CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come appello; l'avv. M. Platania, per Iuvara, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], per quanto di interesse in questa sede, colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per avere detenuto presso la propria abitazione una baionetta in assenza di denuncia all'autorità di P.S., e lo ha condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di euro 240,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge per assoluta assenza motivazionale in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la qualificazione del ricorso come appello; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Iuvara, conclude per l'accoglimento del ricorso, rilevando che lo stesso non è per saltum trattandosi, invero, di sentenza inappellabile in quanto condanna alla sola pena dell'ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dovendosi, altresì, osservare che non trattasi di ricorso per saltum, essendo non appellabile la sentenza impugnata in quanto condanna alla sola pena dell'ammenda. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, nel caso in esame, a fronte di esplicita richiesta con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. per la quale è intervenuta condanna, di tale causa di esclusione della punibilità da parte della difesa dell'imputato in sede di conclusioni, di cui si dà atto nell'epigrafe della sentenza, il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia considerazione - anche implicita - in proposito. L'assenza, quindi, di motivazione, sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ragusa, Ufficio G.i.p.. Così deciso in Ro