CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12787/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 223/2018 depositata il31/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirla condannare al pagamento in suo favore, quale possessore del certificato di deposito titoli al portatore n. 55 emesso dall’istituto bancario il 12 ottobre 1990, delle somme di nominali £. 5.360.000.000 e £. 432.000.000, indicate rispettivamente sul certificato in data 18 febbraio 1997 e 1 gennaio 1997. Domandava, inoltre, che l’istituto di credito convenuto fosse condannato a corrispondergli, quale possessore del libretto a risparmio ordinario al portatore n. 0214747 emesso in data 9 ottobre 1990, l’importo ivi indicato a saldo, pari a € 48,32, oltre a interessi e rivalutazione. 2. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 566/2013, condannava la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] € 48,32, a fronte della contestuale restituzione, da parte dell’attore, del libretto bancario n. 0214747. Rigettava la domanda attorea con riguardo al certificato di deposito titoli al portatore, ritenendo prescritto il diritto azionato, e compensava integralmente fra le parti le spese di lite. 3. La Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] disponendo che fossero corrisposti anche gli interessi, ma non la rivalutazione monetaria, sulla somma di € 48,32 che la banca era stata condannata a versare alla controparte. Pur ritenendo erroneo il rilievo della prescrizione compiuto dal primo giudice, disattendeva, comunque, nel merito la domanda attorea concernente il certificato di deposito titoli al portatore. Osservava, infatti, che il certificato presentava notevoli anomalie documentali, perché le annotazioni in virtù delle quali il portatore si dichiarava creditore delle somme chieste in pagamento mancavano dei timbri e delle sigle del funzionario dell’istituto, carenza che degradava il documento da prova del credito ivi annotato a mero brogliaccio. Rilevava, inoltre, che dalle risultanze istruttorie era emerso che dal 9 febbraio 1993, quando non poterono più essere utilizzati titoli di credito al portatore e gli stessi vennero sostituiti da titoli nominativi, il certificato al portatore era stato lasciato nella disponibilità del suocero dell’appellante, il quale lo aveva utilizzato come promemoria per tenere traccia dei propri investimenti. Confermava, infine, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, condannando, invece, l’appellante a rifondere alla controparte le spese del giudizio di impugnazione, tenuto conto dell’irrilevanza economica dell’unico profilo di gravame accolto. 4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 31 gennaio 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata in toto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della fusione avvenuta con atto del 23 marzo 2015. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1835 cod. civ., in quanto la Corte d’appello non ha correttamente qualificato come legittimo ed efficace il certificato di deposito titoli al portatore, degradandolo a mero brogliaccio; i giudici distrettuali, in assenza di una contestazione da parte della banca in ordine a eventuali anomalie del certificato in discorso rispetto al suo momento genetico e alle successive operazioni di gestione del rapporto, dovevano ritenere, in virtù del principio dell’affidamento sancito dall’art. 1835 cod. civ., che il medesimo certificato, dotato dei requisiti minimi di identità, avesse piena validità ed efficacia. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1835 e 1836 cod. civ. con riferimento all’efficacia probatoria delle annotazioni: la Corte distrettuale non ha considerato che all’appellante era consentito di dimostrare aliunde l’operazione annotata ma non firmata, come era avvenuto nel caso di specie non solo in conseguenza della mancata contestazione dell’effettiva esecuzione delle operazioni di acquisto dei titoli, ma anche attraverso le deposizioni testimoniali raccolte. A fronte di simili risultanze la banca convenuta non aveva dato prova che eventuali successive operazioni di disposizione dei titoli fossero state eseguite. 5.3 Con il terzo mezzo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, costituito da una lettera raccomandata inviata dalla banca in data 28 luglio 2006, dalcui tenore risultava che soltanto nel 1997 era stato estinto il conto titoli n. 7/0409769 con il relativo certificato di deposito titoli al portatore, e della violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., perché alcune dichiarazioni testimoniali erano state erroneamente apprezzate dai giudici di merito , altre , invece,dovevano essere qualificate come generiche ed inattendibili. Pertanto, in presenza di annotazioni corrispondenti a operazioni realmente effettuate e in assenza di annotazioni attestantioperazioni di scarico, male ha fatto –a dire di parte ricorrente –la Corte di merito a ritenere provata, sulla base delle risultanze testimoniali, la mancanza di efficacia del certificato. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili. 6.1 La Corte di merito non ha affatto dubitato della validità dell’originario certificato, ma si è limitata a constatare che lo stesso, a decorrere da una certa data, era rimasto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], suocero dell’odierno ricorrente, il quale lo aveva utilizzato come brogliaccio e promemoria per tenere traccia dei propri investimenti. Un simile accertamento nega valore probatorio al contenuto del certificato in discorso rispetto alle operazioni effettuate nel gennaio e nel febbraio 1997, e ciò sia exart. 1835 cod. civ., dato che dal febbraio 1993 le annotazioni presenti sul documento erano state effettuate dal Pizzato e non dagli impiegati della banca addetti al servizio, sia, più in generale, quale documento idoneo a suffragare le ragioni creditorie vantate dall’odierno ricorrente, posto che le annotazioni erano attribuibili al suo stesso possessore. Il primo motivo di ricorso non tiene adeguato conto della ratio decidendi della statuizione impugnata che, a fronte di una domanda concernente operazioni indicate in data 18 febbraio 1997 e 1° gennaio 1997, si fonda sulla constatazione non di originarie anomalie del certificato di deposito titoli al portatore che ne inficiassero la validità ed efficacia, ma della riconducibilità delle annotazioni sullo stesso riportate al suo possessore allo scopo di negarne la valenza probatoria. In altri termini, la Corte di merito, laddove ha evidenziato che il certificato in discorso fu usato come brogliaccio e promemoria dal Pizzato, non ha inteso porre in contestazione la validità ed efficacia del documento, ma la sua valenza probatoria in ragione delle sueirrituali modalità di compilazione. La censura risulta così inammissibile, poiché non si indirizza verso le ragioni fondanti la decisione impugnata adducendo argomenti privi di decisività. 6.2 Il secondo mezzo nonevidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma predica un’interpretazione della congerie istruttoria in termini dimostrativi delle tesi attoree e finisce così per dedurre, in apparenza, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017). 6.3 Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la provadi circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Non assume tale natura il documento a cui si riferisce il terzo mezzo, dato che lo stesso attesta l’estinzione del conto titoli e del relativo certificato nel 1997, ma non permette di escludere, con la necessaria certezza, il verificarsi,fino a quell’epoca, di operazioni non indicate al suo interno. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è sufficiente fare richiamo al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (v. Cass. 5009/2017, Cass.24548/2016, Cass. 11892/2016). 7.1 Il quarto motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. c iv., per omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dalle risultanze della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado; la questione sollevata a questo proposito in sede di impugnazione non era stata esaminata dalla Corte di merito perché ritenuta assorbita dal rigetto dei precedenti motivi di appello. 7.2 Il quinto motivo di ricorso deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte territoriale non poteva prescindere dal considerare che la banca, omettendo di aggiornare il certificato titoli rispetto al contenuto del libretto, era incorsa, quanto meno, in una responsabilità per la non corretta tenuta del certificato di deposito. Peraltro, i giudici distrettuali dovevano tenere presente che le operazioni avrebbero dovuto essere sempre annotate, seppur non tempestivamente a causa dei rapporti confidenziali con il legittimo possessore, cosicché la loro mancata annotazione dava certezza del fatto che le stesse non erano mai avvenute. 8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, risultano ambedue inammissibili. L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda, infatti, un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2014). Non risultano perciò censurabili sotto il profilo dedotto né la trascurata considerazione della tardività della documentazione prodotta dalla banca in sede di C.T.U., né l’omessa valutazione dell’eventuale esistenza di una responsabilità della banca per il non avvenuto aggiornamento del certificato di deposito, né il mancato rilievo, in via presuntiva, dell’inesistenza di operazioni non annotate in considerazione dell’obbligo di registrazione delle operazioni a cui la banca era tenuta. Per non dire che il quarto motivo manca anche di decisività, dato che muove espressamente dalpresupposto che le doglianze già vagliate siano fondate, contrariamente a quanto è stato in precedenza ritenuto, mentre l’altro mezzo pone questioni, comportanti accertamenti in fatto, che non sono state affrontate nella sentenza impugnata, sicché il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se le stesse fossero state effettivamente e tempestivamente devolute alla cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 18/10/2013 n. 23675) 9. Il sesto motivo di ricorso prospetta la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ragione della presenza di un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in punto di spese di lite: la Corte di merito, dopo aver rilevato che nessuna delle deduzioni introdotte dal [OSCURATO:PERSONA] in pr imo e in secondo grado aveva offerto una ricostruzione fattuale differente da quella esposta nella raccomandata inviata dalla banca nel 2006, ha ritenuto che l’introduzione della lite fosse stata particolarmente ardita e giustificasse l’integrale liquidazione della nota spese depositata dal patrocinio della banca convenuta. In realtà - a dire del ricorrente - la comunicazione della banca aveva tutt’altro valore e semmai costituiva piena prova della responsabilità in cui era incorsa la banca per non aver annotato operazioni asseritamente avvenute. Per di più la decisione contiene, in termini palesemente contraddittori, una condanna integrale alle spese del secondo grado fondata sugli stessi presupposti di fatto (costituiti dalla mancata deduzione di nessun nuovo elemento rispetto a quelli già presi in esame nella comunicazione della banca del 2006) addotti per giustificare la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. 10. Il motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha ritenuto (a pag. 5) che la condotta “particolarmente ardita” dell’appellante giustificasse “l’integrale liquidazione della nota spese depositata dal patrocinio dell’istituto di credito” e,in questo modo, ha inteso sos tenere che la quantificazione delle spese di lite dovesse avvenire nella stessa misura indicata all’interno della nota spese depositata dalla difesa dell’appellata. La regolazione delle spese di lite è avvenuta, invece, sulla base delle differenti ragioni illustrate in seguito (a pag. 6), quando è stato spiegato che la reciproca, parziale, soccombenza giustificava l’integrale compensazione delle spese di primo grado; la medesima situazione, invece, non ricorreva in grado di appello, dal momento che le doglianze di merito sollevate dall’impugnante rispetto a una domanda di condanna per quasi sei miliardi di lire erano risultate infondate e l’impugnazione era stata accolta, in parte, rispetto a una pretesa economicamente irrilevante, relativa ai soli interessi dovuti sulla somma di € 48,32. La censura in esame predica un irriducibile contrasto fra affermazioni inconciliabili prescindendo dalle ragioni offerte per spiegare la differente regolazione delle spese di lite in primo e secondo grado e soffermandosi, invece, sugli argomenti addotti per giustificare la quantificazione delle stesse per il giudizio di appello. Essa risulta quindi inammissibile, perché non coglie né contesta specificamente, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare (Cass. 19989/2017), la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata in punto di regolazione delle spese di lite. 11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 22.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,