di € 284.606,66, illegittimamente addebitatole a titolo diimposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,in forza di una normativa contrastante con quella nazionale eunionale.Il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda, ritenendol’azione prescritta.La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione diprimo grado.[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre sulla base di un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsaapplicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., de-gli artt. 2935 e 2946 c.c., ritenuto che la CdA di Venezia haerroneamente individuato il dies a quo della decorrenza dellaprescrizione relativa al rimborso delle addizionali provincialiall’accisa sull’energia elettrica».Il ricorso è infondato.La decisione impugnata è conforme al consolidato indirizzo diquesta Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee a rimedi-tare, secondo il quale «la pregressa vigenza di una disposizionedi legge di natura preclusiva od ostativa all’esercizio di un di-ritto, successivamente dichiarata incostituzionale non può in al-cun modo qualificarsi come “impedimento giuridico” all’eserci-zio del diritto medesimo, costituendo, di esso, per converso, unmero ostacolo “di fatto”, ovviabile attraverso la proposizionedell’incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuo-verlo; il carattere retroattivo tipico delle pronunce diRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4Numero registro generale 13216/2025Numero sezionale 2172/2026incostituzionalità di una norma, difatti, ne comporta l’elimina-Numero di raccolta generale 22780/2026zione “ex tunc” dall’ordinamento giuridico, con la conseguenza Data pubblicazione 06/07/2026che la norma medesima, dalla data di pubblicazione della pro-nuncia del giudice delle leggi, non è più idonea a produrre, nétanto meno a conservare, alcun effetto giuridico (eccezion fattaper i cosiddetti “rapporti esauriti”), e non può, pertanto, costi-tuire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorsodella prescrizione ex art. 2935 c.c.» (Cass., Sez. 1, n. 7878dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 1, n. 18237 del 10/09/2004; Sez. 5, n.19606 del 24/07/2018).Il medesimo principio opera anche per le disposizioni di leggenazionale in contrasto con l’ordinamento sovranazionale euro-peo (Cass., Sez. 5, n. 20863 del 08/10/2010; Sez. U, n. 13676del 16/06/2014; Sez. 6 - 5, n. 25268 del 27/11/2014; Sez. 5,n. 5381 del 03/03/2017; Sez. 5, n. 21419 del 27/07/2021):anche in caso di somme indebitamente pagate in applicazionedi una norma successivamente dichiarata incostituzionale ocontraria al diritto dell’Unione Europea, infatti, «il termine perla ripetizione decorre di norma dalla data del pagamento, e nondalla sentenza dichiarativa [dell’illegittimità costituzionale o]della contrarietà all’ordinamento comunitario».Nella specie, pertanto, la sopravvenuta sentenza della Cortecostituzionale n. 43 del 2025, invocata dalla ricorrente nellamemoria, non impone diverse conclusioni. La declaratoria di il-legittimità costituzionale della norma istitutiva dell’addizionaleprovinciale opera retroattivamente nei soli limiti dei rapportinon esauriti e non è idonea a far rivivere pretese già estinte perprescrizione. Né l’eventuale preclusione alla disapplicazione di-retta della norma interna nel rapporto orizzontale tra privati in-tegrava un impedimento giuridico all’esercizio dell’azione, po-tendo il titolare del diritto introdurre il giudizio restitutorio esollecitare, in quella sede, la questione di legittimità costituzio-nale della norma impositiva. Resta, dunque, fermo che ilRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4Numero registro generale 13216/2025Numero sezionale 2172/2026Numero di raccolta generale 22780/2026termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dai sin-Data pubblicazione 06/07/2026goli pagamenti.2. Il ricorso è rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1-quater, delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu-dizio di legittimità in favore della società controricorrente,liquidandole in complessivi € 7.800,00, oltre € 200,00 peresborsi, nonché spese generali e accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versa-mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso siadovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteRic. n. 13216/2025 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4
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