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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2021

Cassazione n. 29466/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ERRICO, che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDANIELA MIGLIAVACCA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 129/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 326/2019 depositata il 19/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino, resa pubblica in data 19 febbraio 2019, che, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 8679/2017 di questa Corte di cassazione, ne rigettava le domande proposte dinanzi al Tribunale di Verbania, ove essa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto (per quanto ancora rileva in questa sede) che fosse accertato l’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni assunte ed aventi ad oggetto l’attività professionale descritta nell’atto di citazione, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto al relativo corrispettivo e condanna del medesimo Ferri al risarcimento del danno patito da essa società attrice.

2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto, con l’atto di citazione, che il Ferri era rimasto inadempiente all’affidatogli incarico per attività professionale di “progettazione, direzione lavori e assistenza nella realizzazione dei punti vendita di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, proprietaria di 18 punti vendita, aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] le proprie quote”, avendo, quindi, l’acquirente “riscontrato gravi difetti e vizi degli immobili e la necessità di interventi per oltre 6 milioni di euro”; b) in forza del doc. n. 34 in atti, ossia di fax indirizzato a [OSCURATO:SOCIETA]. il 12 marzo 2008, avente ad oggetto “VVF-punti vendita” – al quale documen to soltanto la [OSCURATO:SOCIETA]. faceva “riferimento … per provare la stipulazione del contratto, allegando poi che vi fosse stato il conferimento dell’incarico, ma non fornendo ulteriori elementi” - “poteva ritenersi provato un contratto di consulenza tra le parti in causa, avente ad oggetto le pratiche indicate nel fax sopra citato”; c) in questo fax si leggeva: “invio aggiornamento al 12 Marzo 2008 della tabella riepilogativa dei punti vendita in merito alla situazione delle pratiche WWFE le minime indicazioni di adeguamento agli esami progetto.

Alcuni C.P.I. sono stati rinnovati senza eseguire lavori ma risultano con alcune difformità rispetto all’esame progetto originalmente approvato.

Si devono eseguire almeno i lavori già preventivati dal geom.

Agosta e dall’arch.

Margaroli”; b) al fax era “allegata una tabella nella quale sono indicati i singoli punti vendita, il numero di protocollo di riferimento dei documenti per i vigili del fuoco, la pratica di riferimento, lo stato della pratica C.P.I., l’indicazione dei lavori da eseguire (preventivati in altri professionisti, totalmente estranei)”; d ) posto, dunque, “il conferimento dell’incarico, nei limiti sopra indicati”, risultava che lo stesso era stato “portato a termine”, poiché “il documento 34 contiene le verifiche del caso ed elenca tutti gli interventi che devono essere eseguiti presso ciascun punto vendita”; e) in particolare, “(l)’avere verificato la situazione dei singoli immobili, in relazione alle pratiche presso i VVFF e quelle di C.P.I., le uniche affidate in quelle occasioni, così come provate in atti, non essendovi dimostrazione che ulteriori incarichi siano stati conferiti, fa(ceva) ritenere che il contratto di consulenza (fosse) stato adempiuto in maniera corretta dal professionista”.

3. –Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. –In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il Ferri ha depositato atto di transazione in data 22 novembre 2021 concernente anche la presente controversia.

Entrambe le parti hanno, quindi, depositato memoria, concordando sulla cessazione della materia del contendere a seguito dell’anzidetta transazione, residuando soltanto la regolamentazione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Preliminarmente, occorre interpretare l ’ accordo transattivo intercorso tra le parti il 22 novembre 2021 per quanto specificamente attiene alla presente controversia, ossia al “Giudizio”, così come è indicato il ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]., distinto dal n.r.g. 22928/2019 (cfr. premessa della transazione alla lett. d).

La transazione esprime la volontà delle parti di “rinunciare in modo tombale … ad ogni reciproca pretesa, azione, diritto e facoltà in relazione alle Pretese [ossia le “spettanze vantate dall’Ing.

Ferri”: lett. b) delle premesse alla transazione], al Giudizio ed ai fatti occorsi e dedotti o reciprocamente deducibili nel Giudizio stesso e comunque afferenti ai rapporti tra esse intercorsi in relazione all’attività professionale prestata dall’Ing.

Ferri” (così testualmente all’art. 3, ma analoghe espressioni si rinvengono all’art. 2 e all’art. 4.1.) All’art. 4.2 della medesima transazione, tuttavia, viene testualmente specificato quanto segue: “[OSCURATO:PERSONA] dichiarano, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto anche le questioni dedotte deducibili nel Giudizio e si obbligano pertanto a non avvalersi in alcun modo e ad alcun fine, né a dare esecuzione ad eventuali provvedimenti che dovessero intervenire a definizione del Giudizio stesso, anche in sede di rinvio, con la sola ed unica eccezione dell’obbligo di UNI di provvedere all’eventuale pagamento delle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in favore dell’Ing.

Ferri all’esito del Giudizio”.

Siffatta clausola dell’accordo transattivo deve essere interpretata nel senso che, ferma la volontà delle parti contraenti di non avvalersi, in qualsiasi sede (esecutiva o anche di cognizione, quale un eventuale giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata con il ricorso) di alcun provvedimento decisorio che definisca il presente giudizio e, dunque, intendendo mantenere tale, anche in futuro, la definizione delle reciproche pretese e rapporti come stabilite nell’accordo stesso, tuttavia la richiesta regolamentazione delle spese che attengono al giudizio nel suo complesso va rimessa all’esito della definizione nel fondo del ricorso.

Il fondo delle questioni di contrasto tra le parti non è dunque risolto dalla transazione, laquale non può incidere sull’ esercizio della giurisdizione come se si trattasse di addivenire, attraverso un arbitraggio, alladeterminazione della prestazione, con impegno delle partiad accettarla.

La volontà delle parti deve, quindi, essere intesa nei termini anzidettie il ricorso va deciso nel fondo.

2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per “error in procedendo in cui è incorsa la sentenza per l’omessa pronuncia sulla responsabilità dell’Ing.

Ferri per l’incarico conferitogli da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla regolarità ed alla situazione autorizzativa dei punti vendita per i profili ulteriore alla prevenzione incendi”.

La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di responsabilità contrattuale del convenuto e sulla conseguente pretesa risarcitoria svolta da essa società attrice “con riferimento al rapporto di consulenza stipulato inter partesafferente ai profili di regolarità dei punti vendita per cui è causa, ulteriori rispetto a quelli della prevenzione incendi”; ossia ai profili concernenti la “regolarità urbanistica, edilizia ed in genere autorizzativa dei punti vendita trasferiti a [OSCURATO:PERSONA]”.

3. –Con il secondo mezzo è dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al preteso corretto adempimento, da parte dell’Ing.

Ferri, dell’incarico per le pratiche per la prevenzione incendi, con conseguente erroneo riparto dei correlati oneri probatori”, risultando il professionista inadempiente nelle verifiche ed interventi commissionatigli, rivelatisi “del tutto inadeguati rispetto alle rilevantissime irregolarità” emerse “dalle perizie predisposte nell’ottobre/novembre 2009 dal geom.

Maggi su incarico di [OSCURATO:PERSONA]”, nelle quali (docc. da n. 7.1 a n. 7.18) vi era “l’elencazione degli interventi necessari per l’adeguamento degli stessi punti vendita in tema di prevenzione incendi”.

4. –Entrambi i motivi sono infondati.

4.1. – Quanto al primo motivo, non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità contrattuale svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ferri, giacché, come si evince chiaramente dalla sintesi riportata al § 2 del “Ritenuto che” (cfr. anche pp. 10-12 della sentenza di appello), la Corte territoriale ha preso in esame nella sua più ampia portata la pretesa azionata dalla società UNI, siccome ricomprensiva dell’asserito incarico professionale concernente anche la “progettazione, direzione lavori e assistenza nella realizzazione dei punti vendita di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata da [OSCURATO:SOCIETA].” –e, dunque, alla stregua di quanto dedotto con l’atto di citazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per attività ulteriori a quelle connesse alla consulenza sulla prevenzione incendi -, ma ha ritenuto che il contratto concluso inter partes, in forza di quanto provato in giudizio, era soltanto quello relativo alla consulenza “avente ad oggetto le pratiche indicate nel fax” del 12 marzo 2008, ossia le “pratiche presso i VVFF e quelle di C.P.I.”.

Il giudice di appello non è, dunque, incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art.112 c.p.c., né tantomeno ha violato il c.d.

“minimo costituzionale” della motivazione, la quale è risultata adeguata e affatto intelligibile, ma ha deciso su tutta la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (e ancora sub judice in sede di giudizio di rinvio, ossia quella di responsabilità contrattuale), ritenendo provata l’esistenza di un contratto di consulenza avente ad oggetto un’attività professionale più circoscritta rispetto a quella dedotta dalla parte attrice.

4.2. – Quanto al secondo motivo, premesso che la Corte territoriale si è correttamente attenuta al principio (Cass., S.U., n. 13533/2001) per cui è il debitore, una volta che il creditore abbia provato la fonte del suo diritto ed allegato l’inadempimento, spetta al debitore provare di avere adempiuto (o l’esistenza di altra causa estintiva dell’obbligazione), le censure di parte ricorrente non colgono nel segno, giacché la sentenza impugnata ha valutato in termini di esatto adempimento la complessiva condotta del professionista oggetto dell’unica attività di consulenza provata in giudizio, operando una verifica su quanto indicato nel fax del 12 marzo 2008 e nella relativa tabella allegata.

Sicché, non è dato ravvisare la dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie), ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Invero, la censura di parte ricorrente si risolve, inammissibilmente, in una rivisitazione dell’apprezzamento della quaestio factiriservato al giudice di merito.

5. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorsoe condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ERRICO, che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDANIELA MIGLIAVACCA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 129/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 326/2019 depositata il 19/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino, resa pubblica in data 19 febbraio 2019, che, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 8679/2017 di questa Corte di cassazione, ne rigettava le domande proposte dinanzi al Tribunale di Verbania, ove essa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto (per quanto ancora rileva in questa sede) che fosse accertato l’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni assunte ed aventi ad oggetto l’attività professionale descritta nell’atto di citazione, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto al relativo corrispettivo e condanna del medesimo Ferri al risarcimento del danno patito da essa società attrice. 2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto, con l’atto di citazione, che il Ferri era rimasto inadempiente all’affidatogli incarico per attività professionale di “progettazione, direzione lavori e assistenza nella realizzazione dei punti vendita di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, proprietaria di 18 punti vendita, aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] le proprie quote”, avendo, quindi, l’acquirente “riscontrato gravi difetti e vizi degli immobili e la necessità di interventi per oltre 6 milioni di euro”; b) in forza del doc. n. 34 in atti, ossia di fax indirizzato a [OSCURATO:SOCIETA]. il 12 marzo 2008, avente ad oggetto “VVF-punti vendita” – al quale documen to soltanto la [OSCURATO:SOCIETA]. faceva “riferimento … per provare la stipulazione del contratto, allegando poi che vi fosse stato il conferimento dell’incarico, ma non fornendo ulteriori elementi” - “poteva ritenersi provato un contratto di consulenza tra le parti in causa, avente ad oggetto le pratiche indicate nel fax sopra citato”; c) in questo fax si leggeva: “invio aggiornamento al 12 Marzo 2008 della tabella riepilogativa dei punti vendita in merito alla situazione delle pratiche WWFE le minime indicazioni di adeguamento agli esami progetto. Alcuni C.P.I. sono stati rinnovati senza eseguire lavori ma risultano con alcune difformità rispetto all’esame progetto originalmente approvato. Si devono eseguire almeno i lavori già preventivati dal geom. Agosta e dall’arch. Margaroli”; b) al fax era “allegata una tabella nella quale sono indicati i singoli punti vendita, il numero di protocollo di riferimento dei documenti per i vigili del fuoco, la pratica di riferimento, lo stato della pratica C.P.I., l’indicazione dei lavori da eseguire (preventivati in altri professionisti, totalmente estranei)”; d ) posto, dunque, “il conferimento dell’incarico, nei limiti sopra indicati”, risultava che lo stesso era stato “portato a termine”, poiché “il documento 34 contiene le verifiche del caso ed elenca tutti gli interventi che devono essere eseguiti presso ciascun punto vendita”; e) in particolare, “(l)’avere verificato la situazione dei singoli immobili, in relazione alle pratiche presso i VVFF e quelle di C.P.I., le uniche affidate in quelle occasioni, così come provate in atti, non essendovi dimostrazione che ulteriori incarichi siano stati conferiti, fa(ceva) ritenere che il contratto di consulenza (fosse) stato adempiuto in maniera corretta dal professionista”. 3. –Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. –In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il Ferri ha depositato atto di transazione in data 22 novembre 2021 concernente anche la presente controversia. Entrambe le parti hanno, quindi, depositato memoria, concordando sulla cessazione della materia del contendere a seguito dell’anzidetta transazione, residuando soltanto la regolamentazione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Preliminarmente, occorre interpretare l ’ accordo transattivo intercorso tra le parti il 22 novembre 2021 per quanto specificamente attiene alla presente controversia, ossia al “Giudizio”, così come è indicato il ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]., distinto dal n.r.g. 22928/2019 (cfr. premessa della transazione alla lett. d). La transazione esprime la volontà delle parti di “rinunciare in modo tombale … ad ogni reciproca pretesa, azione, diritto e facoltà in relazione alle Pretese [ossia le “spettanze vantate dall’Ing. Ferri”: lett. b) delle premesse alla transazione], al Giudizio ed ai fatti occorsi e dedotti o reciprocamente deducibili nel Giudizio stesso e comunque afferenti ai rapporti tra esse intercorsi in relazione all’attività professionale prestata dall’Ing. Ferri” (così testualmente all’art. 3, ma analoghe espressioni si rinvengono all’art. 2 e all’art. 4.1.) All’art. 4.2 della medesima transazione, tuttavia, viene testualmente specificato quanto segue: “[OSCURATO:PERSONA] dichiarano, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto anche le questioni dedotte deducibili nel Giudizio e si obbligano pertanto a non avvalersi in alcun modo e ad alcun fine, né a dare esecuzione ad eventuali provvedimenti che dovessero intervenire a definizione del Giudizio stesso, anche in sede di rinvio, con la sola ed unica eccezione dell’obbligo di UNI di provvedere all’eventuale pagamento delle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in favore dell’Ing. Ferri all’esito del Giudizio”. Siffatta clausola dell’accordo transattivo deve essere interpretata nel senso che, ferma la volontà delle parti contraenti di non avvalersi, in qualsiasi sede (esecutiva o anche di cognizione, quale un eventuale giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata con il ricorso) di alcun provvedimento decisorio che definisca il presente giudizio e, dunque, intendendo mantenere tale, anche in futuro, la definizione delle reciproche pretese e rapporti come stabilite nell’accordo stesso, tuttavia la richiesta regolamentazione delle spese che attengono al giudizio nel suo complesso va rimessa all’esito della definizione nel fondo del ricorso. Il fondo delle questioni di contrasto tra le parti non è dunque risolto dalla transazione, laquale non può incidere sull’ esercizio della giurisdizione come se si trattasse di addivenire, attraverso un arbitraggio, alladeterminazione della prestazione, con impegno delle partiad accettarla. La volontà delle parti deve, quindi, essere intesa nei termini anzidettie il ricorso va deciso nel fondo. 2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per “error in procedendo in cui è incorsa la sentenza per l’omessa pronuncia sulla responsabilità dell’Ing. Ferri per l’incarico conferitogli da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla regolarità ed alla situazione autorizzativa dei punti vendita per i profili ulteriore alla prevenzione incendi”. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di responsabilità contrattuale del convenuto e sulla conseguente pretesa risarcitoria svolta da essa società attrice “con riferimento al rapporto di consulenza stipulato inter partesafferente ai profili di regolarità dei punti vendita per cui è causa, ulteriori rispetto a quelli della prevenzione incendi”; ossia ai profili concernenti la “regolarità urbanistica, edilizia ed in genere autorizzativa dei punti vendita trasferiti a [OSCURATO:PERSONA]”. 3. –Con il secondo mezzo è dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al preteso corretto adempimento, da parte dell’Ing. Ferri, dell’incarico per le pratiche per la prevenzione incendi, con conseguente erroneo riparto dei correlati oneri probatori”, risultando il professionista inadempiente nelle verifiche ed interventi commissionatigli, rivelatisi “del tutto inadeguati rispetto alle rilevantissime irregolarità” emerse “dalle perizie predisposte nell’ottobre/novembre 2009 dal geom. Maggi su incarico di [OSCURATO:PERSONA]”, nelle quali (docc. da n. 7.1 a n. 7.18) vi era “l’elencazione degli interventi necessari per l’adeguamento degli stessi punti vendita in tema di prevenzione incendi”. 4. –Entrambi i motivi sono infondati. 4.1. – Quanto al primo motivo, non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità contrattuale svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ferri, giacché, come si evince chiaramente dalla sintesi riportata al § 2 del “Ritenuto che” (cfr. anche pp. 10-12 della sentenza di appello), la Corte territoriale ha preso in esame nella sua più ampia portata la pretesa azionata dalla società UNI, siccome ricomprensiva dell’asserito incarico professionale concernente anche la “progettazione, direzione lavori e assistenza nella realizzazione dei punti vendita di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata da [OSCURATO:SOCIETA].” –e, dunque, alla stregua di quanto dedotto con l’atto di citazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per attività ulteriori a quelle connesse alla consulenza sulla prevenzione incendi -, ma ha ritenuto che il contratto concluso inter partes, in forza di quanto provato in giudizio, era soltanto quello relativo alla consulenza “avente ad oggetto le pratiche indicate nel fax” del 12 marzo 2008, ossia le “pratiche presso i VVFF e quelle di C.P.I.”. Il giudice di appello non è, dunque, incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art.112 c.p.c., né tantomeno ha violato il c.d. “minimo costituzionale” della motivazione, la quale è risultata adeguata e affatto intelligibile, ma ha deciso su tutta la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (e ancora sub judice in sede di giudizio di rinvio, ossia quella di responsabilità contrattuale), ritenendo provata l’esistenza di un contratto di consulenza avente ad oggetto un’attività professionale più circoscritta rispetto a quella dedotta dalla parte attrice. 4.2. – Quanto al secondo motivo, premesso che la Corte territoriale si è correttamente attenuta al principio (Cass., S.U., n. 13533/2001) per cui è il debitore, una volta che il creditore abbia provato la fonte del suo diritto ed allegato l’inadempimento, spetta al debitore provare di avere adempiuto (o l’esistenza di altra causa estintiva dell’obbligazione), le censure di parte ricorrente non colgono nel segno, giacché la sentenza impugnata ha valutato in termini di esatto adempimento la complessiva condotta del professionista oggetto dell’unica attività di consulenza provata in giudizio, operando una verifica su quanto indicato nel fax del 12 marzo 2008 e nella relativa tabella allegata. Sicché, non è dato ravvisare la dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie), ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). Invero, la censura di parte ricorrente si risolve, inammissibilmente, in una rivisitazione dell’apprezzamento della quaestio factiriservato al giudice di merito. 5. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorsoe condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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