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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14788/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25300/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 153/2017 pubblicatail 22/03/2017 N.R.G. 208/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 25300/17 Rilevato che: Con sentenza del 22.3.2017 n. 153, la Corte d’appello di Genova accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore della [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei Chierici regolari, ministri degli infermi e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva respinto la opposizione di questi ultimi nei confronti di alcune ordinanze del 2011 con le quali la DTL di Genova aveva ingiunto agli stessi il pagamento di sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo di consegna delle lettere di assunzione ai lavoratori indicati nel verbale di accertamento che, legati alla cooperativa “Albero della vita” senza regolarizzazione o come collaboratori autonomi, erano stati ritenuti dipendenti dell’ente che gestisce la residenza [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della ritenuta fittizietà del contratto di appalto di servizi e di assistenza, stipulato tra il predetto ente e la Cooperativa: si trattava di infermieri e di operatori professionali.

Secondo il tribunale, premessa la non incidenza nella presente causa del giudicato formatosi nella controversia promossa da due lavoratori nei confronti dell’ente ecclesiastico (controversia nella quale era stata respinta la domanda dei due lavoratori nei confronti dell’ente ecclesiastico stesso per vedersi riconosciuto un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell’ente e ciò in ragione della ritenuta genuinità dell’appalto intercorso tra lo stesso ente e la cooperativa “Albero della vita”), il presente giudizio poteva decidersi sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori in sede ispettiva, da cui risultava che la cooperativa si era limitata a fornire all’Ente il personale qualificato in base alle necessità della struttura, senza alcuna ingerenza nella gestione del servizio; pertanto, l’inquadramento dei predetti lavoratori non poteva essere che quello proprio dei lavoratori subordinati.

La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, a supporto degli assunti di accoglimento del gravame dell’ente ecclesiastico, ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/2003, in particolare, l’art. 27 commi primo e secondo, non consentiva più, in caso di somministrazione di manodopera in violazione di legge, di determinare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore della prestazione se non in presenza di una esplicita richiesta del lavoratore interessato e nel caso di specie, solo due lavoratori avevano promosso un giudizio per vedere riconosciuta l’esistenza di un loro rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell’ente ecclesiastico, giudizio che era stato respinto, come testé detto,dal tribunale con sentenza passata in giudicato.

Tale profilo, secondo la Corte d’appello, era assorbente di ogni altra questione relativa al merito della controversia, in particolare della questione –che era da respingere - sollevata dalla DTL, secondo cui permarrebbe in capo alla stessa, in quanto titolare di un potere di ordine pubblico in materia di tutela del lavoro, di un generale potere sanzionatorio delle violazioni riscontrate in tale materia: tale affermazione secondo la Corte territoriale si porrebbe, da un lato, in contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/81, in materia di sanzioni amministrative e, dall’altro, non terrebbe conto del fatto che il d.lgs. n. 276/2003 ha previsto un completo regime sanzionatorio per le situazioni prese in considerazione dalla legge stessa (artt. 8-19) stabilendo per l’abusivo utilizzo di manodopera, la sanzione penale di cui all’art. 28 del medesimo disposto normativo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la DTL di Genova ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore della [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei Chierici regolari, ministri degli infermi e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, la DTL ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’unica sanzione applicabile in ipotesi di lavoratori occupati in violazione del divieto di interposizione fittizia, se i lavoratori non richiedono mediante ricorso giudiziale la costituzione di un rapporto di lavoro o se la domanda è rigettata, fosse quella penale, di cui all’art. 27 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione – sollevata dall’ente ecclesiastico col controricorso -di tardività del ricorso, perché la DTL avrebbe promosso il ricorso per Cassazione tenendo conto del periodo di sospensione feriale, pacificamente non applicabile alle controversie di lavoro, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742/1969.

Tale eccezione va disattesa.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione” (Cass. sez. un. n. 2145/21).

Nella specie, le sanzioni amministrative irrogate riguardano la fattispecie della violazione dell’obbligo di consegna della lettera di assunzione ai lavoratori, per la quale, in virtù del principio di diritto esposto, il periodo di sospensione feriale deve applicarsi, conseguenzialmente il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Il motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione solo in presenza di un'esplicita richiesta del lavoratore interessato, sicché non è più possibile, a differenza che nel regime anteriore, far gravare automaticamente sull'utilizzatore e sull'appaltante/committente l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, essendo necessari due presupposti: da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale del somministratore, i quali, altrimenti, devonoessere considerati a beneficio dell'utilizzatore o appaltante/committente” (Cass. n. 25014/15).

Nella specie, è mancato il primo dei requisiti necessari per costituire un rapporto di lavoro a carico dell’utilizzatore dei lavoratori (cioè, l’ente ecclesiastico) impegnati nell’appalto, e precisamente l’iniziativa giudiziaria di questi ultimi volta a richiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro (mentreper i due lavoratori che avevano intrapreso tale azione giudiziaria, la Corte d’appello ha accertato che la domanda erarisultata respinta con sentenza passata in giudicato): pertanto, non essendosi costituito nessun rapporto di lavoro a carico dell’ente ecclesiastico, la DTL non poteva irrogare le sanzioni oggetto di controversia per la mancata consegna della lettera di assunzione, perché nessuna assunzione vi era mai stata per la quale potevano eventualmente esigersi anche i relativi contributi previdenziali, né tale rapporto poteva essere costitui to d’ufficio dal la stessa DTL, ma solo all’esito dell’iniziativa del lavoratori, che nella specie è mancata (la dedotta potestà sanzionatoria della DTL non aveva, pertanto, nessuna base legislativa e correttamente la Corte del merito ha ritenuto violato il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/81).

Inoltre, neppure il presente ricorso introduce elementi che possano indurre a disattendere il precedente sopra evidenziato.

Il ricorso è, pertanto, da respingere, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato.

Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n . 1778 del 29.1.2016), “ Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”.

P.Q.M.

La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna l’Ispettorato territoriale del lavoro di Genova a pagare le spese di lite ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25300/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 153/2017 pubblicatail 22/03/2017 N.R.G. 208/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 25300/17 Rilevato che: Con sentenza del 22.3.2017 n. 153, la Corte d’appello di Genova accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore della [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei Chierici regolari, ministri degli infermi e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva respinto la opposizione di questi ultimi nei confronti di alcune ordinanze del 2011 con le quali la DTL di Genova aveva ingiunto agli stessi il pagamento di sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo di consegna delle lettere di assunzione ai lavoratori indicati nel verbale di accertamento che, legati alla cooperativa “Albero della vita” senza regolarizzazione o come collaboratori autonomi, erano stati ritenuti dipendenti dell’ente che gestisce la residenza [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della ritenuta fittizietà del contratto di appalto di servizi e di assistenza, stipulato tra il predetto ente e la Cooperativa: si trattava di infermieri e di operatori professionali. Secondo il tribunale, premessa la non incidenza nella presente causa del giudicato formatosi nella controversia promossa da due lavoratori nei confronti dell’ente ecclesiastico (controversia nella quale era stata respinta la domanda dei due lavoratori nei confronti dell’ente ecclesiastico stesso per vedersi riconosciuto un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell’ente e ciò in ragione della ritenuta genuinità dell’appalto intercorso tra lo stesso ente e la cooperativa “Albero della vita”), il presente giudizio poteva decidersi sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori in sede ispettiva, da cui risultava che la cooperativa si era limitata a fornire all’Ente il personale qualificato in base alle necessità della struttura, senza alcuna ingerenza nella gestione del servizio; pertanto, l’inquadramento dei predetti lavoratori non poteva essere che quello proprio dei lavoratori subordinati. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, a supporto degli assunti di accoglimento del gravame dell’ente ecclesiastico, ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/2003, in particolare, l’art. 27 commi primo e secondo, non consentiva più, in caso di somministrazione di manodopera in violazione di legge, di determinare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore della prestazione se non in presenza di una esplicita richiesta del lavoratore interessato e nel caso di specie, solo due lavoratori avevano promosso un giudizio per vedere riconosciuta l’esistenza di un loro rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell’ente ecclesiastico, giudizio che era stato respinto, come testé detto,dal tribunale con sentenza passata in giudicato. Tale profilo, secondo la Corte d’appello, era assorbente di ogni altra questione relativa al merito della controversia, in particolare della questione –che era da respingere - sollevata dalla DTL, secondo cui permarrebbe in capo alla stessa, in quanto titolare di un potere di ordine pubblico in materia di tutela del lavoro, di un generale potere sanzionatorio delle violazioni riscontrate in tale materia: tale affermazione secondo la Corte territoriale si porrebbe, da un lato, in contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/81, in materia di sanzioni amministrative e, dall’altro, non terrebbe conto del fatto che il d.lgs. n. 276/2003 ha previsto un completo regime sanzionatorio per le situazioni prese in considerazione dalla legge stessa (artt. 8-19) stabilendo per l’abusivo utilizzo di manodopera, la sanzione penale di cui all’art. 28 del medesimo disposto normativo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la DTL di Genova ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore della [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei Chierici regolari, ministri degli infermi e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la DTL ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’unica sanzione applicabile in ipotesi di lavoratori occupati in violazione del divieto di interposizione fittizia, se i lavoratori non richiedono mediante ricorso giudiziale la costituzione di un rapporto di lavoro o se la domanda è rigettata, fosse quella penale, di cui all’art. 27 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003. In via preliminare, va disattesa l’eccezione – sollevata dall’ente ecclesiastico col controricorso -di tardività del ricorso, perché la DTL avrebbe promosso il ricorso per Cassazione tenendo conto del periodo di sospensione feriale, pacificamente non applicabile alle controversie di lavoro, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742/1969. Tale eccezione va disattesa. Secondo l’insegnamento di questa Corte, “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione” (Cass. sez. un. n. 2145/21). Nella specie, le sanzioni amministrative irrogate riguardano la fattispecie della violazione dell’obbligo di consegna della lettera di assunzione ai lavoratori, per la quale, in virtù del principio di diritto esposto, il periodo di sospensione feriale deve applicarsi, conseguenzialmente il ricorso è stato tempestivamente proposto. Il motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione solo in presenza di un'esplicita richiesta del lavoratore interessato, sicché non è più possibile, a differenza che nel regime anteriore, far gravare automaticamente sull'utilizzatore e sull'appaltante/committente l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, essendo necessari due presupposti: da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale del somministratore, i quali, altrimenti, devonoessere considerati a beneficio dell'utilizzatore o appaltante/committente” (Cass. n. 25014/15). Nella specie, è mancato il primo dei requisiti necessari per costituire un rapporto di lavoro a carico dell’utilizzatore dei lavoratori (cioè, l’ente ecclesiastico) impegnati nell’appalto, e precisamente l’iniziativa giudiziaria di questi ultimi volta a richiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro (mentreper i due lavoratori che avevano intrapreso tale azione giudiziaria, la Corte d’appello ha accertato che la domanda erarisultata respinta con sentenza passata in giudicato): pertanto, non essendosi costituito nessun rapporto di lavoro a carico dell’ente ecclesiastico, la DTL non poteva irrogare le sanzioni oggetto di controversia per la mancata consegna della lettera di assunzione, perché nessuna assunzione vi era mai stata per la quale potevano eventualmente esigersi anche i relativi contributi previdenziali, né tale rapporto poteva essere costitui to d’ufficio dal la stessa DTL, ma solo all’esito dell’iniziativa del lavoratori, che nella specie è mancata (la dedotta potestà sanzionatoria della DTL non aveva, pertanto, nessuna base legislativa e correttamente la Corte del merito ha ritenuto violato il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/81). Inoltre, neppure il presente ricorso introduce elementi che possano indurre a disattendere il precedente sopra evidenziato. Il ricorso è, pertanto, da respingere, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n . 1778 del 29.1.2016), “ Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”. P.Q.M. La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna l’Ispettorato territoriale del lavoro di Genova a pagare le spese di lite ch
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