Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46342/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Il GUP di Brescia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico protetto, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e frode informatica sicché, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

2. la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il delitto di cui al capo A) assorbito in quello di cui al capo B) e, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata sul capo C), ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed Euro 300 di multa concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di sei mesi presso il Comune di residenza;

3. ricorre per cassazione il difensore del Mensi lamentando violazione di legge vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sull'esito del giudizio di valenza: rileva, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche che, rappresentando uno strumento di personalizzazione della pena fondato su elementi di valutazione non contemplati da specifiche previsioni, non impediva ed anzi imponeva di considerare l'entità del pregiudizio patrimoniale ai fini della autonoma e specifica circostanza sopra indicata; rileva, inoltre, che l'unica aggravante contestata non aveva una pregnanza tale da impedire un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

4. Il ricorso è inammissibile.

Con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è sufficiente constatare che, nel riepilogare i motivi di appello, la Corte territoriale non ne fa alcuna menzione non risultando essere stata oggetto di sollecitazione con l'atto di gravame; ed è appena il caso di ribadire che va ritenuto inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (cfr., Sez. 2, 3.4.2017 n. 31650, Ciccarelli ed altri; Rv. 276027; Sez. 2, 5.11.2013 n. 9028, Carrieri, Rv. 259066).

Quanto alla censura relativa all'esito del giudizio di valenza, la Corte ha invece stimato la aggravante contestata al capo C) tale da incidere "... in termini significativi sulla gravità del fatto" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) pervenendo perciò a confermare la valutazione del primo giudice con argomentazione non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il GUP di Brescia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico protetto, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e frode informatica sicché, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare; 2. la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il delitto di cui al capo A) assorbito in quello di cui al capo B) e, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata sul capo C), ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed Euro 300 di multa concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di sei mesi presso il Comune di residenza; 3. ricorre per cassazione il difensore del Mensi lamentando violazione di legge vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sull'esito del giudizio di valenza: rileva, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche che, rappresentando uno strumento di personalizzazione della pena fondato su elementi di valutazione non contemplati da specifiche previsioni, non impediva ed anzi imponeva di considerare l'entità del pregiudizio patrimoniale ai fini della autonoma e specifica circostanza sopra indicata; rileva, inoltre, che l'unica aggravante contestata non aveva una pregnanza tale da impedire un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 4. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è sufficiente constatare che, nel riepilogare i motivi di appello, la Corte territoriale non ne fa alcuna menzione non risultando essere stata oggetto di sollecitazione con l'atto di gravame; ed è appena il caso di ribadire che va ritenuto inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (cfr., Sez. 2, 3.4.2017 n. 31650, Ciccarelli ed altri; Rv. 276027; Sez. 2, 5.11.2013 n. 9028, Carrieri, Rv. 259066). Quanto alla censura relativa all'esito del giudizio di valenza, la Corte ha invece stimato la aggravante contestata al capo C) tale da incidere "... in termini significativi sulla gravità del fatto" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) pervenendo perciò a confermare la valutazione del primo giudice con argomentazione non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46342/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris