CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 30 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 dicembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Torino aveva rigettato la richiesta di permesso premio. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 30 ter Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe reiterato le argomentazioni a sostegno della precedente ordinanza del 22 febbraio 2019, nonostante il condannato, successivamente a tale ultimo provvedimento, avesse tenuto un comportamento positivo, a prescindere dalla impossibilità di svolgere alcun progetto all'interno dell'Istituto detentivo, a causa delle difficoltà derivanti dalla gestione dell'emergenza pandemica nazionale nel 2020. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito era stato fuorviato dall'errata circostanza che la condotta fosse stata caratterizzata da futili motivi, esclusi, invece, dal giudice della cognizione nel giudizio di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso in esame, il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del reclamo, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, il ricorrente non tiene in considerazione la ricostruzione dei fatti offerta dal Tribunale di sorveglianza, che ha evidenziato che il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto ingiusto altrui e l'intervenuta esclusione della circostanza aggravante del futili motivi - a differenza di quanto rilevato nel ricorso - non potevano avere influenza determinante sulla decisione in esame, posto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato in maniera chiara che Antonucci non aveva preso coscienza, in maniera seria e reale, delle conseguenze che i reati commessi avevano provocato nei confronti delle parti offese. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, preso anche atto che nessuna attività rieducativa era stata realizzata a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, ha ritenuto di rigettare il reclamo in forza dell'assenza di resipiscenza di Antonucci, ritenendo che l'interessato non avesse espresso quella affidabilità necessaria alla sua riammissione all'esterno del carcere in ambito sociale attraverso la fruizione del permesso richiesto. Ai fini della concessione del permesso premio, infatti, oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe S ndrini,, 4 Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F