CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata dalla prima Sezione penale del medesimo Tribunale in quanto tardiva. Ha altresì revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al quale il ricorrente era stato ammesso in via provvisoria con provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettando altresì l'istanza di liquidazione presentata dal difensore dell'opponente. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore di [OSCURATO:PERSONA]/articolando due motivi di ricorso. Con il primo ha dedotto violazione o falsa applicazione della legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art.15 d.lgs. n. 150 del 2011, all'art. 702 bis cod.proc.pen. ed agli artt. 99 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, il termine per proporre l'opposizione non é di giorni venti bensì di giorni trenta pertanto il Tribunale di Taranto ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'opposizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 136 d.p.r. n. 115 del 2002 riguardo alla revoca del gratuito patrocinio già ammesso in via provvisoria dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati ed al rigetto della relativa istanza di liquidazione compensi. Rileva che la conclusione cui é giunto il Tribunale nel revocare il gratuito patrocinio manifesta la insussistenza della colpa grave su cui la motivazione é mancante o apparente. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione di inammissibilità dell'opposizione e l'annullamento con rinvio delle statuizioni di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio e di rigetto dell'istanza di liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del D.P.R. n. 115 del 2002, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio può essere proposto dall'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Per come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, nel caso di specie il difensore aveva ricevuto la notificazione del decreto di rigetto il 29 ottobre 2020, per poi depositare il ricorso solo il successivo 28.11.2020, oltre il previsto termine normativo di venti giorni dalla comunicazione. Né, d'altro canto, può essere posto dubbio alcuno in ordine al fatto che l'indicato termine sia, effettivamente, pari a venti giorni, essendo stato recentemente chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e ss. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e ss. D.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (così, espressamente, Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01). Nelle controversie sui compensi, infatti, primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica (patrimoniale) della causa, mentre, invece, nel distinto contesto - qui di interesse - delle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (così, in motivazione, Sez. 4, n. 20087 del 29/04/2010, Siddu, Rv. 247546-01). 2. Il secondo motivo é manifestamente infondato. '3 Ed invero la censura non si confronta con la circostanza che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non può essere affrontato il merito della domanda. 3. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente