CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1973
Cassazione n. 20073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA (CUI 0159HRH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1973 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3752/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata in primo grado, ha sostituito la pena della reclusione con la detenzione domiciliare e ha confermato per il resto la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che tale motivo di ricorso è parimenti inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823)., ragioni che, nel caso di specie, la ricorrente trascura di censurare in punto di illogicità motivazionale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M