CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 15752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 28/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi a) e c), per essere i reati estinti per remissione di querela, con rinvio per la nuova determinazione della pena in relazione al capo b). a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma, 8. Decreto-legge n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/11/2019 della Corte di appello di Genova che ha riformato la sentenza in data 23/06/2016 del Tribunale di Savona, riducendo la pena inflittagli per tre truffe. 1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce l'intervenuta remissione di querela con riguardo ai capi A) e C) dell'imputazione. A dimostrazione dell'assunto allega la remissione di querela formalizzata di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito esposto. 1.1. Va preliminarmente rilevato come la remissione di querela riguardi due fatti di truffa, con la contestazione della recidiva specifica, reiterata e infra- quinquennale. Proprio la contestazione della recidiva qualificata rende il reato procedibile d'ufficio, con la conseguente inefficacia della remissione di querela. 1.2. Tale conclusione necessita di alcune precisazioni, alla luce della interpretazione che deve darsi all'art. 649-bis, cod.pen. e tenendo nella debita considerazione alcuni pronunciamenti di questa Corte che hanno ritenuto di escludere l'applicabilità di tale norma per i fatti che -come quello in esame- sono stati commessi prima della sua entrata in vigore. 13. In realtà, in tali ipotesi non si ha ragione di richiamare l'art. 2, cod.pen., in quanto la procedibilità d'ufficio della truffa non discende dall'entrata in vigore dell'art. 649-bis, cod.pen., bensì dalla natura della recidiva qualificata e della sua idoneità a rendere il reato procedibile d'ufficio. Il tema è stato affrontato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 29/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01), in ciò sollecitata dal contrasto insorto proprio in relazione all'ambito di applicazione e all'estensione dell'art. 649-bis, cod.pen. In tale ambito valutativo e in tale occasione, le Sezioni unite spiegano quale fosse la natura della recidiva qualificata, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 649-bis, cod.pen. e a prescindere da esso. In tale prospettiva, hanno ritenuto di dare seguito e di consolidare i principi enunciati da Sez. U Grassi (n. 17 del 18/06/1991), Calibé (n. 35738 del 27/05/2010), Indelicato (n. 20798 del 24/02/2011) e Filosofi (n. 31669 del 23/06/2016), ulteriormente sviluppati da Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, con le quali si è spiegato che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore, tanto sul piano normativo che su quello logico. In questa maniera è stata superato il diverso orientamento giurisprudenziale (che aveva quale capofila la c.d. sentenza Paolini, n. 3152 del 31.01.1997) che - al contrario- riteneva che la recidiva fosse «una "circostanza aggravante" sui generis, che ha rilevanza solo quando sia presa in considerazione la misura della pena, mentre non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato, al quale resta estranea», che inerisce esclusivamente alla persona autrice del fatto e non può comunicarsi agli altri compartecipi, poiché non incide sul fatto-reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva e che, pertanto, non assume rilievo ai fini del regime di procedibilità. Una volta chiarito che la recidiva qualificata è una circostanza del reato e che, in quanto tale, incide sul reato -anche in relazione alla procedibilità- come ogni altra circostanza, si giunge alla conclusione che la procedibilità del reato di truffa oggi in contestazione non discende dall'art. 649-bis, cod.pen., ma già dal regime normativo vigente all'epoca di commissione del reato, così che non si pone il problema di individuare la norma più favorevole. Il capo d'imputazione, infatti, indica quale data di commissione del reato il mese di aprile 2013 per il capo A) e il mese di gennaio 2014 per il capo C). Sulla base di tale rilievo preliminare, si osserva che all'epoca dei fatti era vigente l'art. 640, comma terzo, cod.pen., che così recitava: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante». Da ciò discende che la contestazione della circostanza aggravante della recidiva qualificata rendeva la truffa procedibile d'ufficio, già all'epoca del fatto. 1.2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato a far valere una remissione di querela inefficace rispetto a reati procedibili d'ufficio. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere est