CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15540/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12087/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara, con procura speciale in calce alla memoria di costituzione e difesa ex art. 47, comma 5 c.p.c. ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –controricorrente– Oggetto: Regolamento competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara pubblicata il 17 aprile 2023 relativa al giudizio R.G. n. 2684/2022, notificata il 18 aprile 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso ex art 702 bis c . p.c. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , quale procuratore di se stesso, evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Pescara, per sentirla condannare al pagamento di euro 7.160,90 per l’attività professionale svolta in favore della resistente, dirigente medico di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero “[OSCURATO:PERSONA]” di Lanciano, nella causa di lavoro n. 21/2015 instaurata nei confronti della ASL n. 2 Lanciano – Vasto –Chieti, volta ad accertare l’illegittimità della determina n. 181 del 20 febbraio 2014 del Direttore Generale della suddetta [OSCURATO:PERSONA], con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita in servizio presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “SS Annunciata di Chieti” quale vincitrice dell’avviso di mobilità interna per soli titoli indetto dalla ASL n. 2 il 29.01.2014; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della domanda proposta erroneamente nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., nonché l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara in favore di quello di Lanciano, la prescrizione del credito, oltre a spiegare domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilità del professionista, con risarcimento dei danni, il Tribunale adito, con ordinanza del 17 aprile 2023, in accoglimento della pregiudiziale eccezione, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lanciano ai sensi dell’art. 14, comma 2 d.lgs. n. 150/2011, per essersi la Camplone rivolta all’avv. [OSCURATO:PERSONA] non come persona fisica ma in veste di esercente una professione, dirigente medico, per avere agito come tale davanti al giudice del lavoro, determinando anche le spese di lite sulla base del principio della soccombenza; - avverso la citata ordinanza del Tribunal e di Pescara proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, cui ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c. la Camplone; - s ono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza; - in vista dell’adunanza camerale la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: - va preliminarmente ritenuta inammissibile l’eccezione di tardività sollevata dalla Camplone quanto al ricorso che costituisce “rimando (…) al foro consumeristico”, per essere la questione mal posta. Invero il professionista introducendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, luogo di residenza della controricorrente, ha fin dalle prime difese mostrato il rispetto della regola del foro speciale di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, per cui non sussiste alcuna tardività essendo utile porre in evidenza che la decisione del Tribunale di declinare la propria competenza territoriale si basa sui fatti allegati in giudizio dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive e comunque sul dato incontestato che la Camplone era stata difesa dal ricorrente, quale attrice nella veste di dipendente della ASL, cui i n replica l'eccezione ex art. 38 c.p.c.da parte della medesima Camplone; - passando al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia la erroneità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2005, art. 33 lett. U) e artt. 46 e 66 bis e dell’art. 18 c.p.c. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità quanto al rapporto fra il foro di cui all’art. 14, comma 2 d.lgs. n. 150/2011 e il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall’art. 33, comma 2 lett. U) del d.lgs. n. 206/2005 risolto in favore del secondo, in quanto competenza esclusiva, come tale prevalentesu ogni altra. Con il secondo motivo è lamentata la erroneità del provvedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, per avere la Camplone agito nel giudizio avanti al Tribunale di Lanciano non quale esercente un’attività professionale, bensì quale persona fisica dipendente a tempo indeterminato della AUSL Chieti –Lanciano – Vasto per essere stata lesa nei suoi diritti di lavoratrice subordinata da una decisione assunta dalla stessa AUSL. Le censure – da trattare unitariamente in quanto vertono sulla medesima questione, seppure prospettata sotto diverse prospettive – sono fondate. Va premesso che la competenza di cui si discute è di natura inderogabile e quindi rilevabile d'ufficio, il Tribunale era tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla resistente anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore. Anche secondo l'insegnamento della giurisprudenza comunitaria, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa aun contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come"consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (cfr., con riferimento alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-168/05, punto 28; CGUE 4.6.2015 C497/13; Cass.1666/2020 in motivazione). Tale obbligo è giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela posto in atto da tali direttive è fondato sull'idea che il consumatoresi trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda il potere nelle trattative e il grado di informazione (Cass. 28162/2019). Quanto poi alla sufficienza degli elementi presi in esame dal Tribunale, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale nonintroduce nel processo di merito un tema sul quale è possibile losvolgimento di un'istruzione piena e formale, ma deve essere decisa allo stato degli atti, sulla base delle risultanze emergenti dagli attiintroduttivi e dalle produzioni documentali, salvo il caso in cui, inragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione o del rilievo del giudice, non sia necessaria, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", diretta a chiarire il contenuto di quantogià risulta dagli atti (Cass. n. 17794 del 2013; Cass. n. 20553del 2019; Cass. n. 12445 del 2010). Fatta tale premessa e passando all'esame della specificaquestione di competenza, deve ribadirsi che la nozione di"consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (CGUE sentenza Costea, C-110/14) e va valutata alla luce di un criterio funzionale in modo da stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale. Nello specifico, è dunque decisivo che la Camplone avesse introdotto il giudizio presupposto quale dipendente del presidio ospedaliero “[OSCURATO:PERSONA]” di Lanciano e tale particolarità – sebbene si tratti di attività intellettuale - non esclude la sussistenza di un rapporto di subordinazione, potendo a tal fine legittimamente valorizzarsi elementi sussidiari, quali l'inserimento in turni lavorativi predisposti dalla struttura ospedaliera , la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'imputazione delle attività direttamente in capo alla medesima struttura nei rapporti con i terzi (Cass. n. 10043 del 2004; Cass. n. 13858 del 2009; Cass. n. 14573 del 2012; Cass.n. 5436del 2019). Non rilevava invece che la parte fosse una professionista, considerato che si tratta pur sempre dilavoratrice dipendente. In definitiva, deve confermarsi che il patrocinio era stato svolto inuna causa che riguardava un rapporto di lavoro subordinato,per cui opera il foro del consumatore, non potendosi l'incarico professionale considerare pertinente o funzionale ad un'attività professionale della cliente, del cui svolgimento non vi è alcuna prova in atti. Come già stabilito da questa Corte, "in tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, qualora detto cliente sia un lavoratore subordinato, questi non perde la propria qualità di "consumatore" - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206- per il fatto di essersi avvalso dell'opera dell'avvocato per questioni relative alla propria attività lavorativa in quanto l'attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; sicché atale controversia si applicano le regole in tema di foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del citatodecreto n. 206/2005" (Cass. n. 12685 del 2011; Cass. n. 1464 del 2014; Cass. n. 21187 del 2017 ; Cass. n. 33439 del 2021). Il ricorso va, quindi, accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata e dichiarata la competenza del T ribunale di Pescara , ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, avanti il quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge, che deciderà sul merito della causa e provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, avanti al quale rimette le parti, anche pe